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Determinazione

Determinazione AGID n. 384/2020 del 27/02/2020

Determinazione n.384/2020 del 28 agosto 2020 - Approvazione della Trattazione n. 15/2020 e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 15/2020, prot. n. 2448 del 27/02/2020

AgID384/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si tratta di una determinazione amministrativa interna di AgID, con cui il Direttore generale approva la trattazione istruttoria e la comunicazione di archiviazione relative a una segnalazione al Difensore civico per il digitale. La segnalazione riguardava la presunta mancata comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in ambito catastale/tributario. All’esito dei chiarimenti acquisiti, AgID conclude che non emergono violazioni del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione e dispone l’archiviazione della segnalazione e la relativa comunicazione al segnalante.

Approvazione della trattazione e della comunicazione di archiviazione sulla segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 15/2020

Approvazione della trattazione e archiviazione della segnalazione n. 15/2020

La determinazione è un atto amministrativo interno di AgID con cui il Direttore generale approva l’esito istruttorio relativo a una segnalazione presentata al Difensore civico per il digitale. L’istruttoria riguarda una presunta violazione del CAD da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla mancata comunicazione di avvio di un procedimento catastale/tributario.

Presupposti e quadro di riferimento

L’atto richiama il quadro istitutivo e organizzativo dell’AgID e dell’Ufficio del difensore civico per il digitale, istituito presso l’Agenzia ai sensi dell’art. 17, comma 1-quater, del CAD. Vengono altresì richiamate le determinazioni interne già adottate da AgID per l’organizzazione dell’Ufficio e per le procedure interne relative alle segnalazioni aventi rilevanza esterna.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione n. 15/2020 lamenta che, nell’invio via PEC di istanze all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli, territorio, non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 41, comma 2, del CAD. Secondo il segnalante, tale omissione avrebbe impedito di conoscere responsabile del procedimento, termini e poteri sostitutivi, incidendo sull’esercizio dei diritti dell’utente.

Istruttoria svolta dal Difensore civico per il digitale

L’Ufficio ha avviato approfondimenti richiedendo chiarimenti all’Agenzia delle Entrate. Dai chiarimenti è emerso che gli istituti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241 del 1990 e richiamati in parte dal CAD non si applicano ai procedimenti tributari, in forza dell’art. 13 della stessa legge n. 241 del 1990. Per tali procedimenti restano ferme le discipline speciali, in particolare la legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede specifiche garanzie procedimentali.

Esito e dispositivo

Sulla base dell’esito istruttorio, l’Ufficio del difensore civico per il digitale ha proposto l’archiviazione della segnalazione, ritenendo non ravvisabili violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione. La determinazione approva quindi la trattazione n. 15/2020 e la comunicazione di archiviazione al segnalante, chiudendo il procedimento senza ulteriori conseguenze operative.

Punti principali

Natura dell’atto e oggetto

La determinazione ha natura amministrativa-gestionale e non regolatoria: approva gli esiti di una specifica istruttoria del Difensore civico per il digitale e la conseguente comunicazione di archiviazione. L’atto riguarda la segnalazione n. 15/2020, protocollata il 27 febbraio 2020, relativa all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli, territorio.

Contenuto della segnalazione

Il segnalante lamentava, nell’invio via PEC di istanze catastali, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 41, comma 2, del CAD, con conseguente mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, dei termini e dei poteri sostitutivi. La doglianza era riferita a procedimenti catastali e a dichiarazioni come Docte.

Esito dell’istruttoria

L’Ufficio del Difensore civico per il digitale ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate. In base al riscontro, la disciplina sulla partecipazione al procedimento amministrativo richiamata dal CAD non si applica ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme speciali, in particolare quelle della legge n. 212 del 2000. Sulla base di tali elementi, l’istruttoria è stata considerata conclusa.

Dispositivo

Il Direttore generale approva la trattazione n. 15/2020 e la comunicazione di archiviazione al segnalante, allegate alla determinazione e parte integrante del provvedimento. L’effetto pratico è la chiusura della segnalazione senza ulteriori iniziative.

Come è indicizzato

Materiedifensore civico per il digitalearchiviazione segnalazioniprocedimento amministrativo digitalecomunicazione mediante tecnologie dell'informazioneprocedimenti tributari

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