Sentenza del 19/02/2016 n. 906 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Redazione - Modello ministeriale - Conformità - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse irregolare perché priva di una valida sottoscrizione dell'esattore, del sigillo o del timbro, lamentando quindi l'assenza di elementi formali idonei ad attestare la provenienza e la validità dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella di pagamento deve essere redatta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, il quale non richiede la sottoscrizione dell'esattore. È sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente, tramite la relativa intestazione, e che indichi l'importo dovuto e la causale, anche mediante l'apposito codice. L'assenza di sigillo, timbro o firma leggibile non determina, di per sé, l'invalidità della cartella.
Norme richiamate
Decreto ministeriale di approvazione del modello della cartella di pagamento
La cartella deve essere predisposta utilizzando il modello ministeriale; tale modello non prevede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore. La validità formale dipende dalla riconducibilità dell'atto all'organo competente e dalla presenza degli elementi identificativi del debito.
Disciplina della cartella di pagamento quale documento di riscossione degli importi iscritti a ruolo
La cartella è regolare quando consente di individuare senza equivoci l'amministrazione o l'agente competente, l'importo richiesto e la causale del pagamento, anche attraverso il codice previsto dal modello.
Massime di principio
- La mancanza della firma dell'esattore non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, se il modello ministeriale applicabile non la richiede.
- Per valutare la validità formale dell'atto occorre verificare soprattutto se esso sia chiaramente riferibile all'organo competente e se contenga gli elementi necessari a comprendere debito, importo e causale.
- L'assenza di timbro, sigillo o firma leggibile è irrilevante quando la provenienza amministrativa dell'atto è comunque certa e il contribuente può comprendere la pretesa e difendersi.
- Le contestazioni meramente formali non sono sufficienti se non dimostrano una concreta incertezza sulla provenienza dell'atto o una lesione del diritto di difesa.
- La conformità al modello ministeriale costituisce il principale criterio per stabilire quali elementi formali siano necessari nella cartella di pagamento.
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