Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32909/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Campania che, in appello, aveva accolto le deduzioni della contribuente e aveva ritenuto deducibili perdite su crediti per l'anno 2009 sulla base di visure che attestavano la cancellazione o l'irreperibilità dei debitori, nonché aveva ammesso l'ammortamento dell'intero costo di un immobile includendo la quota relativa al terreno/aree pertinenziali. Il ricorso alla Cassazione contestava: (i) la violazione del principio di competenza e l'errata individuazione dell'esercizio di imputazione delle perdite su crediti; (ii) l'omesso esame della data effettiva di conoscenza dell'irreperibilità; (iii) l'omessa pronuncia/omessa motivazione sull'appello incidentale dell'Ufficio dichiarato "assorbito"; (iv) la violazione delle norme che escludono l'ammortamento dei terreni e la normativa speciale di cui all'art.36 d.l. 223/2006 (comma 7) in tema di scorporo del costo delle aree occupate dal fabbricato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali (primo, secondo, terzo e sesto), assorbendo i motivi quarto e quinto, e ha cassato la sentenza della CTR. In particolare, ha affermato che: (a) la deduzione delle perdite su crediti è soggetta al principio di competenza e può essere effettuata solo nell'esercizio in cui si manifestano "elementi certi e precisi" dell'irrecuperabilità; la cancellazione dal registro delle imprese o la data della visura non costituiscono automaticamente prova sufficiente dell'estinzione del credito; il contribuente deve dimostrare la perdita e la diligenza nella tutela del credito; (b) la Corte territoriale non poteva dichiarare "assorbito" l'appello incidentale relativo a crediti diversi e con presupposti di deducibilità differenti senza decisione motivata (omessa pronuncia); (c) i terreni e le aree su cui insistono i fabbricati, in linea generale, non sono ammortizzabili e il riconoscimento dell'ammortamento per la quota terre/aree richiede il rispetto delle eccezioni normative previste. La causa è stata rinviata alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame e per fornire una motivazione adeguata; spese regolate dalla Corte di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (testo antecedente a successive modifiche)

    Indicato come principio storico: la deduzione delle perdite su crediti richiede elementi certi e precisi e, in caso di procedure concorsuali, la deducibilità è disciplinata in modo da rispettare il criterio di competenza; l'anno di deduzione è quello in cui si è acquisita la certezza dell'irrecuperabilità

  • art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986

    Norma successiva che disciplina la deducibilità delle perdite su crediti; la Corte la interpreta nel senso che occorre provare "elementi certi e precisi" e che l'anno di competenza coincide con quello della certezza dell'irrecuperabilità

  • art. 102, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986

    Stabilisce il principio di ammortamento dei beni strumentali pluriennali; la Corte ne ricava che il terreno, per sua natura con utilità illimitata, non è ammortizzabile salvo specifiche eccezioni

  • art. 36, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248

    Prevede il principio di scorporo forfettario del costo delle aree occupate dalla costruzione e ribadisce che il costo delle aree non è ammortizzabile; le novità non hanno modificato la nozione di bene ammortizzabile

  • D.M. 31 dicembre 1988

    Decreto che fissa i coefficienti di ammortamento e non prevede coefficienti generali per i terreni, confermando l'irrilevanza dell'ammortamento per i terreni salvo eccezioni tassative

  • art. 2426 c.c., punto 2

    Principio contabile secondo cui l'ammortamento riguarda le immobilizzazioni la cui durata è limitata nel tempo; i terreni sono esclusi dall'ammortamento salvo casi particolari

  • Principio contabile OIC 16 (punti 58 e 60)

    Conferma che i cespiti non ammortizzabili includono i terreni; se il valore del fabbricato incorpora il terreno va operato lo scorporo per determinare correttamente l'ammortamento

  • artt. 2697 e 2945 c.c.

    Art. 2697 (onere della prova): il contribuente ha l'onere di provare gli elementi che giustificano la deduzione; art. 2945 (prescrizione) richiamato in ambito di decorrenze temporali relative ai crediti

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'Agenzia (violazione di norme, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo, ecc.)

Massime di principio

  • Le perdite su crediti sono deducibili solo nell'esercizio in cui emergono "elementi certi e precisi" dell'irrecuperabilità: non è sufficiente la sola cancellazione dal registro delle imprese o la visura datata a provare automaticamente l'estinzione del credito
  • Il contribuente che richiede la deduzione ha l'onere di provare sia l'an (che la perdita si è verificata per inesigibilità del credito) sia il quantum (l'entità della perdita) e deve dimostrare la diligenza profusa per il recupero e l'impossibilità di esazione, inclusa l'eventuale inutilizzabilità degli strumenti esecutivi
  • La dichiarazione di "assorbimento" di un'appellazione incidentale è ammissibile solo se la decisione sulla domanda principale rende superflua o impossibile la pronuncia su quella incidentale; se le domande hanno presupposti diversi la Corte deve pronunciarsi espressamente sull'appello incidentale
  • I terreni e le aree pertinenziali, per loro natura, non sono ammortizzabili: il costo del fabbricato va scorporato dalla quota relativa al terreno; l'ammortamento del terreno è ammesso solo nelle eccezioni tassativamente previste dalla normativa
  • In contenziosi tributari riguardanti deduzioni fiscali complesse (perdite su crediti, ammortamenti) è fondamentale documentare la data e la natura degli elementi che giustificano la deduzione e fornire motivazione probatoria chiara, perché la Corte verifica sia il rispetto del principio di competenza sia l'esistenza di "elementi certi e precisi"

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.