Sentenza n. 1500/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica per terreni interessati dalla decadenza di un vincolo ad attrezzature sportive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, proprietarie di alcuni appezzamenti di terreno, avevano presentato il 9 maggio 2025 un'istanza per ottenere una nuova destinazione urbanistica dell'area, a seguito della decadenza del vincolo ad attrezzature sportive previsto dal piano regolatore generale. Poiché il Comune si era limitato, con nota del 3 luglio 2025, a comunicare l'avvio del procedimento di ripianificazione urbanistica, senza adottare ulteriori determinazioni, le ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 31 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Il TAR ha esaminato d'ufficio la questione dell'ammissibilità, verificando se alla data di notificazione del ricorso, il 9 ottobre 2025, fosse già decorso il termine complessivo previsto per la conclusione del procedimento di formazione e approvazione della variante urbanistica parziale. Le ricorrenti hanno sostenuto l'ammissibilità del ricorso, insistendo sull'inerzia comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., l'azione contro il silenzio può essere proposta soltanto dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Per determinare tale termine, il Collegio ha applicato l'art. 26 l.r. 19/2020, che disciplina il procedimento di formazione e approvazione del PUG e delle relative varianti. La disposizione prevede una pluralità di fasi e termini, ridotti della metà per le varianti parziali ai sensi del comma 20. Il termine complessivo deve essere calcolato sommando i termini massimi delle diverse fasi procedimentali, comprese, ove ricorrenti, la pubblicazione e la partecipazione, la redazione del progetto definitivo, la conferenza di pianificazione, le eventuali rielaborazioni, gli adempimenti consiliari, la presentazione e l'esame delle osservazioni, gli eventuali adempimenti ambientali e l'approvazione finale. Poiché alla data di proposizione del ricorso tale termine complessivo non era ancora decorso, mancava il presupposto temporale per l'azione avverso il silenzio. Il TAR ha rilevato che la limitata attività svolta dal Comune, fermatosi alla comunicazione di avvio del procedimento, era censurabile, ma ha comunque compensato le spese in ragione di tale circostanza e dell'assenza di sostanziali difese dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
il ricorso avverso il silenzio può essere proposto decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo
L'azione contro il silenzio presuppone che sia già scaduto il termine complessivo previsto per la conclusione del procedimento; prima di tale scadenza il ricorso è inammissibile.
art. 26 l.r. 19/2020
Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti
Il procedimento di formazione e approvazione delle varianti urbanistiche è articolato in una pluralità di fasi, ciascuna soggetta a un termine; per le varianti parziali i termini assegnati ai diversi soggetti sono ridotti della metà. Il termine per provvedere deve essere determinato considerando complessivamente i termini delle fasi procedimentali previste.
artt. 14 e 15 d.lgs. 152/2006
Sono richiamati quali possibili adempimenti ambientali ulteriori nell'ambito del procedimento di pianificazione, ove le modifiche intervenute producano effetti sull'ambiente.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è ammissibile soltanto dopo la scadenza del termine complessivo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, non essendo sufficiente il mero decorso del termine relativo a una singola fase procedimentale.
- Quando il procedimento di pianificazione urbanistica è articolato in più fasi, il termine per la sua conclusione deve essere determinato sommando i termini massimi stabiliti per i diversi adempimenti procedimentali, inclusi quelli eventuali quando la loro attivazione sia prevista dalla disciplina applicabile.
- Per le varianti urbanistiche parziali disciplinate dall'art. 26, comma 20, l.r. 19/2020, i termini assegnati ai diversi soggetti nelle singole fasi del procedimento sono ridotti della metà; tale riduzione rileva nel calcolo del termine complessivo per la conclusione del procedimento.
- La comunicazione di avvio del procedimento non equivale alla conclusione del procedimento di ripianificazione urbanistica e non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di proseguirne lo svolgimento; tuttavia, finché non sia decorso il termine legale complessivo per provvedere, non è proponibile l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.
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