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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16236/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva parzialmente confermato la condanna inflitta al ricorrente (amministratore unico della Black Security s.r.l., poi fallita) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'appello articolava nove motivi: 1) travisamento della prova per errore di persona tra Roberto e Maurizio Annarelli; 2) mancata prova del dolo specifico e richiesta di riqualificazione in bancarotta documentale semplice; 3) duplicazione degli importi distratti per errata valutazione della testimonianza del Maresciallo Mistretta; 4) qualificazione dei prelievi come legittimi compensi dell'amministratore; 5) errata valutazione dell'affitto di ramo d'azienda alla Protect s.r.l. (riduzione del canone giustificata da TFR e vizi nei beni); 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e errata determinazione della pena principale; 7) violazione dei principi di proporzionalità e offensività e richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 217 l. fall.; 8) mancata valorizzazione del comportamento (proposta di concordato) ai fini della determinazione della pena; 9) omessa pronuncia sulla durata delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti ritenendolo, nel complesso, infondato o inammissibile. Sono state confermate le valutazioni di fatto che hanno portato alla condanna per bancarotta fraudolenta (sia patrimoniale sia documentale nella forma generale), con ricognizione delle gravi alterazioni e omissioni contabili che rendevano impossibile la ricostruzione del patrimonio. La Corte ha ritenuto insussistenti le censure sul punto del dolo (per la bancarotta documentale generale è sufficiente il dolo generico) e ha respinto l'affermazione di travisamento della prova come non decisiva rispetto al nucleo della motivazione. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità di più motivi introdotti tardivamente o rimasti generici. La pena complessiva è stata ridotta a 3 anni e 10 mesi di reclusione per effetto dell'estinzione per prescrizione di un capo (capo c), e sono state rideterminate nella stessa durata le pene accessorie; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione è depositata il 28/01/2026.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    Norma centrale per la bancarotta patrimoniale e per le pene accessorie: la Corte ha applicato la parte che contempla la bancarotta documentale e le misure accessorie (in particolare il comma finale) rideterminate in rapporto alla pena principale.

  • art. 217 l. fall.

    Previsione della bancarotta semplice documentale: evocata dalla difesa per chiedere la riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto che i fatti rientrassero nella bancarotta documentale 'generale' ai sensi dell'art. 216, per la quale è sufficiente il dolo generico.

  • art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla censura sul travisamento della prova; nel contesto è usato come riferimento procedurale per le violazioni di legge dedotte in ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato in combinazione con l'art. 546 c.p.p. nella censura sul travisamento della motivazione e sulla valutazione della prova; il testo lo usa come riferimento alla corretta valutazione probatoria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i motivi che la Corte doveva esaminare, segnalando i limiti procedurali alla disamina del ricorso.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al regime delle circostanze e attenuanti; la Corte ha esercitato la sua discrezionalità motivando il rigetto delle attenuanti generiche proposte.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze e trattamento sanzionatorio: la Corte ha richiamato i criteri per riconoscimento/negazione delle attenuanti e per la commisurazione della pena.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza relativa alle pronunce sulle pene accessorie; il testo lo usa come riferimento procedurale collegato alla decisione sulle misure accessorie.

  • art. 29 cod. pen.

    Citato con riguardo alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici: la Corte ha osservato che la durata prevista da tale norma è fissa e differenziata rispetto alle altre misure accessorie.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra bancarotta documentale "generale" e "specifica": la prima può essere integrata da falsità o annotazioni incomplete e richiede generalmente il dolo generico; la seconda (omessa tenuta/occultamento con intento di arrecare pregiudizio) richiede dolo specifico.
  • Per una doglianza sul travisamento della prova occorre dimostrare che l'errore abbia inciso sul nucleo decisivo della motivazione; errori formali o non decisivi rispetto al quadro probatorio non comportano l'annullamento.
  • La qualificazione dei fatti come distrazione di beni o come operazioni lecite (compensi, affitti ecc.) richiede prova documentale precisa: la mera deduzione difensiva non è sufficiente se la valutazione di merito è supportata da elementi concreti.
  • Motivi nuovi o introdotti tardivamente (memorie successive) possono essere dichiarati inammissibili; va osservata la tempestività e la corretta devoluzione dei punti in sede di appello.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono ambiti di discrezionalità del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per vizi logici, contraddittorietà o mancanza di motivazione.
  • La determinazione delle pene accessorie va congruamente collegata alla pena principale: una riduzione della pena principale può comportare la rideterminazione proporzionale delle accessorie, salvo diversa motivazione del giudice.
  • Censure basate su principi di proporzionalità e offensività devono essere ancorate a elementi concreti che dimostrino eccessiva disproporzione rispetto al fatto tipico e alla sua offensività; la mera invocazione di principi generali senza comparazione concreta è insufficiente.
  • Nelle contestazioni di ammontari distratti occorre ricostruire il circuito finanziario con documenti e deposizioni coerenti; contestazioni su errori di sommatoria richiedono indicazione precisa di documenti alternativi che dimostrino l'errore.

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