Cassazione Penale, Sentenza n. 20209/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di riesame, aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente è indagato per tentata truffa aggravata ai danni di persona anziana, in concorso con Voturno Alessandra, mediante artifici e raggiri realizzati con una telefonata che prospettava un pericolo alla figlia della vittima. Dulcetti deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi, sostenendo che la telefonata fosse opera di un interlocutore sconosciuto e che egli fosse presente per un legittimo incarico di riparazione come fabbro; 2) illegittimità della qualificazione degli atti come artifici e raggiri, perché la vittima avrebbe subito scoperto l'inganno; 3) assenza di pericolo di reiterazione, atteso che la coindagata è incensurata e il ricorrente è occupato, nonché mancata motivazione sul cumulo delle misure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto logica e aderente ai fatti la valutazione del Tribunale sulla sussistenza di gravi indizi (considerando la telefonata ricevuta pochi minuti prima dell'arrivo dei due indagati e l'assenza di plausibili giustificazioni per la presenza dei medesimi senza attrezzi), ha confermato che gli artifici e raggiri erano idonei al raggiungimento dello scopo illecito (scongiurato solo dall'intervento dei carabinieri) e ha ritenuto giustificato il pericolo di recidiva in considerazione della gravità del fatto, dei precedenti specifici del ricorrente e del ritrovamento di strumenti atti allo scasso nella sua autovettura. La Corte inoltre ha rilevato che il Tribunale aveva già mitigato la misura originaria sostituendola con divieto di dimora e obbligo di firma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 61 cod. pen.
art. 61, primo comma, n. 5 cod.pen.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n.5; la Corte di cassazione non ha censurato tale valutazione, limitandosi a ritenere congrua la motivazione sul resto degli elementi probatori.
Massime di principio
- La sussistenza di 'gravi indizi di colpevolezza' in materia di misure cautelari si valuta sulla base della congruenza logica e fattuale degli elementi (tempistica della telefonata rispetto all'arrivo degli indagati, dichiarazioni della vittima, assenza di giustificazioni plausibili): argomentazioni difensive generiche non sono sufficienti a scalfire questo giudizio.
- Per i reati tipici di truffa per induzione di persone vulnerabili, la prova dell'idoneità degli artifici e raggiri passa anche dall'effettiva reazione della vittima (es. risposta affermativa a domande inusuali, ricerca di rassicurazioni telefoniche): se tali reazioni ci sono, è probabile ritenere l'idoneità dell'azione criminosa.
- Per contestare la qualificazione degli atti come 'artifici e raggiri' è necessario produrre elementi specifici (es. registrazioni/gestione delle chiamate, dichiarazioni di terzi, evidenze che provino l'effettiva impossibilità di ingannare la vittima), non semplici deduzioni.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulla gravità delle modalità dell'azione, su precedenti specifici e su riscontri oggettivi (es. strumenti atti allo scasso rinvenuti): per contrastarlo serve documentazione concreta che dimostri l'assenza di tali profili (contratti di lavoro, prove di attività stabile, mancanza di strumenti analoghi).
- Il cumulo di misure cautelari deve essere motivato in relazione alle esigenze cautelari. Tuttavia, il giudice può mitigare la misura originaria (es. da arresti domiciliari a divieto di dimora + obbligo di firma) se ritiene che ciò soddisfi le esigenze di tutela; per ottenerne l'annullamento occorre dimostrare specifici vizi di motivazione o errori di fatto.
- In sede di impugnazione è fondamentale articolare censure precise e supportate da elementi probatori: censure meramente prospettiche o prive di riferimenti fattuali sono valutate come manifestamente infondate.
- Prassi difensiva utile in casi analoghi: raccogliere immediatamente prova documentale della propria attività lavorativa/commesse (ordini, fatture, testimoni), conservare ogni elemento che possa provare l'estraneità alla telefonata (log delle chiamate, testimoni, video), e contestare puntualmente gli elementi oggettivi che il giudice ha valorizzato (es. presenza/assenza di attrezzi, timeline degli eventi).
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