Sentenza del 26/01/2016 n. 672 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Responsabilità dell'intermediario - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, comma 5bis, d.lgs. 472/1997 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'intermediario è stata respinta. È stata esclusa l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997 alle violazioni proprie dell'intermediario, ritenendo diversa la sua posizione rispetto a quella del contribuente e maggiore il livello di professionalità e diligenza esigibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'intermediario di beneficiare dell'esimente di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997. Tale disposizione, fondata sui principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, opera nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ma non si estende alle violazioni direttamente imputabili all'intermediario, al quale è richiesta una specifica diligenza e perizia professionale.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'esimente di non punibilità tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; non è applicabile alle violazioni proprie dell'intermediario, sul quale grava un maggiore obbligo di perizia professionale.
Massime di principio
- L'esimente basata su buona fede e tutela dell'affidamento non può essere automaticamente invocata da soggetti professionalmente qualificati che commettono violazioni nell'esercizio della propria attività.
- Per gli intermediari finanziari o fiscali il livello di diligenza richiesto è superiore a quello ordinariamente esigibile dal contribuente, poiché essi devono possedere competenze tecniche e adottare controlli adeguati.
- Occorre distinguere tra violazioni del contribuente e violazioni proprie dell'intermediario: l'esimente può operare nel primo rapporto, ma non elimina normalmente la responsabilità professionale dell'intermediario.
- In situazioni analoghe, la responsabilità dell'intermediario va valutata verificando la natura dell'obbligo violato, il suo grado di professionalità e l'eventuale prova di assenza di colpa secondo gli standard di diligenza qualificata.
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