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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15314/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, co. 1, lett. a) ed e) c.p.p. per insufficiente e mancata motivazione sull'applicazione dell'art. 240 c.p. (confisca facoltativa) in relazione all'art. 445 c.p.p. La difesa ha censurato la confisca dei telefoni cellulari disposta dal Tribunale ritenendo che mancasse la dimostrazione del nesso di asservimento (pertinenzialità/rapporto strumentale) tra i telefoni e l'attività illecita di spaccio; in particolare non vi erano riferimenti a dati estratti dai dispositivi (messaggi, chiamate, analisi del contenuto) che comprovassero l'uso strumentale degli stessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura ablativa relativa alla confisca e distruzione dei telefoni cellulari. La Corte ha rilevato carenza motivazionale: il Tribunale si è limitato ad affermare in modo apodittico che i telefoni erano riconducibili all'attività delittuosa senza indicare elementi fattuali specifici (es. messaggi, chiamate, analisi dei contenuti) idonei a dimostrare il rapporto di pertinenzialità/asservimento. Poiché la confisca facoltativa richiede motivazione idonea e specifica sul nesso strumentale, anche nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione non può ridursi a una formula di stile; per tali ragioni la confisca è stata annullata e i telefoni devono essere restituiti all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; utilizzata nel capo di accusa relativo al possesso di cocaina rinvenuta.

  • art. 337 c.p.

    Norma sostanziale applicata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato all'imputato.

  • art. 240 c.p.

    Prevede la confisca dei beni. La Corte interpreta che, nella forma facoltativa, la confisca può essere disposta solo se è compiutamente dimostrato il rapporto di pertinenzialità/asserveimento tra il bene e il reato (nesso strumentale non occasionale).

  • art. 445 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla esecuzione della confisca disposta nella sentenza; rilevante per il contesto del provvedimento ablativo nel procedimento penale.

  • art. 606, co. 1, lett. a) ed e) c.p.p.

    Motivi di cassazione invocati: lett. a) (violazione di norme processuali) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione relativamente alla confisca dei telefoni.

  • art. 444 c.p.p.

    Rito del patteggiamento; la Corte precisa che, anche nel patteggiamento, quando si dispone una confisca facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica e non una formula di stile.

  • legge n. 134/2003

    Richiamata dalla giurisprudenza come modifica normativa che ha inciso sugli obblighi motivazionali del giudice anche in caso di patteggiamento; conferma l'esigenza di una motivazione adeguata quando la confisca è facoltativa.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa di beni richiede una motivazione specifica e puntuale che dimostri il nesso di asservimento/pertinenzialità tra il bene e il reato; non è sufficiente una affermazione generica.
  • Anche nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione può essere più sintetica, ma non può essere una mera clausola di stile priva di riferimenti ai fatti concreti.
  • Per giustificare la confisca di telefoni o dispositivi è opportuno che emerga dall'istruttoria un riscontro fattuale (es. messaggi, chiamate, dati estratti) che colleghi gli strumenti all'attività delittuosa; l'assenza di tale riscontro rende illegittima la misura.
  • Il vizio di motivazione relativo alla confisca può comportare l'annullamento senza rinvio della misura ablativa e la restituzione dei beni all'avente diritto.
  • Il criterio valutativo richiesto è che il bene sia collegato al reato non per mera occasionalità ma con un rapporto strumentale che faccia emergere la probabilità di un'ulteriore attività illecita.

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