Cassazione Civile, Ordinanza n. 31786/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro l'atto con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in una microzona del centro storico di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, degli artt. 7 e 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 e dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, sostenendo che l'avviso fosse privo di motivazione adeguata perché non indicava in concreto i presupposti di fatto e le ragioni della rettifica, né i dati specifici e gli elementi idonei a giustificare il significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere rigorosa, completa e specifica, sia con riferimento alla microzona sia con riferimento al singolo immobile. Nel caso concreto l'avviso non indicava le fonti, i modi, i tempi e i criteri di acquisizione ed elaborazione dei dati sul rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e delle altre microzone, né spiegava quali elementi specifici avessero inciso sul nuovo classamento della singola unità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e tributarie in tema di motivazione dell'atto di riclassamento
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiede motivazione adeguata dell'atto impositivo, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa
artt. 7 e 61 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamati quale base normativa del sistema catastale e dei criteri di classamento
art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998
rilevante per la considerazione delle caratteristiche edilizie del fabbricato nella determinazione della classe catastale
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
la revisione del classamento per microzone è legittima solo se supportata da una motivazione rigorosa che indichi i concreti elementi di variazione del valore immobiliare e la loro incidenza sul singolo immobile
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento camerale non partecipato in cassazione
Massime di principio
- La revisione del classamento catastale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 deve essere motivata in modo rigoroso, completo e specifico, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto al significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona.
- L'avviso di riclassamento deve indicare, con precisione verificabile, le fonti, i criteri, i tempi e i modi di acquisizione ed elaborazione dei dati utilizzati per fondare la revisione, così da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
- La motivazione dell'atto deve dare conto sia degli elementi concreti che hanno interessato la microzona sia delle ragioni per cui tali elementi incidono sul classamento della singola unità immobiliare; non è sufficiente una motivazione meramente massiva o standardizzata.
- L'Ufficio, se fonda la revisione su parametri statistici o indiziari, deve esplicitare i metodi di calcolo, i criteri di comparazione e l'attendibilità dei dati, anche con riferimento alla coincidenza temporale delle rilevazioni poste a confronto.
- Una volta che l'atto impositivo difetti di motivazione su presupposti e criteri della riclassificazione, il vizio travolge il provvedimento e rende fondata l'impugnazione del contribuente, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto quando il quadro documentale sia già completo.
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