Cassazione Penale, Ordinanza n. 19256/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile della guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 186 cod. strada, sostenendo che la Corte territoriale non avesse fornito prova sufficiente che egli fosse alla guida del veicolo, che la ricostruzione dei carabinieri fosse inattendibile e che l'accertamento alcolemico fosse stato eseguito con etilometro non dimostrato come regolarmente funzionante e correttamente utilizzato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 104 e 131-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in ragione dell'assenza di abitualità della condotta e del fatto che si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma di strada senza coinvolgimento di terzi. In via subordinata ha chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privi di una critica analitica della motivazione impugnata e non consentiti in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sull'etilometro, osservando che la regolarità della strumentazione era stata affermata dagli operanti e che l'imputato non aveva assolto l'onere di allegare elementi idonei a contestarne il funzionamento. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto congrua la motivazione di merito sulla gravità della condotta. Ha infine escluso la prescrizione, rilevando che i reati non erano ancora estinti e che, comunque, l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare ex art. 129 c.p.p. eventuali cause di non punibilità maturate successivamente. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
disposizione incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto che la prova della guida e dell'accertamento alcolemico fosse stata correttamente valutata dal giudice di merito.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della causa di non punibilità.
art. 104 c.p.
norma richiamata dal ricorrente, ma non risulta un autonomo sviluppo decisorio sul suo contenuto nel provvedimento.
art. 379 d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495
prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; la Corte ha evidenziato che tale disciplina differenzia l'etilometro dall'autovelox e consente di valorizzare il risultato dell'alcoltest se la regolarità è provata.
art. 129 c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce di rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità maturate successivamente.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 133 c.p.
criteri utilizzati per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure di merito già esaminate e disattese, senza un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, quando l'imputato sia trovato fuori dal veicolo e vi siano plurimi indizi che lo collegano alla guida, spetta alla difesa allegare elementi concreti idonei a sostenere che non fosse alla guida oppure che l'assunzione di alcol sia avvenuta solo dopo la cessazione della guida o dopo l'incidente.
- La regolarità dell'etilometro e delle verifiche periodiche costituisce presupposto per l'utilizzabilità del dato alcolemico; tuttavia, una volta rappresentata dagli operanti la regolarità della strumentazione, l'imputato deve introdurre specifiche contestazioni sul suo funzionamento.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità dell'offesa; è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni possibile profilo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza preclude la rilevazione ex officio di una prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché non si instaura un valido rapporto processuale di impugnazione.
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