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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato nove profili la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2001-2003. L’Agenzia aveva contestato l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e determinato sinteticamente il reddito presunto sulla base di rilevanti investimenti immobiliari e del possesso di autovetture, ritenuti incompatibili con l’assenza di redditi dichiarati. I ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la preclusione all’utilizzo della documentazione non prodotta in risposta ai questionari dell’Ufficio, la valutazione delle prove relative alle elargizioni dei genitori, la notificazione degli avvisi, la reiterazione degli accertamenti per più annualità, le sanzioni e la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i nove motivi: alcuni non rispettavano il requisito di autosufficienza, altri miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, mentre la censura sulla documentazione non esibita è stata respinta perché l’invito dell’Ufficio conteneva l’avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta e non era stata dimostrata una causa non imputabile ai contribuenti. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque esaminato la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a superare le presunzioni dell’Amministrazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e seguenti

    Consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di una capacità contributiva incompatibile con il reddito dichiarato o con l’assenza di dichiarazione, tra cui investimenti patrimoniali e spese rilevanti. Il contribuente deve fornire una prova idonea a dimostrare la diversa provenienza delle risorse.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5

    La documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria e non esibita dal contribuente in risposta a un apposito invito, accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza, può diventare inutilizzabile in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente dimostri una causa a lui non imputabile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina la notificazione degli atti tributari. Eventuali vizi della notificazione devono essere contestati tempestivamente con l’impugnazione dell’avviso di accertamento; non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava anche su un’autonoma ragione decisoria non adeguatamente contestata.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto della controparte, non i documenti prodotti, la cui valenza probatoria resta soggetta alla valutazione del giudice.

  • Art. 2697 c.c.

    onus probandi incumbit ei qui dicit

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nell’accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare concretamente la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per gli incrementi patrimoniali.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Prevede ipotesi di non punibilità o disapplicazione delle sanzioni, tra cui l’obiettiva incertezza normativa, ma la relativa domanda deve essere formulata e adeguatamente documentata nel giudizio di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 56; art. 346 c.p.c.

    Regolano, rispettivamente, le spese del processo tributario e la devoluzione delle questioni al giudice d’appello. La decisione sulle spese è normalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in casi limitati.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento sintetico fondato su spese o incrementi patrimoniali rilevanti, il contribuente deve fornire una prova specifica, documentata e coerente della provenienza delle somme, ad esempio da donazioni, prestiti, disinvestimenti o risparmi pregressi.
  • La mancata risposta a un questionario dell’Amministrazione finanziaria può comportare la preclusione all’utilizzo successivo dei documenti non esibiti, se l’invito indicava chiaramente tale conseguenza e il contribuente non dimostra un impedimento non imputabile.
  • La produzione di documenti non garantisce automaticamente il superamento della presunzione fiscale: il giudice può ritenerli insufficienti, anche se non sono stati contestati specificamente dall’Ufficio.
  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; occorre indicare una precisa violazione di legge o un vizio della motivazione, rispettando il requisito di autosufficienza.
  • I vizi degli avvisi di accertamento, inclusi quelli relativi alla notificazione, devono essere contestati tempestivamente nel giudizio introdotto contro l’atto e non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più autonome ragioni decisorie, il ricorrente deve censurarle tutte: se anche una sola resta valida e non contestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o comunque non incidere sul risultato finale.

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