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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11489/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione promossa dall'Assessorato. Il ricorrente sosteneva di essere divenuto comproprietario del fondo 'Patti' e avente causa di Francesco Barone senior mediante una scrittura privata del 20 febbraio 1992 (con cui gli sarebbe stata trasferita la quota e ceduti i crediti risarcitori), e perciò legittimato a eseguire il titolo (sentenza del Tribunale di Palermo n.13004/2003). Contestava la valutazione della Corte d'appello secondo cui la scrittura privata era priva di data certa e quindi non idonea a provare un acquisto anteriore alla morte del disponente (25.2.1993); sosteneva, inoltre, che l'Assessorato non subisse pregiudizio dall'opponibilità della scrittura e che la scrittura avrebbe avuto efficacia traslativa fra le parti anche senza data certa. Ha sollevato violazioni di norme civilistiche e processuali (tra cui art.2704 c.c., art.1350 c.c., artt.1376 e 1388 c.c., art.1105 c.c.) e questioni relative a trascrizioni e all'efficacia sanante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la Corte d'appello nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito prova avente data certa dell'acquisto del diritto prima della morte di Francesco Barone senior; pertanto non poteva essere considerato avente causa e non aveva titolo per procedere esecutivamente sul titolo riferito al senior. La Cassazione ha affermato che la scrittura privata priva di data certa non può provare l'acquisto anteriore e che l'Assessorato aveva interesse a contestare la titolarità del credito per evitare pagamenti a persona non legittimata. Le domande riconvenzionali (risarcimento per occupazione acquisitiva e indennizzo per ingiustificato arricchimento) sono state rigettate per difetto di prova della titolarità. È stato disposto il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la scrittura privata priva di data certa non sia idonea a provare, nei confronti dei terzi e per stabilire l'acquisto anteriore a una data determinata (qui la morte del disponente), la titolarità del diritto invocata dal ricorrente

  • art. 1350 c.c.

    Richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la norma (che riguarda la forma degli atti traslativi di immobili quando richiesta) non fosse applicabile al profilo decisivo del caso, che riguardava la prova della data certa dell'acquisto e non la mera efficacia tra le parti

  • art. 1376 c.c.

    Invoke dal ricorrente in tema di efficacia dell'atto tra le parti; la Corte ha distinto efficacia traslativa fra le parti dall'opponibilità ai terzi, rilevando che per dimostrare il trasferimento anteriore occorreva prova con data certa

  • art. 1388 c.c.

    Riferimento normativo richiamato insieme agli articoli sulla trascrizione/forma, ma non decisivo: la questione centrale restava la prova con data certa dell'acquisto

  • art. 1105 c.c.

    Il richiamo alla disciplina della comproprietà è stato ritenuto irrilevante perché il giudizio verteva esclusivamente sulla titolarità del credito e sulla capacità di agire esecutivamente, non sulla liquidazione dell'indennità di espropriazione

  • art. 615 c.p.c.

    Norma procedurale invocata per l'opposizione all'esecuzione: l'Assessorato aveva legittimo interesse ad opporsi all'esecuzione promossa da chi non aveva provato di essere titolare del credito

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'effetto di non contestazione di assenza di trascrizioni; la Corte ha osservato che nel giudizio non si discuteva la trascrizione ma la titolarità del credito, quindi il richiamo non era risolutivo

  • art. 2652 n.6 c.c.

    Norma sulla efficacia sanante della trascrizione evocata dal ricorrente; la Corte ha stabilito che le norme sulla trascrizione non rilevavano nella controversia in cui si discuteva la titolarità di un credito pecuniario derivante da una sentenza

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente; la Corte ha ritenuto che il problema centrale fosse comunque la prova della titolarità e non l'eventuale rischio di doppio pagamento

  • art. 2043 c.c.

    Invocato nella parte relativa a pretese di risarcimento; la Corte ha ritenuto improcedibili le domande riconvenzionali per difetto di prova della titolarità del diritto

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tempestività del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto superfluo decidere sul punto data la manifesta infondatezza del ricorso

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    La Corte ha disposto che, per il rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per provare l'acquisto di un diritto per atto derivativo anteriore a una determinata data (es. la morte del disponente) occorre una prova che abbia data certa; una scrittura privata priva di data certa non è idonea a tale scopo
  • La scrittura privata può produrre effetti fra le parti ma, quando la prova di un acquisto anteriore sia posta a fondamento di diritti opponibili a terzi o per l'esecuzione di un titolo, è necessaria l'opponibilità mediante data certa o forma idonea
  • Il debitore (qui la pubblica amministrazione) ha interesse a contestare l'esecuzione promossa da chi non dimostra la legittimazione: non è indifferente a chi pagare, perché il pagamento a un non legittimato sarebbe privo di causa
  • Questioni di trascrizione ed efficacia sanante sono rilevanti quando si discute la proprietà di un bene immobile; quando la controversia riguarda la titolarità di un credito pecuniario derivante da sentenza, il tema è la prova del trasferimento del credito e non la trascrizione
  • Chi intende agire in esecuzione di un titolo altrui per cessione o successione deve acquisire e proporre prova adeguata (con data certa) dell'acquisto anteriore alla data rilevante; in mancanza la sua domanda verrà rigettata
  • Non confondere efficacia tra le parti e opponibilità ai terzi: la prima può sussistere senza forma solenne, ma la seconda richiede certezze probatorie quando incide su diritti di terzi o su esecuzioni giudiziarie

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