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Legge

L.R. Toscana 15/2022

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

Normativa regionaleL.R. Toscana 15/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana estende la disciplina agrituristica all’oleoturismo, definendone attività, soggetti abilitati, requisiti professionali, standard minimi, degustazioni e sanzioni. Modifica inoltre alcune regole su ospitalità, eventi promozionali e immobili agrituristici. Una previsione sui trasferimenti di volumetrie è stata però dichiarata incostituzionale nel 2023.

Disciplina dell’oleoturismo e aggiornamento della l.r. Toscana 30/2003 su agriturismo, enoturismo e oleoturismo

Disciplina dell’oleoturismo e modifiche alla legge regionale 30/2003

La legge regionale Toscana n. 15 del 24 maggio 2022 aggiorna la disciplina delle attività agrituristiche, introducendo l’oleoturismo accanto a agriturismo, fattorie didattiche ed enoturismo. Interviene su definizioni, requisiti, standard di qualità, procedure di avvio e sanzioni, con applicazione limitata al territorio della Toscana.

Ambito e finalità

Il provvedimento amplia le finalità della normativa regionale per includere espressamente la promozione dell’enoturismo e dell’oleoturismo, insieme alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, delle produzioni agroalimentari di qualità e delle relative tradizioni enogastronomiche.

Definizione di enoturismo e oleoturismo

La disciplina regionale definisce enoturismo e oleoturismo come insieme di attività di conoscenza del vino e dell’olio extra-vergine di oliva svolte nel luogo di produzione. Rientrano nella nozione:

  • le visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell’olivo;
  • la degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
  • iniziative didattiche e ricreative in cantine, vigneti, frantoi e oliveti.

Ospitalità agrituristica e attività connesse

La legge modifica alcuni aspetti dell’ospitalità agrituristica e delle attività connesse:

  • nelle camere e unità abitative indipendenti è ammessa la disponibilità di massimo due letti supplementari;
  • le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso-culturale, ricreative, sportive, di escursionismo e ippoturismo riferite al mondo rurale, nonché le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali, possono essere organizzate anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, purché resti rispettata la connessione con l’attività agricola;
  • per gli eventi promozionali viene eliminato il vincolo testuale che li riferiva espressamente alla sola “azienda”.

Immobili destinati all’attività agrituristica

La disciplina degli immobili agricoli destinati ad agriturismo viene aggiornata anche con riferimento a interventi edilizi e requisiti strutturali. È stato previsto un nuovo caso di trasferimento di volumetrie nell’ambito del medesimo territorio comunale o di proprietà aziendali contigue, ma questa previsione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2023.

Requisiti strutturali degli alloggi agrituristici

Quando gli alloggi agrituristici sono costituiti da camere indipendenti, è sufficiente la disponibilità di camere con bagno, anche senza ulteriori locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Avvio delle attività di enoturismo e oleoturismo

Possono svolgere enoturismo e oleoturismo, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge:

  • imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgono rispettivamente vitivinicoltura o olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;
  • comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o del vino riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003, e la Federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
  • cantine sociali cooperative e loro consorzi;
  • consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;
  • per l’oleoturismo, anche gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi;
  • per l’oleoturismo, i consorzi di tutela delle DO e IGP dell’olio extra-vergine di oliva.

L’avvio delle attività richiede la presentazione, tramite STAR, della SCIA allo SUAP del comune competente; il modello è approvato con decreto del dirigente regionale competente. Se l’attività è svolta nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore adempie anche alle formalità previste per DUA e SCIA.

Le attività di enoturismo e oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti indicati dall’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.r. 30/2003.

Requisiti professionali e formativi

Per esercitare enoturismo o oleoturismo è richiesta la presenza del titolare, di un familiare coadiuvante, di un socio delegato, di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono conoscere le caratteristiche del territorio e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • attestato di frequenza con profitto di un percorso formativo obbligatorio per la capacità professionale necessaria al conseguimento della qualifica di IAP;
  • diploma o laurea in materie agrarie;
  • per l’enoturismo, titolo di enologo; per l’oleoturismo, iscrizione all’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  • dichiarazione di avere svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicolo nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività, con indicazione di aziende e periodi;
  • attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione in materia vitivinicola o olivoleica di almeno 50 ore teorico-pratiche; se il corso riguarda entrambe le attività, la durata minima sale a 75 ore.

Standard minimi di qualità e obblighi organizzativi

Gli operatori di enoturismo e oleoturismo devono rispettare standard minimi di qualità, oltre ai requisiti generali igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare devono garantire:

  • apertura annuale o stagionale per almeno tre giorni a settimana, anche festivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello all’ingresso con dati dell’accoglienza, orari, tipologia del servizio e lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale almeno in italiano e inglese;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
  • materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche vitivinicole, olivicole e agroalimentari, nonché sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio;
  • ambienti o spazi dedicati e attrezzati per l’accoglienza;
  • per la degustazione, uso di calici, bicchieri in vetro, cristallo o altro materiale idoneo, purché non alteri le proprietà organolettiche del prodotto.

È inoltre necessaria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i visitatori.

Degustazioni e abbinamenti con alimenti

La legge aggiorna la disciplina delle degustazioni del vino e dell’olio extra-vergine di oliva in abbinamento ad alimenti. Se la degustazione dell’olio non si svolge in ambito agrituristico, l’abbinamento deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e conformi ai requisiti igienico-sanitari vigenti, purché prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche toscane.

La disciplina estende inoltre all’olio extra-vergine di oliva le regole già previste per il vino riguardo alle modalità di degustazione e agli aspetti economico-contabili connessi.

Elenco degli operatori

L’elenco regionale degli operatori viene esteso anche ai soggetti che svolgono attività di oleoturismo, accanto a quelli di enoturismo.

Sanzioni

Chi svolge attività di fattoria didattica, enoturismo o oleoturismo senza aver presentato la relativa SCIA è soggetto a sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Il comune dispone la chiusura dell’attività abusiva e l’imprenditore responsabile non può intraprendere la medesima attività nei dodici mesi successivi.

Regime finanziario e decorrenza pratica

La legge dichiara che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano indicati regimi transitori specifici nel testo fornito; la disciplina è quindi quella risultante dalle modifiche alla l.r. 30/2003, con la sola esclusione della previsione sui trasferimenti di volumetrie, colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale.

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