Cassazione Penale, Sentenza n. 31249/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il caso riguarda una confisca di prevenzione confermata in appello nei confronti di un nucleo familiare ritenuto socialmente pericoloso e imprenditorialmente contiguo alla 'ndrangheta, con beni ritenuti riconducibili ai proposti e, per alcuni beni, fittiziamente intestati a terzi. La Corte d'appello aveva rigettato gli appelli contro il decreto del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto la confisca di plurimi beni, valorizzando: le condanne irrevocabili riportate in altro procedimento penale per fatti di matrice mafiosa e di intestazione fittizia/autoriciclaggio; i rapporti con esponenti delle cosche Arena, Mazzagatti e Grande Aracri; gli elementi investigativi su frequentazioni, richieste di fornitura di cemento, regalie e conversazioni intercettate; la sproporzione fra patrimonio e redditi; e l'asserita provenienza illecita di talune disponibilità. I ricorsi in cassazione hanno dedotto, in sintesi: per Giuseppe Lobello, motivazione apparente sulla pericolosità sociale, retrodatazione indebita della stessa, omessa considerazione di un precedente decreto di archiviazione, e carenza di motivazione sulla legittimità delle fonti reddituali e sulle somme riferibili all'impresa; per Antonio Lobello, motivazione apparente sull'appartenenza a sodalizio mafioso e sull'indizio di intestazione fittizia, omessa considerazione di un rapporto in cui il gruppo risultava persona offesa, e mancata inclusione di 100.000 euro tra le fonti lecite; per Daniele Lobello, motivazione apparente sulla pericolosità mafiosa, mancata nomina di un perito, errata ricostruzione della sproporzione reddituale, estensione temporale del giudizio di pericolosità e omessa considerazione di una somma di 95.000 euro derivante dalla vendita di un immobile; per i terzi interessati, un unico motivo sulla mancata considerazione, come flussi positivi, dei prelievi dai conti della ditta individuale confluiti sui conti personali. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che il vizio di motivazione sia deducibile solo se la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente. Ha poi affermato che il giudice della prevenzione può utilizzare elementi provenienti da procedimenti penali, anche definiti con decisioni favorevoli, se non escludono in modo assoluto la storicità dei fatti; che i provvedimenti di archiviazione non impediscono di valorizzare fatti storicamente apprezzabili, quando non attestino l'infondatezza della notitia criminis; che, nel caso concreto, il decreto impugnato era sorretto da un apparato argomentativo congruo, fondato su una rete relazionale e imprenditoriale con le cosche, e non su mere frequentazioni; che la mancata ammissione della perizia non integra motivo di ricorso per cassazione, perché la perizia non è prova decisiva in senso tecnico; e che i terzi non avevano interesse a contestare i presupposti personali e patrimoniali della confisca riferibili ai proposti, potendo dedurre solo la propria effettiva titolarità dei beni. Il ricorso dei proposti è stato respinto; quello dei terzi è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Giuseppe Lobello, Antonio Lobello (classe 1949) e Daniele Lobello, condannandoli al pagamento delle spese processuali. Ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi di Francesca Rotella, Marika Lobello e Antonio Lobello (classe 1996), con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In sostanza, è stata confermata la confisca di prevenzione disposta nei gradi di merito, ritenendo infondate le censure sulla pericolosità sociale, sulla sproporzione patrimoniale e sull'utilizzabilità degli elementi provenienti da altri procedimenti o da provvedimenti di archiviazione.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti della violazione di legge.
art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011
Conferma il perimetro della ricorribilità per cassazione nel procedimento di prevenzione.
art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011
Il giudice dell'appello nel procedimento di prevenzione deve provvedere con decreto motivato.
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
L'obbligo di motivazione del decreto di appello integra il parametro per censurare solo la motivazione inesistente o apparente.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato come base dell'obbligo di motivazione del provvedimento decisorio.
art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
Norma richiamata per il giudizio di pericolosità sociale dei prevenuti.
art. 24 d.lgs. 159/2011
Richiamato dalle difese in tema di legittimità delle fonti reddituali e della confisca di prevenzione.
art. 220 c.p.p.
La perizia è ammessa quando occorrano specifiche competenze tecniche, ma non sussiste un obbligo generalizzato di disporla.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La mancata perizia non integra, nel caso esaminato, motivo di ricorso per cassazione come prova decisiva mancata.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente o fittizia.
- Il giudice della prevenzione può fondare il giudizio di pericolosità su elementi tratti da procedimenti penali anche non definitivi o definiti con esito favorevole, purché tali esiti non escludano in modo assoluto la storicità dei fatti e la loro riferibilità al soggetto.
- Un decreto di archiviazione non impedisce, di per sé, l'utilizzo dei fatti ivi emersi ai fini della prevenzione, se non contiene un'affermazione di infondatezza della notitia criminis e se gli elementi sono storicamente apprezzabili.
- La pericolosità sociale può essere desunta da una compiuta lettura unitaria di rapporti, frequentazioni qualificate, cointeressenze economiche e comportamenti sintomatici di stabile vicinanza al sodalizio, non da mere frequentazioni isolate.
- La contestazione della sproporzione patrimoniale deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e con la qualificazione delle risorse come reddito d'impresa o come flussi leciti o illeciti; non basta una diversa lettura atomistica dei singoli movimenti.
- Nei procedimenti di prevenzione, il terzo intestatario di beni confiscati può far valere solo la propria effettiva titolarità e i propri autonomi diritti sui beni, non i presupposti personali o patrimoniali della misura riferibili al proposto.
- La mancata ammissione di una perizia non è, di regola, censurabile in cassazione come omessa prova decisiva, poiché la perizia è mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice salvo casi di effettiva necessità tecnica insuscettibile di diretta valutazione.
- Per valutare la pericolosità e la provenienza delle disponibilità economiche è legittimo considerare l'intero quadro investigativo e non isolare singoli dati economici o singole vicende, se la motivazione dà conto della connessione tra le risorse e l'attività imprenditoriale contigua alla criminalità organizzata.
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