L.R. Toscana 20/2022
Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge statutaria modifica lo Statuto regionale sulla composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio e introduce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, nominabile tra i consiglieri regionali senza diritto di voto in Giunta. La disciplina è tuttora attuale e si applica in Regione Toscana.
Modifiche allo Statuto su Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Sottosegretario alla Presidenza della Giunta
Modifiche allo Statuto regionale su Ufficio di presidenza e Sottosegretario alla Presidenza
La legge statutaria interviene sullo Statuto della Regione Toscana, ridefinendo la composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e introducendo la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. Le disposizioni hanno carattere organizzativo-istituzionale e disciplinano assetti tuttora vigenti.
Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
La composizione dell’Ufficio di presidenza viene ampliata e resa più puntuale. Esso è formato da:
- presidente del Consiglio regionale;
- due vicepresidenti;
- quattro segretari, di cui due con funzioni di questore.
L’elezione dei vicepresidenti, dei segretari questori e dei segretari avviene subito dopo l’elezione del presidente, con scrutinio segreto, votazioni separate e voto limitato a un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità prevalgono i più anziani di età.
Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale
Viene introdotta la possibilità per il presidente della Giunta di nominare un Sottosegretario alla Presidenza, scelto tra i consiglieri regionali. La figura partecipa alle sedute della Giunta, pur senza farne parte, e non ha diritto di voto.
Compiti e funzioni del Sottosegretario
Il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare il presidente della Giunta nello svolgimento delle funzioni connesse al mandato, con particolare attenzione al raccordo tra Consiglio e Giunta per migliorare l’efficacia dell’azione istituzionale. Può inoltre essere incaricato di seguire specifiche questioni e, in relazione agli incarichi ricevuti, ha facoltà di riferire direttamente e di rappresentare la Giunta nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali, anche ai sensi degli articoli 24 e 25 dello Statuto.
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