Sentenza del 08/03/2021 n. 1366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecaria e Catastali - Imposta di registro - Cessione totalitaria di partecipazioni - Riqualificazione in cessione di azienda - Elusione fiscale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della riqualificazione fiscale di una cessione totalitaria di partecipazioni in cessione di azienda operata dall'Amministrazione con applicazione di maggiori imposte per presunta elusione fiscale; questione sulla corretta qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro
La decisione
la giurisprudenza ha ritenuto che non sussiste elusione e ha accolto la tesi del ricorrente: in base alla modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/86 la natura dell'atto va determinata esclusivamente sugli elementi contenuti nell'atto stesso; l'Amministrazione non può attribuire allo schema negoziale una diversa qualificazione solo perché più onerosa fiscalmente. La modifica normativa è stata ritenuta interpretativa e dunque retroattivamente applicabile secondo la relazione ministeriale di accompagnamento (M.A.B.)
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 20
la natura giuridica dell'atto presentato per la registrazione deve essere determinata sulla base degli elementi contenuti nell'atto stesso; non è consentito all'Amministrazione finanziaria riformulare la qualificazione dell'atto con finalità di maggior gettito
relazione ministeriale di accompagnamento (M.A.B.)
la modifica normativa è interpretativa e chiarificatrice della portata della norma, quindi applicabile retroattivamente per dirimere dubbi interpretativi
Massime di principio
- Ai fini della registrazione e delle imposte correlate prevale la qualificazione risultante dall'atto formale: la pubblica amministrazione deve attenersi agli elementi testuali e formali contenuti nell'atto
- L'Amministrazione non può riqualificare unilateralmente lo schema negoziale adottato dal contribuente solo perché una diversa qualificazione comporterebbe un maggior carico fiscale, salvo casi di reale frode o occultamento di elementi essenziali
- Le modifiche legislative chiarificatrici dell'interpretazione di una norma (interpretazione autentica o chiarificativa) possono essere applicate retroattivamente se la finalità è dirimere dubbi interpretativi
- In situazioni analoghe è opportuno redigere l'atto con chiarezza sul contenuto e sulla volontà negoziale e conservare tutta la documentazione che dimostri la corrispondenza tra realtà economica e qualificazione contrattuale
- Resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare operazioni fraudolente o concordate con finalità elusive reali, quando emergano elementi esteriori e circostanze che dimostrino una diversa sostanza economica rispetto a quanto dichiarato nell'atto
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