Sentenza del 27/01/2020 n. 417 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società E. Srl relativo ad avviso di accertamento basato su verifiche che avevano individuato rapporti commerciali con la fornitore C. Srl ritenuta una "cartiera". L'Ufficio contestava la non deducibilità dei costi e la non detraibilità dell'IVA sulle fatture emesse da C. Srl, nonché la tassazione di somme qualificate dall'ufficio come acconti. L'appello svolgeva censure su prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni e sulla qualificazione ai fini IVA degli anticipi (acconti vs caparre).
La decisione
La Commissione Regionale ha dichiarato ammissibile l'appello ma lo ha rigettato nel merito, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale favorevole alla E. Srl. La decisione si è basata sulle prove documentali e tecniche prodotte dalla contribuente: registrazione contabile delle fatture, tracciabilità dei pagamenti (bonifici/assegni) riscontrata nel PVC della G.d.F., perizia tecnica attestante l'impiego del materiale nei cantieri (59 unità immobiliari) e la valutazione del giudice penale che ha escluso la sussistenza del fatto per la C. Srl. La CTR ha ritenuto che, al più, le operazioni fossero solo soggettivamente inesistenti ma che l'effettiva acquisizione dei beni e la tracciabilità finanziaria consentivano la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, salvo prova dell'Amministrazione della consapevolezza del contribuente di partecipare a frode. Inoltre ha ritenuto che le somme anteriormente contabilizzate come "caparre" non comportassero obblighi IVA al momento del versamento, e che la successiva fatturazione e assolvimento IVA al rogito escludevano una doppia imposizione. Conseguentemente l'appello dell'Agenzia è stato respinto e le spese sono a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
art. 51, art. 61, art. 38, art. 53
Disciplina termini e rito dell'appello tributario: termine breve di 60 giorni, termine lungo di 6 mesi (art. 51 e rinvii), disciplina della costituzione e deposito (art. 53) e compatibilità del rito d'appello con le norme del primo grado; applicazione della sospensione feriale.
art. 327 c.p.c.
Rinvio per il decorso del termine lungo quando la notifica della sentenza non sia stata effettuata; il termine di sei mesi decorre dal deposito della sentenza.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742
Previsione della sospensione feriale dei termini processuali applicata anche ai termini per impugnare in sede tributaria.
D.P.R. 633/1972
Regole sull'emersione dell'operazione ai fini IVA: il pagamento anticipato configurabile come acconto determina obblighi di fatturazione e IVA; la caparra (confirmatoria o penitenziale) non è imponibile finché non assume natura di corrispettivo.
D.P.R. 600/1973
Richiamato in relazione al divieto di duplicazione dell'imposizione/rispetto della corretta imputazione dell'imposta già assolta in sede di fatturazione finale/rogito.
Cass. Sezioni Unite Civili, sent. 29 maggio 2017, n. 13452
Chiarisce rilevanza della data di notifica e del deposito ai fini del decorso dei termini processuali: la data di spedizione della raccomandata può fare fede ai fini del computo.
Cass. civ. (orientamenti giurisprudenziali citati: Cass. 1147/2010; Ord. 1715/2018; Ord. 9721/2018)
Giurisprudenza di legittimità che distingue tra inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni; in caso di inesistenza soggettiva (fatture emesse da soggetto diverso ma il bene/servizio è pervenuto al cessionario), il contribuente può dedurre i costi e detrarre l'IVA salvo che l'Amministrazione dimostri elementi oggettivi di frode e la consapevolezza del contribuente.
Decisioni e giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE), sentenze richiamate
es. causa C-324/11, causa C-285/11
Principio della tutela della buona fede del cessionario/committente ai fini della detrazione IVA, salvo prova di partecipazione o consapevolezza nella frode.
Massime di principio
- Termini di impugnazione: in materia tributaria occorre verificare se opera il termine breve (60 giorni) o il termine lungo (6 mesi) e far riferimento alla data certa che fa fede (deposito o data di spedizione della raccomandata); applicabile la sospensione feriale.
- Effetto del giudicato penale: la sentenza penale non è vincolante per il giudice tributario, ma le risultanze penali possono essere utilizzate come prova nel processo tributario purché il giudice tributario proceda a valutazione autonoma e motivata degli elementi probatori.
- Distinzione inesistenza soggettiva vs oggettiva: se l'operazione è solo soggettivamente inesistente (fatture emesse da impresa diversa) ma il bene/servizio è effettivamente pervenuto al contribuente con tracciabilità dei pagamenti, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA possono essere riconosciute salvo prova contraria dell'Amministrazione circa la consapevolezza del contribuente della frode.
- Onere probatorio dell'Amministrazione: per negare detrazione IVA o deducibilità la PA deve dimostrare elementi oggettivi di frode e la consapevolezza (partecipazione) del contribuente alla frode; mere supposizioni sulla qualità del fornitore non sono sufficienti quando esistono documenti e tracciabilità.
- Qualificazione anticipi (caparra vs acconto): la qualifica giuridica degli anticipi è decisiva ai fini IVA. In mancanza di un accordo esplicito, la concreta contabilità, la documentazione e il comportamento delle parti (es. registrazione su conti "caparre", emissione di fatture e pagamento IVA al rogito) sono elementi decisivi per considerare l'anticipazione come caparra (non imponibile) o acconto (imponibile).
- Valore delle perizie tecniche e della tracciabilità dei pagamenti: perizie professionali che attestano l'impiego del materiale e documentazione di pagamenti tracciabili sono elementi probatori forti per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
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