Cassazione Penale, Sentenza n. 14015/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato configurato dagli artt. 110 e 424 c.p. (incendio) contestando la motivazione e la valutazione delle prove. Le censure principali sono: contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione; mancata considerazione degli elementi a discarico (in particolare la consulenza tecnica che indicava percorsi alternativi); mancata esecuzione di una perizia tecnica richiesta per valutare percorsi e tempi di percorrenza; erronea applicazione della fattispecie di incendio per mancata valutazione del requisito del pericolo concreto d'incendio; vizio nella quantificazione e nella concessione della provvisionale e del rinvio dei danni alla sede civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i motivi sono in gran parte generici, reiterativi e mirano a un riesame di merito non consentito in sede di legittimità; la sentenza di appello costituisce una doppia conforme con quella di primo grado, pertanto le due decisioni vanno lette congiuntamente; la mancata perizia era una scelta discrezionale non sindacabile in cassazione; la doglianza relativa alla mancanza del pericolo concreto d'incendio era inedita in cassazione (non sollevata in appello) e quindi preclusa; le censure sulla provvisionale attengono a valutazioni discrezionali del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione. Sono state confermate le condanne, la condanna alle spese processuali, il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevanza della partecipazione a concorso nel reato: i due imputati sono stati ritenuti concorrenti nell'azione delittuosa, con distinzione di ruoli (autore materiale e concorrente morale)
art. 424 cod. pen.
Fattispecie di incendio contestata; la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile l'eccezione sulla mancanza del pericolo concreto posto che tale censura non era stata dedotta in appello
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. b), d), e); comma 3
Regole di ammissibilita dei motivi di ricorso in Cassazione: sindacato limitato agli errori di diritto e alle manifeste illogicita della motivazione; i motivi in fatto o reiterativi sono inammissibili; i motivi nuovi non proposti in appello sono preclusi
art. 495 cod. proc. pen.
Parametro richiamato in relazione alla prova decisiva: la perizia non puo' essere considerata come prova decisiva suscettibile di controllo in cassazione
art. 581 cod. proc. pen.
Obbligo di esposizione precisa delle ragioni di fatto e di diritto nel motivo di ricorso; carenza di specificita conduce ad inammissibilita
art. 609 cod. proc. pen.
Limiti all'ammissibilita di questioni nuove non dedotte in appello, salvo casi di imprevedibilita oggettiva introdotta dal giudice d'appello
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo ai limiti di trascrizione dei motivi di ricorso per cassazione, come osservato nel procedimento
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento difensivo al principio di valutazione delle prove, richiamato nella critica alla motivazione di merito (valutazione in dubio a favore dell'imputato)
art. 530 cod. proc. pen.
Principio dell'assoluzione quando non sussiste prova oltre ogni ragionevole dubbio, evocato dalla difesa ma ritenuto non sindacabile in cassazione per questioni di fatto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si riducono a un dissenso sulla valutazione delle prove o a una richiesta di terzo grado di merito sono inammissibili.
- La presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e conferma in appello) rende più difficoltosa la censura in cassazione; le due decisioni possono essere lette congiuntamente come unico corpo argomentativo.
- La mancata esecuzione di una perizia tecnica rientra nella discrezionalita del giudice e non costituisce normalmente motivo decisivo di ricorso in cassazione, salvo che la perizia sia stata decisiva e richiesta in termini tali da integrare prova decisiva.
- Questioni di diritto o di fatto non sollevate in appello sono in genere precluse in cassazione; nuove doglianze devono essere eccezionalmente giustificate dalla imprevedibilita della questione in appello.
- Le statuizioni sulla provvisionale e sulla quantificazione provvisoria del danno in sede penale sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13999/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14000/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14002/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14003/2026 del 17/04/2026
- Sentenza penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14005/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →