Sentenza n. 1745/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento d’ufficio del permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, della SCIA alternativa in variante e della comunicazione di fine lavori relativi a un intervento di demolizione e ricostruzione con premialità volumetriche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 26 maggio 2026, notificato il 15 giugno 2026, con cui era stato annullato in autotutela il titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso sulla domanda del 1° marzo 2022 e la successiva SCIA in variante, riferiti alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento secondo il Piano Casa regionale. Il Comune aveva ritenuto che la consistenza del fabbricato preesistente fosse di circa 45-54 m³, anziché dei 117 m³ dichiarati e utilizzati per calcolare le premialità edificatorie; i lavori erano stati ultimati nel 2023. Il ricorrente ha dedotto: conflitto di interessi del dirigente per pregressi rapporti conflittuali; insussistenza dei presupposti per l’autotutela oltre il termine ordinario, falsa rappresentazione non configurabile e violazione dell’affidamento per il tempo trascorso e l’ultimazione dei lavori; inattendibilità degli accertamenti aerofotogrammetrici e tecnici; mancato coinvolgimento dei precedenti proprietari; carenza di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il conflitto di interessi perché non era stato allegato o provato uno specifico interesse personale del dirigente e l’istruttoria e i sopralluoghi erano stati svolti da altri funzionari. Ha ritenuto applicabile l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990: la rilevante divergenza tra la volumetria dichiarata e quella accertata riguardava un presupposto essenziale per il titolo e per le premialità, e la falsa rappresentazione rilevante non richiede necessariamente una condotta fraudolenta. Ha quindi escluso che il decorso del tempo e l’ultimazione delle opere potessero fondare un affidamento tutelabile, mancando la buona fede in presenza di presupposti fattuali non veritieri. Ha respinto le contestazioni tecniche perché gli accertamenti comunali erano fondati su elementi convergenti e il ricorrente non aveva dimostrato errori o inattendibilità, entro i limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche. Ha escluso che i precedenti proprietari fossero destinatari necessari o controinteressati, poiché il procedimento riguardava la legittimità del titolo e dei suoi presupposti fattuali. Infine, ha ritenuto sufficiente l’interesse pubblico alla rimozione, individuato nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia compromessa dall’indebito conseguimento delle premialità. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis l. 241/1990
L’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, impone l’obbligo di astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
L’obbligo di astensione opera anche per conflitti potenziali, ma la sua violazione richiede una situazione concreta e specifica idonea a compromettere l’imparzialità; non bastano generici rapporti conflittuali pregressi.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
L’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 prevede che i limiti temporali ordinari all’esercizio del potere di annullamento non trovino applicazione qualora il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti da parte del destinatario.
In presenza di una falsa rappresentazione dei fatti decisiva per il conseguimento del titolo, non si applicano i limiti temporali ordinari all’annullamento d’ufficio. La falsa rappresentazione non richiede necessariamente una condotta fraudolenta: è sufficiente una rappresentazione non conforme alla realtà che abbia influenzato l’attività amministrativa.
art. 39 c.p.a.
La peculiarità della vicenda e il generale andamento della causa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’art. 92, comma 2, c.p.c. sulla compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La peculiarità della vicenda e il generale andamento della causa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a.
La peculiarità della controversia e il suo andamento possono giustificare l’integrale compensazione delle spese nel processo amministrativo.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio può essere esercitato oltre i limiti temporali ordinari quando il titolo sia stato conseguito sulla base di una rappresentazione dei fatti non conforme alla realtà, rilevante per la decisione amministrativa; non è necessario dimostrare una condotta fraudolenta.
- Quando la falsa rappresentazione riguarda un presupposto essenziale del titolo edilizio e delle premialità volumetriche, il tempo trascorso e l’ultimazione dei lavori non fondano un affidamento tutelabile se viene meno la buona fede del destinatario.
- La contestazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, deve indicare elementi concreti e specifici idonei a compromettere l’imparzialità; il mero richiamo a precedenti contrasti tra il privato e l’amministrazione non è sufficiente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche amministrative riguarda la manifesta irragionevolezza, l’errore di fatto, il travisamento e l’attendibilità scientifica della metodologia; la mera prospettazione di una ricostruzione tecnica alternativa, senza elementi dimostrativi, non è sufficiente a invalidarle.
- I precedenti proprietari non sono destinatari necessari né controinteressati nel procedimento di autotutela diretto a verificare la legittimità del titolo edilizio e la correttezza dei relativi presupposti fattuali, se il procedimento non incide direttamente su una loro posizione giuridica.
- Accertata l’illegittimità del titolo per falsa rappresentazione rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l’interesse pubblico alla rimozione può essere individuato nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia compromessa dall’indebito conseguimento delle premialità.
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