Cassazione Penale, Sentenza n. 25361/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania per violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte d'appello, pur determinando in definitiva una pena complessivamente inferiore rispetto a quella del GUP, aveva fissato una pena base (anni 7) superiore a quella stabilita dal GUP (anni 6 e mesi 3), per cui la difesa sosteneva che si fosse comunque operata una riforma in peius.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che, benché la Corte d'appello abbia aumentato la pena base rispetto al GUP, il risultato finale è stato comunque più favorevole al ricorrente (pena ridotta in ragione della prevalenza delle attenuanti e del rito abbreviato, come concordato dalle parti). La Corte ha inoltre osservato che il GUP aveva fissato la pena base al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 628 c.p., comma 4, non rispettando così i limiti di legge, sicché la rideterminazione in appello ha dovuto tener conto dei corretti limiti normativi. La sentenza ricorda che il ricorso contro una pronuncia resa su concordato in appello è consentito solo per specifici motivi (es. estinzione per prescrizione maturata anteriormente, violazioni attinenti alla volontà di accedere al concordato, assenza del consenso del P.M., contenuto difforme dalla volontà delle parti, o pena illegale intesa come non conforme al paradigma normativo). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma richiamata per il procedimento di rideterminazione della pena in sede di appello nel rito abbreviato e per il concordato tra le parti; la Corte d'appello ha operato la rideterminazione della pena ai sensi di tale istituto.
art. 611 c.p.p.
Predetto articolo è stato indicato come norma procedurale in relazione al trattamento del ricorso in cassazione (termini e modalità di trattazione).
art. 628 c.p.
se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma ... la pena è della reclusione da sette a vent'anni
La Corte ha rilevato che il GUP, pur avendo fatto ricorso a due aggravanti previste nel n.1 del comma 3, aveva fissato una pena base al di sotto del minimo edittale previsto dal comma 4: ciò giustifica la correzione operata in appello per rispettare i limiti normativi.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese e pagamento della somma in favore dello Stato.
Massime di principio
- La reformatio in peius va valutata sul risultato finale complessivo: se la modifica operata in appello porta a una pena finale più favorevole all'imputato, non si configura per ciò sola una riforma in pejus anche se singoli elementi (es. pena base) risultano incrementati.
- Nel concordato in appello le parti, con il consenso del P.M., possono chiedere la rideterminazione della pena; la decisione di appello deve tuttavia rispettare i limiti edittali e il paradigma normativo: eventuali correzioni per riportare la pena nei limiti di legge non costituiscono automaticamente peggioramento illegittimo.
- Avverso la sentenza resa in esito a concordato in appello sono ammissibili in Cassazione solo specifiche doglianze (perdita del diritto per prescrizione già maturata prima della pronuncia, vizi attinenti alla volontà delle parti o al consenso del P.M., difformità della pronuncia rispetto all'accordo, o pena illegale intesa come non conforme ai limiti normativi). Altre censure sono, di regola, inammissibili.
- Se il primo giudice ha fissato una pena al di sotto del minimo edittale previsto da una norma (es. art. 628 c.p., comma 4), la Corte d'appello è tenuta a correggere tale errore per rispettare i parametri legali; tale correzione è lecita anche nell'ambito di un concordato, purché il risultato finale sia conforme alla volontà concordata e ai limiti di legge.
- La richiesta di concordato contiene una rinuncia implicita a far valere alcune violazioni che non attengono a ipotesi di pena illegale: chi accede al concordato deve essere consapevole che alcune censure di diritto sostanziale o processuale potrebbero risultare precluse.
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