L.R. Toscana 19/2022
Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 19/2022 modifica la disciplina del rimborso spese dei consiglieri regionali: per i consiglieri autorizzati a partecipare da remoto alle sedute, la quota variabile mensile del rimborso non è corrisposta per il periodo autorizzato; se in tale periodo partecipano in presenza, spetta il 5% della quota variabile per ogni giorno di presenza. Prevista anche la neutralità finanziaria.
Rimborso spese dei consiglieri regionali per sedute da remoto
Rimborso spese dei consiglieri regionali in caso di sedute da remoto
La legge regionale Toscana 7 giugno 2022, n. 19 interviene sulla disciplina del rimborso spese dei consiglieri regionali, inserendo una specifica regola per i casi di partecipazione alle sedute dell’Assemblea legislativa in modalità da remoto. La disciplina si applica nell’ambito della Regione Toscana e opera come modifica del testo unico regionale sui consiglieri e sui componenti della Giunta.
Disciplina del rimborso durante l’autorizzazione alla partecipazione da remoto
Nei casi previsti dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale per la partecipazione da remoto, al consigliere autorizzato non spetta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato per tutto il periodo coperto dall’autorizzazione.
La norma collega quindi l’assenza del rimborso variabile alla specifica autorizzazione a partecipare da remoto, senza incidere sugli altri profili del trattamento economico eventualmente previsti dalla disciplina generale.
Ipotesi di partecipazione in presenza durante il periodo autorizzato
Se, nel periodo già coperto dall’autorizzazione alla partecipazione da remoto, il consigliere prende parte alle sedute secondo la forma ordinaria, gli spetta comunque un importo ridotto.
In particolare:
- per ogni giorno di presenza è riconosciuto il 5% della quota variabile mensile del rimborso spese;
- il riconoscimento avviene solo fino al tetto massimo spettante al consigliere.
Copertura finanziaria
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. È infatti stabilito che dalla sua applicazione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024, con riferimento alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 delle spese correnti.
Attualità della disciplina
L’atto non contiene limiti temporali di efficacia diversi da quelli propri del periodo di autorizzazione alla partecipazione da remoto. Non risulta quindi obsoleto, poiché introduce una regola ancora rilevante per la gestione del rimborso dei consiglieri regionali in casi di sedute svolte o autorizzate da remoto.
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