Sentenza del 10/06/2020 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Appello - Censura sui motivi di rigetto del gravame - Mancanza - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato il 31 ottobre 2017 un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2014, disconoscendo all’associazione il regime agevolato della legge n. 398/1991. Contestava un maggiore imponibile IRES di 42.440 euro, con imposta IRES di 11.671 euro, IVA di 36.411,14 euro, IRAP di 1.660 euro e sanzioni per 53.736,80 euro. L’associazione e T.M. avevano impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi di notificazione, difetto di legittimazione e di sottoscrizione, mancato contraddittorio, carenza di motivazione e dei presupposti dell’accertamento induttivo, illegittimità delle sanzioni e inesistenza della pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 3091/07/2018, depositata il 18 dicembre 2018, aveva rigettato il ricorso. In appello i contribuenti avevano riproposto le contestazioni contro l’avviso, senza però formulare critiche specifiche alle ragioni con cui il primo giudice aveva respinto i loro motivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992: l’atto non conteneva motivi specifici d’impugnazione né censurava la motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre le doglianze già rivolte contro l’avviso di accertamento. Le ulteriori domande ed eccezioni sono rimaste assorbite; le spese sono state compensate. È quindi rimasto fermo il rigetto del ricorso pronunciato in primo grado.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 53 D. Lgs. 546/92, dal momento che l'atto risulta privo dell'indicazione dei motivi specifici d'impugnazione.
L’appello tributario deve individuare specificamente gli errori della sentenza impugnata. Riproporre le contestazioni già rivolte all’atto originario, senza confrontarsi con le ragioni del rigetto in primo grado, non soddisfa tale requisito e comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- In un appello tributario non è sufficiente ripetere le doglianze già presentate contro l’atto impositivo: occorre contestare in modo specifico la motivazione e le statuizioni della sentenza di primo grado.
- Quando la decisione di primo grado ha respinto i motivi del contribuente, l’appellante deve spiegare perché le ragioni del giudice sarebbero errate; in mancanza, il giudice d’appello può dichiarare l’impugnazione inammissibile senza riesaminare il merito delle contestazioni originarie.
- L’inammissibilità dell’appello lascia ferma la decisione di primo grado. In questa controversia, le spese del grado d’appello sono state compensate.
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