Cassazione Penale, Ordinanza n. 27752/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per evasione. Con il primo motivo si contestava la responsabilità penale per il reato di evasione, sostenendo profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito. Con il secondo motivo si deduceva l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la sentenza non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli alla riduzione di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta, specifica e immune da incongruenze logiche. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva valorizzato la gravità dei plurimi precedenti dell'imputato e aveva ritenuto la pena di primo grado già "fin troppo mite", escludendo così la possibilità di un ulteriore sconto per attenuanti generiche. Conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza individuare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza la gravità dei precedenti dell'imputato e la già contenuta misura della pena applicata in primo grado.
- La censura per omessa motivazione sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata se la sentenza di merito, letta nel suo complesso, contiene elementi idonei a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
- La mera divergenza rispetto alla valutazione di merito non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione, ove la motivazione impugnata sia coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità.
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