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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16329/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva rigettato in parte l'istanza di riesame su un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP. Il decreto originario aveva disposto il sequestro di trattori stradali e autocarri motrici di proprietà della Dissegna Group s.r.l. e il sequestro finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) di € 672.670,81 nei confronti di Ada s.r.l., Dissegna Group s.r.l. e di Andrea Dissegna, in relazione a reati fiscali e ad autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). In Cassazione il Dissegna ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'uso del carburante sottratto fosse un mero consumo funzionale alla natura del bene (quindi non autonoma attività volta a occultarne l'origine) e, con motivi aggiunti, ha contestato l'utilizzabilità di conversazioni tratte da dispositivi sequestrati senza adeguata delimitazione e ha posto rilievi di illegittimità rispetto alla mancanza di condotta successiva autonoma ex art. 648-ter.1 comma 5. La difesa sosteneva quindi l'inesistenza del fumus autoriciclaggio e la violazione di garanzie processuali nel sequestro dei telefoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le argomentazioni del ricorrente: la motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta completa e coerente e dimostra il fumus sia dei reati presupposti sia dell'autoriciclaggio. La decisione del giudice di merito si è fondata su elementi probatori (agende, conversazioni telematiche, documenti di trasporto e immagini di videosorveglianza) che descrivono l'estrazione di JET A-1 da cisterne piene presso depositi fiscali, il suo trasferimento in contenitori e la miscelazione con gasolio per inserirlo nel circuito aziendale e rifornire mezzi di società riconducibili al Dissegna, procedimenti idonei a rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa del carburante. La Corte ha richiamato la consolidata interpretazione secondo cui l'esclusione di punibilità prevista dall'art. 648-ter.1 comma quinto opera solo quando l'agente utilizzi o goda direttamente del provento senza compiere alcuna operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Il secondo motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile per difetto di connessione funzionale con il motivo originario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    La norma sull'autoriciclaggio è stata interpretata richiamando la giurisprudenza che esclude la punibilità solo se l'agente utilizza direttamente il provento senza compiere operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; qui è ritenuto che siano state compiute operazioni (trasferimento, miscelazione, uso su mezzi societari) tali da integrare il fumus.

  • art. 40 lett. b) e c) d.lgs. n. 504/1995

    Riferito ai delitti collegati alla sottrazione di prodotti soggetti ad accisa: la sottrazione di JET A-1 in sospensione d'imposta ostacola l'accertamento e la riscossione dell'accisa e integra il fumus del reato.

  • art. 40 lett. d) d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato tra i reati presupposti contestati in relazione alla gestione illecita di prodotti sottoposti ad accisa.

  • artt. 48 e 525 cod. pen.

    Citate come parti della contestazione penale originaria; la motivazione valuta gli elementi probatori alla luce delle condotte descritte dalle norme penali richiamate.

  • art. 15 Cost.

    Richiamata dalla difesa in punti aggiunti per contestare la legittimità del sequestro di dispositivi elettronici; la Corte non ha esaminato il merito di questo rilievo per inammissibilità dei motivi nuovi, comunque richiamando la necessità di proporre motivi connessi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa a sostegno di censure sul sequestro probatorio dei telefoni; la Corte ha ritenuto il motivo aggiunto non ammissibile per mancanza di connessione funzionale con il ricorso principale.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la sindacabilità in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali (ricorso ammesso solo per violazione di legge e per vizi gravissimi della motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il mero consumo del bene provento del reato non esclude automaticamente la rilevanza ai fini dell'autoriciclaggio: se l'utilizzo comporta operazioni (trasferimento, miscelazione, occultamento, impiego su mezzi societari) idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, può configurarsi il fumus di autoriciclaggio.
  • L'esclusione di punibilità dell'art. 648-ter.1 comma quinto opera solo quando l'uso sia diretto, personale e non accompagnato da attività che rendono difficile risalire alla provenienza del bene.
  • Elementi documentali e indiziari di contesto (agende, chat, e-DAS, immagini di videosorveglianza) possono concorrere a formare il fumus per misure cautelari reali, purché motivazione e nesso logico siano adeguatamente esplicitati dal giudice.
  • In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti cautelari reali sono scrutinabili soprattutto per violazione di legge o per vizi gravi e manifesti della motivazione: argomentazioni meramente di fatto o nuove non connesse ai motivi originari sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • I motivi nuovi in sede di cassazione devono avere una connessione funzionale con i motivi principali per poter essere esaminati; altrimenti sono dichiarati inammissibili.
  • La legittimità del sequestro di dispositivi elettronici può essere censurata per eccesso di campionamento o mancanza di delimitazione, ma tale censura deve essere tempestivamente e adeguatamente connessa al motivo principale per essere esaminata in Cassazione.
  • La quantificazione del profitto illecito ai fini cautelari può essere effettuata attraverso calcoli aritmetici basati su documenti di trasporto, prezzi medi e dati di consumo, se adeguatamente motivata.

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