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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31819/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2008 con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito di lavoro autonomo e maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e IRPEF. L'accertamento scaturiva da una verifica della Guardia di Finanza presso una società, nel cui libro paga risultavano alcuni soggetti, tra cui la contribuente, che l'Ufficio riteneva in realtà non dipendenti ma intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi. La contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2700 c.c. per avere la CTR attribuito valore probatorio a buste paga e estratti conto INPS, ritenuti dall'Ufficio documenti non idonei a provare il rapporto di lavoro subordinato; 2) motivazione contraddittoria e illogica ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., censurando la decisione per avere valorizzato tali elementi nonostante la pretesa inesistenza della società; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 64 del d.P.R. 600/1973, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato e aveva mal distribuito l'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non si era limitata a valorizzare buste paga ed estratti INPS, ma aveva considerato complessivamente la documentazione prodotta e, soprattutto, la presenza di istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato come indennità di trasferta, premio di produzione, rimborso chilometrico, ferie e festività non godute. Ha respinto il secondo motivo perché esso, sotto la veste di vizio processuale, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di merito, non sindacabili in cassazione. Ha respinto anche il terzo motivo perché formulato in modo discorsivo e promiscuo, con mescolanza di censure ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., quindi privo della necessaria specificità; anche qui la doglianza sostanzialmente mirava a rimettere in discussione la ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito. L'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per escludere che i documenti prodotti potessero essere svalutati nei termini prospettati dall'Ufficio; la Corte ha però osservato che la decisione di merito si fondava su un complesso di elementi probatori, non su singoli atti isolati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge sostanziale; la Corte ha rilevato che le doglianze, in concreto, tendevano a contestare l'apprezzamento delle prove e non una vera violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per motivazione illogica/contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una critica al merito della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha implicitamente confermato che l'amministrazione deve provare gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa fiscale.

  • art. 64 del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione idonea a scalfire l'accertamento di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge o in nullità della sentenza una censura che, in sostanza, mira a riesaminare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'accertamento tributario, la prova della pretesa fiscale deve essere fornita dall'amministrazione sugli elementi di fatto costitutivi dell'an e del quantum dell'imposizione contestata.
  • La dimostrazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro può essere desunta dal complesso degli indici sintomatici concretamente emergenti dagli atti, non essendo decisivo un singolo documento considerato isolatamente.
  • La censura per motivazione contraddittoria o illogica è inammissibile quando non individua puntualmente il reale vizio processuale dedotto e si risolve in una critica dell'apprezzamento di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso formulato in modo promiscuo, con mescolanza di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., senza specifica distinzione dei singoli errori denunciati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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