Ordinanza n. 590/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”, nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate: San Vito società a responsabilità limitata CONVENZIONE N° P02F24196407 (1 impianto); Soraya Energy S.r.l. CONVENZIONE N° M01F29916507 (1 impianto); Azienda Agricola Masaggia Marco (in corso di ottenimento); Rinnovabili S.r.l., (in corso di ottenimento); PIAN DEI Casali di Botti Alessia e Botti Daniele S.S. Soc. Agricola (in corso di ottenimento); Ditta individuale Ing. Fulvio Schiariti GSEWEB/P20220396650 del 10/07/2022 (due impianti), Società C.I.A.C. S.A.S. di Signorelli Santo & C. GSEWEB/P20220363028 del 08/07/2022 (1 Impianto); Comune di Ispani GSEWEB/P20220388295 del 09/07/2022 (1 impianto); SVEAT S.r.l., GSEWEB/P20220365387 del 08/07/2022 (3 impianti); AGE 1 S.r.l., GSEWEB/P20220388804 del 09/07/2022 (1 impianto), Elios Energy Power S.r.l., GSEWEB/P20220369257 del 08/07/2022 (2 impianti), Enerpuglia S.r.l., GSEWEB/P20220362464 del 08/07/2022 (1 impianto), Geo Energy Power S.r.l. GSEWEB/P20220362151 del 08/07/2022 (1 impianto), Geoenergetica S.r.l., GSEWEB/P20220361917 del 08/07/2022 (2 impianti), Sun Energy Power S.r.l., GSEWEB/P20220382876 del 09/07/2022 (2 impianti) eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE. Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 16/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 12/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 28\4\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\5\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 24\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 4, 146981, 6, 164149, 164150;2026001431. emesse dal GSE S.p.A. delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e 27 marzo 2026 degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA e atti applicativi del meccanismo di recupero degli extraprofitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprese comunicazioni, fatture, diffide e compensazioni del GSE
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, la successiva Delibera n. 143/2023/R/eel e i relativi allegati e atti applicativi del GSE, contestando l'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. Sono stati dedotti, tra l'altro, il difetto dei presupposti per l'applicazione del prelievo sugli extraprofitti, il contrasto con la normativa interna ed europea, la violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, della normativa europea sul mercato dell'energia e dei principi costituzionali, nonché la nullità degli atti applicativi. I motivi aggiunti più recenti hanno riguardato le fatture, le diffide di pagamento e la compensazione degli importi richiesti dal GSE con gli incentivi spettanti. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del periculum in mora, senza definire nel merito le questioni dedotte. La valutazione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento ai motivi aggiunti dell'aprile 2026, aventi a oggetto fatture emesse dal GSE, è stata riservata alla fase di merito. Il Collegio ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento delle fatture, considerando la natura patrimoniale della pretesa e la possibilità di recuperare le somme. Ha inoltre rilevato che, tenuto conto del tempo di maturazione delle pretese e del quadro normativo e disciplinare noto, gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative, anche rispetto agli investimenti effettuati in relazione a pretese ragionevolmente prevedibili. Le allegazioni relative a una situazione di insolvenza irreversibile causata dal recupero forzoso o dalla compensazione sono state ritenute prive di adeguato supporto probatorio, poiché fondate su relazioni unilateralmente predisposte dagli stessi operatori. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
È la disposizione legislativa posta a fondamento del meccanismo contestato di intervento sugli extraprofitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la sua legittimità e compatibilità con il diritto europeo sono questioni riservate al merito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono richiamati dai ricorrenti quali parametri europei di compatibilità del meccanismo legislativo e regolatorio, senza che l'ordinanza ne abbia definito l'applicazione nel merito.
Direttiva (UE) 2019/944
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina europea del mercato elettrico; la relativa questione è stata lasciata impregiudicata.
Direttiva (UE) 2018/2001
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili; la relativa questione è stata lasciata impregiudicata.
Regolamento (UE) 2022/1854
Richiamato nei motivi aggiunti quale parametro europeo per contestare la permanenza e l'applicazione dell'art. 15-bis; l'ordinanza non decide la questione di compatibilità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pagamento di una pretesa patrimoniale, anche quando collegata a un provvedimento amministrativo contestato, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile se le somme possono essere recuperate in caso di accoglimento del ricorso.
- L'allegazione di un rischio di insolvenza irreversibile derivante dal pagamento o dalla compensazione di somme richieste dall'amministrazione deve essere sorretta da un adeguato supporto probatorio; relazioni predisposte unilateralmente dall'operatore interessato non sono sufficienti, da sole, a dimostrare il periculum in mora.
- La qualificata diligenza esigibile dagli operatori professionali impone di adottare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese patrimoniali maturate in un quadro normativo e disciplinare noto o ragionevolmente prevedibile, anche con riguardo agli investimenti effettuati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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