Sentenza del 05/04/2017 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Registro - Imprenditore agricolo professionale - Agevolazioni a favore - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la decadenza dal regime agevolato previsto per l'imprenditore agricolo professionale, sostenendo che i terreni acquistati con le agevolazioni erano stati concessi in affitto prima del decorso del quinquennio. L'Ufficio riteneva inoltre applicabile il termine ventennale previsto dalla precedente disciplina della legge n. 604/1954 per il recupero dell'imposta ordinaria. Il contribuente sosteneva invece che l'affitto costituisse il presupposto della decadenza e che l'accertamento dovesse essere notificato entro il termine triennale previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, decorrente dalla registrazione del contratto di affitto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, ritenendo tardivo l'avviso di liquidazione emesso oltre il termine triennale. La disciplina innovativa introdotta dal d.lgs. n. 99/2004 per l'imprenditore agricolo professionale ha superato la precedente normativa della legge n. 604/1954; pertanto, non è applicabile il termine ventennale invocato dall'Amministrazione. Le spese del grado sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Art. 1, nota 1, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Prevede il regime di imposta di registro agevolato per gli acquisti effettuati dall'imprenditore agricolo professionale, subordinandolo al mantenimento dei requisiti e delle condizioni previste dalla disciplina.
Art. 76 d.P.R. n. 131/1986
È stato interpretato come fonte del termine decadenziale triennale entro il quale l'Amministrazione deve contestare la perdita dell'agevolazione e recuperare l'imposta ordinaria, decorrente dalla registrazione del contratto di affitto rilevante ai fini della decadenza.
Art. 79 d.P.R. n. 131/1986
Le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto anche per gli atti anteriori quando non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.
La norma transitoria è stata valorizzata per applicare la disciplina del Testo unico dell'imposta di registro e il relativo termine decadenziale, in luogo del precedente termine più lungo.
Art. 80, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del d.P.R. n. 634/1972.
La disposizione mantiene in vigore alcune norme transitorie del precedente regime, ma non richiama l'art. 7 della legge n. 604/1954; da tale mancato richiamo la Commissione ha desunto che il termine ventennale non fosse stato conservato.
D.lgs. n. 99/2004
Ha introdotto una disciplina innovativa per le agevolazioni fiscali delle società agricole e degli imprenditori agricoli professionali, distinta da quella prevista per i coltivatori diretti e idonea a superare la normativa previgente incompatibile.
Art. 7 legge n. 604/1954
Prevedeva il termine più lungo, indicato dall'Ufficio come ventennale, per il recupero dell'imposta in caso di decadenza dalle agevolazioni. La Commissione lo ha ritenuto superato e implicitamente abrogato, per incompatibilità, dalla disciplina successiva.
Art. 15 disposizioni preliminari al codice civile
È stato richiamato per fondare l'abrogazione implicita delle disposizioni precedenti incompatibili con la nuova disciplina organica introdotta dal d.lgs. n. 99/2004.
Massime di principio
- Quando una nuova normativa introduce una disciplina organica e innovativa di un'agevolazione fiscale, le disposizioni precedenti incompatibili possono ritenersi implicitamente abrogate, anche se non espressamente richiamate.
- La perdita di un requisito agevolativo non consente all'Amministrazione di agire indefinitamente: occorre individuare il termine decadenziale applicabile e verificare la data iniziale di decorrenza.
- In caso di concessione in affitto del terreno agevolato prima del decorso del periodo minimo previsto, l'atto può costituire il fatto da cui decorre il termine per contestare la decadenza, secondo la disciplina applicabile.
- Il contribuente può eccepire la tardività dell'avviso anche quando la decadenza sostanziale dall'agevolazione sia astrattamente configurabile: il mancato rispetto del termine per l'azione dell'Amministrazione può impedire il recupero dell'imposta.
- La disciplina concreta deve essere verificata considerando la data dell'acquisto, la data dell'atto che determina la perdita del beneficio, la data di registrazione e le eventuali norme transitorie.
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