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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 1542 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contributo unificato tributario - Assegnazione di un maggior numero di ore di sostegno a favore dei figli disabili - Versamento - Obbligatorietà - Esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il TAR ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'invito al pagamento del contributo unificato relativo a un ricorso amministrativo volto a ottenere un maggior numero di ore di sostegno scolastico per un figlio disabile. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esenta dal contributo i processi comunque riguardanti la prole. Il TAR sosteneva che tale esenzione fosse limitata ai rapporti familiari tutelabili davanti al giudice ordinario e non si estendesse alle controversie amministrative in materia di diritto all'istruzione e integrazione scolastica. Ha inoltre sostenuto che la successiva modifica normativa del 2013, che ha previsto espressamente l'esenzione per i ricorsi amministrativi relativi al sostegno scolastico degli alunni con handicap, non avesse efficacia retroattiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello del TAR e ha dichiarato legittimo l'invito al pagamento del contributo unificato. Ha stabilito che, prima della modifica introdotta nel 2013, le controversie amministrative riguardanti l'assegnazione di ore di sostegno non rientravano nell'esenzione prevista per i processi riguardanti la prole, perché tale esenzione aveva natura eccezionale e riguardava esclusivamente rapporti e diritti familiari. La successiva previsione legislativa sull'integrazione scolastica è stata qualificata come innovativa e non retroattiva. Il contributo doveva essere versato dalla parte che aveva depositato per prima il ricorso, anche se vittoriosa nel giudizio amministrativo, salvo il diritto di rivalersi sulla parte soccombente in base alla condanna alle spese. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa

    L'esenzione riguarda i rapporti e le situazioni giuridiche sorti nell'ambito della famiglia e della relazione tra genitori e figli, tutelabili davanti al giudice ordinario. Non è estensibile alle controversie amministrative sul diritto all'istruzione e al sostegno scolastico.

  • Art. 17, comma 8-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128

    il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La disposizione ha introdotto una specifica esenzione per i ricorsi amministrativi in materia di sostegno scolastico. Secondo la sentenza, si tratta di una norma innovativa, priva di efficacia retroattiva, applicabile ai processi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • Art. 13, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Costituisce il riferimento normativo per la garanzia del sostegno agli alunni con disabilità nell'ambito dell'integrazione scolastica.

  • Art. 12, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Riconduce la controversia relativa alle ore di sostegno alla materia del diritto all'istruzione e dell'integrazione scolastica, distinta dai rapporti familiari.

  • Legge 2 aprile 1958, n. 319 e art. 442 c.p.c.

    L'esenzione fiscale per le controversie di previdenza e assistenza obbligatoria non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'istruzione e il sostegno scolastico.

  • Art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina l'importo del contributo unificato. Il contributo è dovuto dalla parte che deposita per prima il ricorso, ferma la possibilità di recuperarlo dalla parte soccombente in caso di condanna alle spese.

  • Artt. 2943, 1219 e 2946 c.c.

    In assenza di una disciplina speciale, il diritto alla riscossione del contributo unificato si prescrive in dieci anni. L'invito al pagamento può interrompere la prescrizione quale atto di costituzione in mora.

Massime di principio

  • Le esenzioni dal contributo unificato, avendo natura eccezionale, non possono essere estese per analogia o interpretazione ampia a controversie diverse da quelle espressamente individuate dalla legge.
  • Prima dell'introduzione di una specifica norma di esenzione, un ricorso amministrativo riguardante le ore di sostegno scolastico per un alunno disabile non poteva essere considerato esente solo perché collegato alla tutela della prole.
  • La data rilevante per stabilire l'obbligo di pagamento è quella del deposito del ricorso: una successiva modifica normativa favorevole non si applica automaticamente ai giudizi già instaurati.
  • Il fatto che il ricorrente vinca la causa principale non elimina l'obbligo iniziale di versare il contributo unificato; l'importo può essere richiesto alla parte soccombente se vi è una condanna alle spese.
  • Per valutare l'esenzione occorre verificare sia l'oggetto effettivo della controversia sia il giudice competente: i rapporti familiari davanti al giudice ordinario e le controversie amministrative sul diritto all'istruzione appartengono a ambiti distinti.
  • In presenza di una disciplina normativa successiva che introduce espressamente un'esenzione, tale intervento può indicare che l'esenzione non era già implicitamente prevista dalla normativa precedente, salvo diversa previsione legislativa o interpretazione autentica.

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