Sentenza del 28/12/2016 n. 27086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Veneto ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002-2007, riguardanti il complesso immobiliare denominato "Stabilimento termale D.P.". Ha sostenuto che l'immobile fosse esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, perché posseduto da un ente pubblico e destinato esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali, consistenti nell'incentivazione, nel sostegno e nella qualificazione del patrimonio idrotermale. La Regione ha inoltre dedotto che, nel periodo considerato, erano state svolte attività preparatorie e amministrative finalizzate alla riqualificazione dello stabilimento, che non era necessaria la gestione diretta dell'impianto e che, per il 2002, non aveva ancora acquisito la concreta disponibilità del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Veneto, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento ICI. La Corte ha stabilito che la destinazione dell'immobile ai compiti istituzionali può sussistere anche durante lo svolgimento delle attività preparatorie necessarie all'avvio dell'attività, quali l'ottenimento di autorizzazioni, l'espletamento di procedure amministrative o l'indizione di gare d'appalto. Nel caso concreto, la Regione aveva approvato un programma di rilancio, ricevuto la consegna degli edifici, stipulato accordi con il Comune e pubblicato un bando di gara per la riqualificazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a
Esenzione per gli immobili posseduti dagli enti indicati dalla norma e "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
L'esenzione ICI richiede che l'immobile sia direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali, ma tale requisito può ricorrere anche durante la fase preparatoria dell'attività, purché siano documentate attività concrete e coerenti con la destinazione istituzionale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
La norma individua il possesso dell'immobile quale presupposto dell'ICI; la Regione aveva dedotto di non avere avuto la concreta disponibilità del bene nel 2002.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
Criterio del cumulo giuridico delle sanzioni.
La CTR aveva disposto che eventuali sanzioni e interessi fossero ricalcolati secondo il cumulo giuridico; tale profilo è rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
Legge n. 323 del 2000, art. 1
Promozione dell'incentivazione, del sostegno e della qualificazione del patrimonio idrico termale.
La disposizione ha costituito la base dei compiti istituzionali regionali ai quali era collegata la destinazione dello stabilimento termale.
Legge n. 323 del 2000, art. 5, comma 4
Richiamata dalla Regione per sostenere che il trasferimento del complesso immobiliare era collegato al trasferimento delle funzioni amministrative in materia termale.
Legge n. 59 del 1997, art. 22
Richiamata nel quadro normativo relativo al trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162
Disposizioni richiamate in relazione ai termini e ai requisiti degli accertamenti tributari comunali; le relative censure sono state assorbite.
Legge n. 212 del 2000, artt. 6, 7, 10 e 11
Norme richiamate dalla Regione in tema di motivazione degli atti tributari, collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento; non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento dei primi due motivi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato per contestare la sufficienza e completezza della motivazione della sentenza tributaria regionale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Norme processuali utilizzate per denunciare rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione davanti alla Corte di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 97 della Costituzione
Richiamato dalla Regione in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali non è sempre necessario che l'attività istituzionale sia già esercitata materialmente nell'immobile.
- La destinazione istituzionale può essere riconosciuta anche durante una fase preparatoria, se l'ente dimostra atti concreti, programmati e coerenti con l'utilizzo istituzionale, come approvazione di progetti, acquisizione del bene, ottenimento di autorizzazioni, accordi amministrativi e gare d'appalto.
- La mera proprietà pubblica o la generica previsione di un futuro utilizzo istituzionale non sono sufficienti: occorre provare il collegamento effettivo tra l'immobile e il compito istituzionale perseguito.
- L'attività preparatoria deve essere valutata considerando i tempi e le modalità proprie dell'azione amministrativa; il mancato avvio immediato dell'attività non implica automaticamente la perdita dell'esenzione.
- È importante conservare e produrre la documentazione che dimostri la destinazione istituzionale concreta e il progressivo avvio del progetto, poiché l'onere della prova ricade normalmente sul soggetto che invoca l'esenzione.
- L'esenzione può essere esclusa se l'immobile è utilizzato con modalità commerciali incompatibili con la finalità agevolata, anche quando il proprietario è un ente pubblico.
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