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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3629 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1034 del 1984. Ha contestato la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto illegittima la ritenuta IRPEF applicata sull'indennità supplementare, sostenendo che il Fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze non fosse alimentato da contributi direttamente posti a carico dei dipendenti, ma da risorse istituzionali previste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo fondate le doglianze. Ha stabilito che l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza ha natura esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti al trattamento di fine servizio. Essa costituisce quindi una forma di retribuzione differita, soggetta a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, e non a tassazione ordinaria integrale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La disposizione consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza impugnata abbia violato o applicato erroneamente una norma giuridica.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (TUIR)

    Le indennità assimilabili al trattamento di fine servizio o ad altre forme di retribuzione differita sono soggette, ricorrendone i presupposti, a tassazione separata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (TUIR)

    Disciplina la determinazione della base imponibile e il regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

  • D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2

    Individua le risorse destinate ad alimentare il Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze, tra cui proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati, recupero di crediti statali, sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto. Tali fonti hanno portato la Corte a ritenere il fondo alimentato prevalentemente da proventi riconducibili all'attività dell'ente.

  • D.P.R. n. 211 del 1981

    Istituisce il Fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze.

Massime di principio

  • Un'indennità corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro può essere qualificata come retribuzione differita e indennità equipollente al trattamento di fine servizio anche se il relativo fondo non è alimentato da contributi direttamente versati dal dipendente.
  • Per stabilire il regime fiscale dell'indennità occorre considerare la funzione sostanziale della prestazione e la provenienza delle risorse del fondo, non soltanto l'assenza di una contribuzione individuale del lavoratore.
  • Quando l'indennità ha natura previdenziale ed è collegata alla cessazione del servizio, può trovare applicazione la tassazione separata prevista dagli artt. 17 e 19 del TUIR, anziché la tassazione ordinaria integrale.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva tutti gli aspetti del rapporto tributario: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando il principio di diritto affermato dalla Corte e provvedere anche sulle spese.

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