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Sentenza

Sentenza del 14/12/2023 n. 35109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Sostanzialmente due profili: (1) merito tributario: la societa' impugnava avvisi di accertamento e cartelle fiscali per gli anni 2003-2006 relativi a presunta frode carosello nell'acquisto intracomunitario di autovetture; (2) profilo processuale: l'Agenzia proponeva appello avverso la sentenza favorevole alla societa', ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardiva notifica. In Cassazione l'Agenzia contestava la decisione della CTR sostenendo che la prova della tempestivita' della notifica (ricevuta di consegna al postale, relata firmata dal messo speciale, avviso di ricevimento) fosse stata depositata o comunque disponibile, e che la CTR non potesse ritenere tardiva la produzione del documento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'impugnazione notificata tramite servizio postale e' inammissibile se, al momento della costituzione, non viene depositata la ricevuta di spedizione del plico o l'elenco delle raccomandate recante data e timbro dell'ufficio postale oppure l'avviso di ricevimento con asseverazione dell'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario. La Corte ha ritenuto che la CTR correttamente abbia accertato l'incongruenza e l'assenza di prova certa della spedizione entro il termine e che la successiva produzione in udienza non potesse sanare l'inammissibilita'. Ha inoltre escluso che la dichiarazione del messo speciale o la mera scritturazione manuale della data sull'avviso di ricevimento possano sostituire la certificazione postale richiesta. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in favore della societa'.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5

    L'art. 22 comma 5 presuppone che le produzioni documentali richieste siano gia' depositate in copia; in presenza di contestazioni il giudice puo' ordinare l'esibizione degli originali, ma non e' norma che consenta di prorogare il termine per il deposito previsto a pena di inammissibilita'.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    Il termine ordinario preclusivo per le produzioni documentali non puo' essere utilizzato per salvare la mancata produzione, al momento della costituzione, dei documenti richiesti dall'art. 22 (quali la ricevuta di spedizione).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    L'art. 61 conferma l'applicabilita' delle regole di art. 22 anche all'appello, rendendo obbligatoria la produzione della documentazione probatoria della notifica effettuata tramite servizio postale.

  • Codice Civile, artt. 2699 e 2700

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere valore probatorio della dichiarazione del messo speciale; la Corte ha tuttavia ritenuto che, nel contesto della specifica disciplina del processo tributario e delle notifiche via posta, detta documentazione non supplisca alla certificazione postale richiesta.

  • L. n. 890 del 1982, art. 4 ultimo comma

    Richiamata dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto che le disposizioni in materia non elevino la mera sottoscrizione del messo speciale al livello di prova idonea in luogo della certificazione postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'impugnazione e' notificata mediante servizio postale, chi impugna deve depositare al momento della costituzione la prova della spedizione: ricevuta di spedizione del plico o elenco delle raccomandate con data e timbro dell'ufficio postale, ovvero avviso di ricevimento con asseverazione postale (timbro meccanografico o datario). In mancanza, l'impugnazione e' inammissibile.
  • La mera indicazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non e' idonea a dimostrare la tempestivita' della notifica; l'idoneita' sussiste solo con la certificazione dell'ufficio postale o con la ricevuta ufficiale.
  • La dichiarazione del messo speciale (relata) o la sua sottoscrizione non sostituiscono automaticamente la certificazione postale richiesta e possono essere inefficaci se risultano incongruenze con i numeri di raccomandata o con altri elementi documentali.
  • Il giudice tributario non puo' prorogare termini qualificati come perentori dalla legge per consentire la produzione tardiva della prova di notifica, salvo l'eccezione dell'istituto della rimessione in termini ove la parte dimostri una causa non imputabile a se stessa e ne faccia tempestiva istanza.
  • E' necessario curare la documentazione formale della notifica (ricevute e timbri) gia' al momento della costituzione in giudizio, poiche' il controllo di ammissibilita' deve poter essere effettuato d'ufficio e immediatamente.
  • In dispute simili, prima di scadere il termine per impugnare, accertare e conservare il numero esatto della raccomandata, l'avviso di ricevimento con timbro postale e la ricevuta di spedizione; se esistono discrepanze tra documenti diversi, costituire prova ufficiale tramite certificazioni postali o, se possibile, rendere tempestiva istanza per rimessione in termini motivata.

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