Sentenza del 27/09/2017 n. 3822 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Obbligo contraddittorio preventivo - Imposte armonizzate - Sussiste - Imposte non armonizzate - Solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e per l'assenza di un processo verbale di verifica. La questione riguardava un controllo svolto presso gli uffici dell'Amministrazione, mediante esame della documentazione e delle risposte fornite dal contribuente a seguito di questionario, senza accesso presso i locali del contribuente.
La decisione
La contestazione non è stata accolta in via generale. È stato chiarito che, quando il controllo si svolge presso gli uffici dell'Amministrazione mediante esame documentale e risposte al questionario, non è necessario redigere un processo verbale di verifica. Inoltre, per le imposte armonizzate il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito; per le imposte non armonizzate, invece, l'obbligo sussiste soltanto nei casi espressamente previsti da una specifica disposizione di legge. L'omessa instaurazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto solo quando tale obbligo normativo effettivamente ricorre.
Norme richiamate
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24823/2015
Per i tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge.
La sentenza distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i primi il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia generale derivante dal diritto dell'Unione europea; per i secondi non esiste un obbligo generalizzato, salvo che sia previsto espressamente dalla legge.
Massime di principio
- La necessità del contraddittorio preventivo deve essere valutata in base al tipo di tributo e alla specifica procedura di accertamento.
- Per le imposte armonizzate, l'Amministrazione deve generalmente consentire al contribuente di esporre le proprie osservazioni prima dell'adozione dell'atto, salvo valutare anche la concreta incidenza della violazione.
- Per le imposte non armonizzate, la mancata instaurazione del contraddittorio rende nullo o annullabile l'accertamento solo se una norma specifica impone quel contraddittorio.
- Un controllo effettuato presso gli uffici dell'Amministrazione, basato su documenti e risposte a un questionario, non equivale necessariamente a una verifica presso i locali del contribuente e non comporta automaticamente l'obbligo di redigere un processo verbale di verifica.
- La sola assenza di un verbale o di un confronto preventivo non è sufficiente, da sola, a invalidare l'accertamento: occorre individuare una specifica violazione normativa.
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