Cassazione Penale, Sentenza n. 40699/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancata indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Sostiene che, essendo detenuto per altra causa ai sensi dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio non è necessaria quando lo stato di detenzione risulti dagli atti (come dalla procura speciale allegata e dall'intestazione della sentenza impugnata). La Corte d'appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per la carenza della dichiarazione/eletto di domicilio
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando precedenti pronunce che escludono l'applicabilità dell'obbligo di cui all'art. 581, comma 1-ter (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150) quando l'imputato impugnante è detenuto, anche se per altra causa. Dall'esame degli atti è emerso che la procura speciale allegata attestava lo stato detentivo. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per la prosecuzione del giudizio
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Introduce, in linea generale, l'obbligo a pena di inammissibilità di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione; la Corte però interpreta che tale previsione non trova applicazione qualora l'imputato impugnante sia detenuto, anche se per altra causa, purché la detenzione risulti dagli atti
art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dai giudici d'appello in relazione agli obblighi di indicazione del domicilio per le notificazioni; la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l'impedimento di inammissibilità quando la detenzione dell'imputato è documentata negli atti
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la posizione dell'imputato detenuto per altra causa; la Corte interpreta che, per tali soggetti, l'elezione di domicilio non è necessaria se lo stato di detenzione risulta dagli atti
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d))
Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 581, comma 1-ter; la Corte riconosce l'efficacia della norma ma ne limita l'ambito applicativo in presenza di imputati detenuti, seguendo la giurisprudenza consolidata della Cassazione
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 21940/07.02.2024; Sez. 4, n. 4342/09.01.2024)
Precedenti della Cassazione che hanno già stabilito che l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non si applica quando l'imputato è detenuto, anche se per altra causa; tali precedenti sono stati richiamati e confermati nella decisione
Massime di principio
- L'obbligo di indicare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione (art. 581, comma 1-ter) è in linea generale vincolante, ma non si applica quando l'imputato impugnante è detenuto, anche per altra causa, se lo stato di detenzione risulta dagli atti
- Se l'imputato è detenuto, è buona prassi allegare all'impugnazione documenti che attestino lo stato detentivo (es. procura speciale, certificato di carcerazione, indicazione dell'istituto) per evitare che l'appello sia dichiarato inammissibile
- In presenza di contestazioni sull'ammissibilità per carenza di domicilio, la Cassazione può annullare le decisioni ancorando la propria valutazione alla concreta evidenza documentale della detenzione
- Nonostante l'eccezione per i detenuti, conviene sempre, quando possibile, indicare un domicilio e depositare la relativa dichiarazione per ridurre il rischio di problemi procedurali
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per mancata elezione di domicilio e sussistono prove dello stato detentivo, è possibile ricorrere in Cassazione facendo valere la non applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40674/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40675/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40676/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40677/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40678/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40680/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →