Cassazione Penale, Sentenza n. 16592/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bonafede impugnava la sentenza d'appello che, pur confermando la condanna per il reato di evasione commesso in data 1 febbraio 2019 a Siracusa e la pena di mesi otto di reclusione già inflitta in primo grado con rito abbreviato, aveva "riformato" la sentenza di primo grado. Il ricorso presentava due motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello e mancanza di prova dell'effettiva conoscenza dell'appello da parte dell'imputato, sostenendo che la regolare forma di notifica non prova di per sé la conoscenza dell'atto; (2) vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena, posto che la pena risultava identica a quella di primo grado rendendo incomprensibile la "riforma".
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: gli atti dimostrano la regolare notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia (l'imputato non era reperito al domicilio) e, in assenza di elementi che dimostrino l'interruzione del rapporto fiduciario, si può presumere la conoscenza della fissazione dell'udienza; inoltre la Corte d'appello ha correttamente proceduto con il rito cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge n.176/2020, non essendovi richiesta di trattazione orale. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse effettivo del ricorrente: la pena inflitta corrisponde al minimo edittale determinato in modo congruo, per cui anche un eventuale rinvio non potrebbe portare a una pena più favorevole per il ricorrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, secondo quanto disposto dalla sentenza.
Norme richiamate
la notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia è regolare quando l'imputato non è reperito al domicilio; tale notifica legittima la prosecuzione del procedimento in assenza di prova contraria sulla mancata conoscenza
richiamato dal ricorrente come possibile disciplina alternativa di notifica; la Corte osserva che la regolarità formale della notifica non implica automaticamente la conoscenza effettiva solo se non emergono elementi contrari
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176)
norma emergenziale che consente procedure cartolari per la trattazione degli appelli penali in determinate condizioni; rilevante perché la Corte d'appello ha proceduto in forma cartolare non essendovi richiesta di trattazione orale
richiamato in relazione alla diminuente applicabile nel rito abbreviato che ha comportato la riduzione della pena fino alla misura irrogata (mesi otto)
ricorda il principio secondo cui l'impugnazione non può essere esercitata se mira solo alla correttezza teorica della decisione senza produrre un vantaggio pratico per l'impugnante; usato per escludere l'interesse del ricorrente sul secondo motivo
norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione alla disciplina delle ammende e alla valutazione di non colpevolezza nella determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La notifica del decreto di fissazione dell'udienza effettuata regolarmente al difensore di fiducia (art. 161, comma 4 c.p.p.) è generalmente considerata idonea a far presumere la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, salvo prova di interruzione del rapporto fiduciario o di mancata comunicazione tra difensore e assistito.
- La regolarità formale della notifica non è automaticamente sufficiente in ogni caso: il ricorrente che deduca la mancata conoscenza deve fornire elementi specifici e concreti che indichino l'inefficacia della comunicazione (es. prova della cessazione del rapporto con il difensore, domiciliazione errata, ecc.).
- In situazioni di procedura emergenziale (es. disposizioni come l'art. 23-bis del d.l. 137/2020 conv. in legge n.176/2020), la Corte può legittimamente trattare l'appello in forma cartolare se non è stata richiesta tempestivamente la trattazione orale.
- L'impugnazione per vizio di motivazione o errore formale è priva di interesse quando anche una pronuncia favorevole non può produrre un risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (principio richiamato dall'art. 568, comma 4 c.p.p. e giurisprudenza), con conseguente inammissibilità.
- Chi propone ricorso deve valutare preliminarmente l'esistenza di un interesse concreto e attuale alla modifica della decisione: l'assenza di possibile vantaggio effettivo comporta il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme a titolo di ammenda; pertanto è opportuno che il difensore documenti con cura censura e prove quando contesta vizi di notifica o di conoscenza.
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