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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15152/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità della sua istanza di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria e denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 545-bis e 597 c.p.p. e dell'art. 95 del d.lgs. n.150/2022. In sintesi: in primo grado, dopo la riqualificazione dei reati, la ricorrente aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena; solo in appello ha chiesto invece l'applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. (con rinuncia alla sospensione condizionale). La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la richiesta perché, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il processo era pendente in primo grado e quindi l'istanza doveva essere formulata in tale sede. La ricorrente, inoltre, deduceva che non esiste una decadenza formale che imponga la proposizione dell'istanza in primo grado e, in subordine, sollevava questioni di legittimità costituzionale (artt. 3, 24 e 27 Cost.) per presunta disparità di trattamento e violazione del principio rieducativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese. I punti decisivi: la disposizione transitoria dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 si applica ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore ma non indica una fase procedurale indefettibile diversa da quella in cui il giudizio risultava pendente al momento dell'entrata in vigore; pertanto, se il giudizio era pendente in primo grado alla data di entrata in vigore, l'onere di proporre l'istanza di pena sostitutiva gravava su quel grado e non poteva essere "recuperato" in appello salvo impugnare (come motivo) il rigetto già pronunciato; la ricorrente aveva chiesto e ottenuto la sospensione condizionale in primo grado, istituto espressamente incompatibile con le pene sostitutive (art. 61-bis L. n.689/1981), per cui la richiesta in appello di pena sostitutiva non poteva essere accolta; le censure di incostituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Rilevato come riferimento procedurale per le istanze relative a misure e benefici penali; utilizzato dalla Corte per valutare la tempestività e la forma dell'istanza di pena sostitutiva nel contesto del processo pendente.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    Richiamato tra le norme oggetto del motivo di ricorso (privilegiando la valutazione di legittimità sulla formazione degli atti difensivi), senza però modificare la valutazione sulla necessità di proporre l'istanza nel grado in cui il procedimento era pendente alla data di entrata in vigore della riforma.

  • art. 95 d.lgs. n.150/2022

    Disposizione transitoria che prevede l'applicazione, se più favorevole, delle nuove regole sulle pene sostitutive ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore; la Corte l'ha interpretata nel senso che la possibilità di avvalersi della nuova disciplina va esercitata nel grado nel quale il procedimento era pendente alla data di entrata in vigore (alternatività: primo grado o appello), e non consente il "recupero" in appello se la richiesta non è stata formulata nel grado pendente.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma che elenca le pene sostitutive applicabili alle pene detentive brevi; la Corte ha richiamato la disciplina per spiegare quale beneficio la ricorrente chiedeva ma ha sottolineato la necessità del corretto esercizio temporale dell'istanza.

  • art. 61-bis legge n.689/1981

    Stabilisce l'incompatibilità tra la sospensione condizionale della pena e l'applicazione delle pene sostitutive: la Corte ne ha dedotto che la richiesta (e concessione) della sospensione in primo grado esclude la possibilità di ottenere, in appello, la pena sostitutiva secondo la disciplina sopravvenuta.

  • artt. 3, 24 e 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa per censure di disparità di trattamento e contrasto con il principio rieducativo; la Corte di Cassazione li ha ritenuti non violati nella lettura data alle disposizioni transitorie e al sistema di alternative previste dalla riforma.

Massime di principio

  • Se la riforma che introduce misure alternative alla detenzione è entrata in vigore mentre il procedimento è pendente, occorre verificare in quale grado fosse pendente alla data di entrata in vigore: la possibilità di applicare la nuova disciplina deve essere esercitata nel grado in cui il procedimento risultava pendente (primo grado o appello).
  • Se il giudizio era pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma, l'imputato deve proporre l'istanza di applicazione delle pene sostitutive in quel grado; la mancata proposizione non può essere di regola compensata presentando la domanda per la prima volta in appello, salvo che l'istanza costituisca motivo di impugnazione di un rigetto già pronunciato in primo grado.
  • La richiesta o la concessione della sospensione condizionale della pena è incompatibile con la richiesta delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. secondo l'art. 61-bis L. n.689/1981: chi ottiene la sospensione non può poi ottenere (a fronte della stessa vicenda processuale e con riferimento alla nuova disciplina favorevole) le pene sostitutive senza considerare la successione delle norme nel loro insieme.
  • Per preservare alternative, il difensore dovrebbe, ove possibile, formulare istanze alternative e chiarire espressamente le rinunce o le riserve (per esempio dichiarare espressamente la volontà di richiedere le pene sostitutive anche se si domanda contestualmente la sospensione), tenendo conto tuttavia delle incompatibilità normative esistenti.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che paventano disparità di trattamento devono valutare il disegno complessivo della riforma: la Corte tende a ritenere legittime le regole transitorie che impongono l'esercizio dell'opzione nel grado pendente alla data di entrata in vigore, se ciò è coerente con la logica complessiva della riforma e con i limiti dell'applicazione della lex mitior.

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