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Sentenza

Sentenza n. 5882/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in questa sede intimata formatosi sulla istanza inviata dal ricorrente in data 6.3.2026 e sui solleciti successivi del 11.3.2026 e per quanto possa occorrere del 5.5.2026.

Giustizia amministrativa202603126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza del 6 marzo 2026, reiterata con solleciti, diretta alla ricostruzione della carriera e al ricalcolo del trattamento pensionistico e del TFS, oltre che al risarcimento dei danni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionato pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria e in quiescenza, dopo essere stato assolto con sentenza penale del 12 dicembre 2025 perché il fatto non sussiste, aveva chiesto la ricostruzione della carriera, il ricalcolo del trattamento pensionistico e del TFS e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Lamentava la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, del giusto procedimento e degli artt. 3, 4 e 97 Cost., assumendo che l’amministrazione non avesse dato riscontro all’istanza del 6 marzo 2026 e ai solleciti dell’11 marzo e del 4 maggio 2026. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha prodotto un decreto del 13 aprile 2026, vistato il 7 maggio 2026, che lo promuoveva a Ispettore superiore dal 1° gennaio 2017 e disponeva il pagamento degli arretrati fino alla cessazione dal servizio. Il ricorrente ha precisato che restavano da esaminare le progressioni a Sostituto Commissario dal 1° gennaio 2021 e a Sostituto Commissario Coordinatore dal 1° gennaio 2025, gli emolumenti e accessori arretrati e l’aggiornamento dei modelli contributivi PA04 per la riliquidazione del TFS; ha inoltre prospettato la perdita di chance e il lucro cessante. L’amministrazione aveva invece espressamente negato la monetizzazione del congedo straordinario.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla persistente omissione di una decisione espressa sulle ulteriori progressioni di carriera richieste, sugli emolumenti arretrati e accessori e sull’aggiornamento dei modelli PA04 ai fini della riliquidazione del TFS. Il decreto prodotto in giudizio aveva provveduto soltanto alla promozione a Ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 e non aveva definito tali ulteriori profili: l’amministrazione è stata quindi ordinata a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora il Dirigente del DAP, o un funzionario delegato, che dovrà provvedere nei successivi 60 giorni. La domanda di risarcimento del danno è stata respinta perché non azionabile con il rito del silenzio, essendo relativa a diritti soggettivi e non all’adozione di provvedimenti amministrativi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Sotto questo profilo, permane l’obbligo dell’amministrazione resistente di ultimare il procedimento con un provvedimento espresso su detta istanza.

    L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso permane quando l’amministrazione ha definito soltanto alcuni dei profili dell’istanza e non si è pronunciata sulle ulteriori richieste.

  • art. 30 c.p.a.

    Per quanto attiene invece alla domanda di risarcimento del danno, essa non è suscettibile di essere azionata attraverso il rito del silenzio, non trattandosi di materia di provvedimenti amministrativi, bensì di diritti soggettivi.

    La domanda risarcitoria relativa a diritti soggettivi non può essere proposta mediante il rito avverso il silenzio, che riguarda l’obbligo di provvedere.

Massime di principio

  • Quando un’istanza amministrativa contiene più richieste e l’amministrazione provvede soltanto su alcune, permane l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sugli ulteriori profili non definiti.
  • La domanda di risarcimento del danno relativa a diritti soggettivi non è azionabile con il rito avverso il silenzio, che è diretto a ottenere la conclusione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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