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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20209/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di riesame, aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente è indagato per tentata truffa aggravata ai danni di persona anziana, in concorso con Voturno Alessandra, mediante artifici e raggiri realizzati con una telefonata che prospettava un pericolo alla figlia della vittima. Dulcetti deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi, sostenendo che la telefonata fosse opera di un interlocutore sconosciuto e che egli fosse presente per un legittimo incarico di riparazione come fabbro; 2) illegittimità della qualificazione degli atti come artifici e raggiri, perché la vittima avrebbe subito scoperto l'inganno; 3) assenza di pericolo di reiterazione, atteso che la coindagata è incensurata e il ricorrente è occupato, nonché mancata motivazione sul cumulo delle misure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto logica e aderente ai fatti la valutazione del Tribunale sulla sussistenza di gravi indizi (considerando la telefonata ricevuta pochi minuti prima dell'arrivo dei due indagati e l'assenza di plausibili giustificazioni per la presenza dei medesimi senza attrezzi), ha confermato che gli artifici e raggiri erano idonei al raggiungimento dello scopo illecito (scongiurato solo dall'intervento dei carabinieri) e ha ritenuto giustificato il pericolo di recidiva in considerazione della gravità del fatto, dei precedenti specifici del ricorrente e del ritrovamento di strumenti atti allo scasso nella sua autovettura. La Corte inoltre ha rilevato che il Tribunale aveva già mitigato la misura originaria sostituendola con divieto di dimora e obbligo di firma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 cod. pen.

    art. 61, primo comma, n. 5 cod.pen.

    Il Tribunale ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n.5; la Corte di cassazione non ha censurato tale valutazione, limitandosi a ritenere congrua la motivazione sul resto degli elementi probatori.

Massime di principio

  • La sussistenza di 'gravi indizi di colpevolezza' in materia di misure cautelari si valuta sulla base della congruenza logica e fattuale degli elementi (tempistica della telefonata rispetto all'arrivo degli indagati, dichiarazioni della vittima, assenza di giustificazioni plausibili): argomentazioni difensive generiche non sono sufficienti a scalfire questo giudizio.
  • Per i reati tipici di truffa per induzione di persone vulnerabili, la prova dell'idoneità degli artifici e raggiri passa anche dall'effettiva reazione della vittima (es. risposta affermativa a domande inusuali, ricerca di rassicurazioni telefoniche): se tali reazioni ci sono, è probabile ritenere l'idoneità dell'azione criminosa.
  • Per contestare la qualificazione degli atti come 'artifici e raggiri' è necessario produrre elementi specifici (es. registrazioni/gestione delle chiamate, dichiarazioni di terzi, evidenze che provino l'effettiva impossibilità di ingannare la vittima), non semplici deduzioni.
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulla gravità delle modalità dell'azione, su precedenti specifici e su riscontri oggettivi (es. strumenti atti allo scasso rinvenuti): per contrastarlo serve documentazione concreta che dimostri l'assenza di tali profili (contratti di lavoro, prove di attività stabile, mancanza di strumenti analoghi).
  • Il cumulo di misure cautelari deve essere motivato in relazione alle esigenze cautelari. Tuttavia, il giudice può mitigare la misura originaria (es. da arresti domiciliari a divieto di dimora + obbligo di firma) se ritiene che ciò soddisfi le esigenze di tutela; per ottenerne l'annullamento occorre dimostrare specifici vizi di motivazione o errori di fatto.
  • In sede di impugnazione è fondamentale articolare censure precise e supportate da elementi probatori: censure meramente prospettiche o prive di riferimenti fattuali sono valutate come manifestamente infondate.
  • Prassi difensiva utile in casi analoghi: raccogliere immediatamente prova documentale della propria attività lavorativa/commesse (ordini, fatture, testimoni), conservare ogni elemento che possa provare l'estraneità alla telefonata (log delle chiamate, testimoni, video), e contestare puntualmente gli elementi oggettivi che il giudice ha valorizzato (es. presenza/assenza di attrezzi, timeline degli eventi).

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