Circolare numero 178 del 26-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riassume la disciplina tuttora vigente in materia di integrazioni salariali agricole, richiamando le principali fonti normative e le istruzioni operative per aziende, lavoratori e Sedi. Vengono individuate le aziende e i lavoratori destinatari, le cause ammissibili di sospensione, i limiti di durata e di importo, il requisito occupazionale di 181 giornate, le modalità di presentazione e decisione delle domande, i ricorsi e gli adempimenti successivi. Sono inoltre illustrate le fattispecie speciali previste da norme specifiche, in particolare per eccezionali calamità o avversità atmosferiche e per afta epizootica.
Sintesi della disciplina vigente sulle integrazioni salariali per i lavoratori dipendenti da aziende agricole
Integrazioni salariali agricole: quadro generale
La circolare presenta una sintesi organica della disciplina vigente in materia di integrazioni salariali per i lavoratori dipendenti da aziende agricole. L’obiettivo è fornire agli operatori un testo di consultazione che riordini criteri applicativi, adempimenti procedurali e principali fattispecie speciali, con rinvio alle circolari ancora vigenti e alle norme legislative richiamate.
Fonte normativa e evoluzione della disciplina
La base normativa è la legge 8 agosto 1972, n. 457, che all’art. 8 riconosce agli operai agricoli a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o altre cause non imputabili alle parti un trattamento sostitutivo della retribuzione. La circolare ricorda che la gestione originaria della Cassa è stata poi confluita, dal 1° gennaio 1989, nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La legge 23 luglio 1991, n. 223 ha introdotto innovazioni rilevanti: in particolare, l’art. 14, comma 2, ha esteso le integrazioni salariali ordinarie anche a impiegati e quadri del settore agricolo; l’art. 21 ha inoltre previsto trattamenti specifici per riconversione, ristrutturazione aziendale ed eventi calamitosi o avversità atmosferiche eccezionali.
Aziende destinatarie
La disciplina si applica alle aziende che esercitano attività agricole, anche in forma associata, intese come coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Sono considerate connesse le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
La circolare estende l’ambito applicativo anche a:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato;
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, limitatamente a specifiche attività di manutenzione e forestazione;
- imprese che curano e proteggono la fauna selvatica e svolgono caccia controllata;
- imprese addette alla raccolta dei prodotti agricoli, per il personale addetto;
- imprese di acquacoltura quando i relativi redditi siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Sono invece escluse le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, per i dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si applica la disciplina dell’industria.
Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi
Sono destinatari delle integrazioni salariali agricole i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, ossia operai, impiegati e quadri, che svolgano annualmente presso la stessa azienda oltre 180 giornate di effettivo lavoro. La circolare precisa che la soglia utile è di almeno 181 giornate annue.
Sono compresi anche i soci delle cooperative di lavoro che prestano attività retribuita per conto delle cooperative stesse.
Non hanno diritto alla prestazione:
- i lavoratori che non possiedono i requisiti di qualifica e di durata del rapporto;
- i dipendenti a tempo indeterminato delle cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, poiché soggetti alla disciplina dell’industria;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, trattandosi di rapporti a tempo determinato;
- i lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell’impresa, salvo il caso di sospensione imprevedibile e di breve durata.
Cause di sospensione ammissibili
La norma è formulata in modo ampio: oltre alle intemperie stagionali, ricomprende altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori. La circolare sottolinea che non esistono cause di sospensione ammissibili in via assoluta; ogni caso va valutato in concreto, tenendo conto dell’ordinamento colturale dell’azienda e delle mansioni degli operai sospesi.
Per ottenere la prestazione, la causa addotta deve:
- non essere imputabile né al datore di lavoro né ai lavoratori;
- aver effettivamente determinato la sospensione;
- avere carattere temporaneo.
Tra le avversità atmosferiche riconoscibili sono indicate:
- precipitazioni nevose, gelo e pioggia di una certa consistenza, normalmente pari o superiore a 3 millimetri;
- effetti che possono protrarsi nei giorni immediatamente successivi in relazione all’entità dell’evento e all’impraticabilità dei campi;
- siccità, se effettivamente incidente sulla lavorazione;
- per la fungicoltura, l’elevata temperatura solo se siano state adottate misure preventive idonee a contenerla.
Non sono invece riconoscibili le avversità atmosferiche per le lavorazioni al coperto o per attività che non possono subire interruzioni, come allevamento e custodia degli impianti.
La circolare ricomprende tra le altre cause ammissibili anche:
- fenomeni infettivi e rilevanti attacchi parassitari;
- perdita consistente del prodotto;
- breve stasi stagionale, quando l’ordinamento colturale e la consistenza numerica degli addetti garantiscano sostanziale continuità di occupazione;
- mancanza di materie prime, purché eccezionale, imprevedibile e comprovata da irreperibilità sul mercato.
I motivi economici, come mancanza di fondi o mancato finanziamento, di regola non sono cause legittimanti, perché rientrano nel rischio d’impresa. Per le amministrazioni regionali, tuttavia, la circolare ammette tali motivi solo quando la sospensione dipenda da comprovata indisponibilità di fondi già stanziati, con bilancio approvato dal Commissario di Governo e perizia di spesa già approvata dall’assessorato competente.
Giornate integrabili ed esclusioni
La prestazione può essere concessa fino a un massimo di 90 giornate per anno solare. Se la verifica del requisito occupazionale è effettuata su un periodo diverso dall’anno solare, il limite di 90 giornate si riferisce a quel periodo, fermo restando il tetto massimo annuo.
Sono integrabili solo le giornate intere di sospensione, non la riduzione dell’orario giornaliero. Per le brevi interruzioni giornaliere, la circolare richiede la dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore sulla mancata effettuazione del recupero e sulla mancata corresponsione della retribuzione, quando la contrattazione collettiva prevede il recupero.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 457/1972, non danno diritto all’integrazione:
- le assenze non retribuite, mentre quelle retribuite restano naturalmente escluse dal beneficio;
- le domeniche o i diversi riposi settimanali;
- ferie, riposi compensativi per festività soppresse e permessi;
- le festività retribuite per legge o contratto;
- le assenze volontarie;
- le giornate in cui il lavoratore sospeso si dedichi ad altra attività remunerata, subordinata o autonoma, se non comunicata preventivamente all’Istituto;
- le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza e puerperio, sciopero e servizio militare, per le quali sono previsti obblighi di comunicazione specifica.
In caso di "settimana corta", la sesta giornata è integrabile solo se inserita in un periodo di sospensione e non lo è comunque se risultano lavorate o retribuite tutte le altre giornate della settimana. La circolare ricorda inoltre che, sommando giornate lavorate, integrate, ferie, festività infrasettimanali, riposi compensativi e altre assenze, non deve essere superato il limite di 312/313 giornate annue.
Requisito occupazionale e verifiche di fine anno
Il diritto alla prestazione presuppone il raggiungimento di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso la medesima azienda. La circolare distingue tra accertamento preliminare, che può basarsi sull’impegno del datore di lavoro a far svolgere almeno 181 giornate annue, e verifica definitiva, che deve essere compiuta a fine anno su tutti i beneficiari.
La prestazione viene quindi erogata con riserva di successiva verifica del requisito occupazionale e contributivo. Se il requisito non risulta integrato, le somme sono recuperabili come indebite.
L’anno solare è il periodo ordinario di riferimento, ma, per tutelare i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, la verifica può essere effettuata anche con riferimento ai 12 mesi successivi o precedenti l’inizio o la cessazione del rapporto. Lo stesso criterio è applicabile quando il mancato raggiungimento del requisito dipenda da eventi non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, come infortunio, malattia, maternità, servizio militare, purché tali assenze siano determinanti ai fini del mancato raggiungimento delle 181 giornate.
In tali casi, il controllo è effettuato su un periodo annuale diverso da quello solare, su base documentale e con apposita certificazione del datore di lavoro.
Misura del trattamento e regime fiscale
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese di paga precedente la sospensione, calcolata ai fini contributivi. La retribuzione di riferimento si ottiene dalla retribuzione lorda del mese, escludendo:
- arretrati;
- somme non soggette a contribuzione ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- retribuzioni in natura di cui il lavoratore continui a fruire durante la sospensione;
- trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro che integrano prestazioni previdenziali.
Alla retribuzione vanno aggiunti i ratei di 13ª e 14ª mensilità se non corrisposti per intero per effetto della sospensione, previa attestazione datoriale.
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, la retribuzione va divisa per 26 se il mese è stato interamente lavorato; negli altri casi, va divisa per il numero delle giornate effettivamente lavorate o comunque retribuite nello stesso mese, comprese ferie, festività nazionali e infrasettimanali, permessi retribuiti e la sesta giornata in caso di settimana corta.
La legge n. 223/1991 ha inoltre esteso al settore agricolo il massimale mensile previsto per le integrazioni salariali straordinarie. La circolare richiama il massimale originario di lire 600.000, aggiornabile annualmente in misura pari all’80% dell’aumento della contingenza maturato nell’anno precedente. Poiché in agricoltura il trattamento è corrisposto per giornate intere, il massimale mensile va riparametrato sul numero delle giornate lavorative del mese e moltiplicato per le giornate di lavoro perse oggetto di integrazione.
Non si applica il massimale:
- ai primi sei mesi consecutivi, pari a 156 giorni, di integrazione ordinaria, calcolati con riferimento all’azienda e all’unità produttiva;
- ai trattamenti concessi per intemperie stagionali.
Sono invece sempre soggette al massimale le integrazioni salariali previste per specifiche cause e normative speciali, come quelle legate ad afta epizootica, riconversione e ristrutturazione aziendale, eccezionali calamità e avversità atmosferiche.
L’importo da corrispondere va ridotto nella misura prevista per i contributi a carico degli apprendisti ed è soggetto a ritenuta IRPEF effettuata dall’Istituto con tassazione corrente o separata, secondo l’anno di competenza. Il datore di lavoro deve comunicare le detrazioni d’imposta spettanti sulla base delle dichiarazioni di responsabilità possedute, e l’Istituto rilascia la relativa certificazione e compila il mod. 770.
Domanda di autorizzazione: moduli, documenti e termini
La domanda di integrazione salariale deve essere presentata dal datore di lavoro all’Istituto tramite la sezione dell’Ufficio del lavoro, utilizzando il mod. I.S.Agr. 1 e allegando in duplice copia i moduli I.S.Agr. 1 bis con i dati retributivi e occupazionali dei singoli lavoratori sospesi.
Per impiegati e quadri deve essere utilizzato il modulo specifico recante il richiamo alla legge n. 223/1991, art. 14, comma 2, con allegata dichiarazione del datore di lavoro o del legale rappresentante attestante:
- la qualifica di impiegati o quadri con rapporto a tempo indeterminato e l’impegno a garantire almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro;
- l’eventuale titolarità di pensione e l’importo delle trattenute giornaliere;
- le detrazioni d’imposta da operare.
Sempre per impiegati e quadri, occorre inoltre presentare una dichiarazione con gli importi spettanti a titolo di assegno per il nucleo familiare per i periodi di sospensione e con l’indicazione del numero dei componenti del nucleo, del reddito familiare e delle eventuali condizioni soggettive che elevano i limiti di reddito.
Il termine ordinario è di 15 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Il termine decorre dall’inizio della sospensione aziendale nel suo complesso, non dalla sospensione dei singoli lavoratori. Se un’unica domanda riguarda più periodi di sospensione, questi possono essere considerati distinti solo se intervallati da un periodo di ripresa dell’attività.
Se la domanda è presentata oltre il termine, il trattamento può essere riconosciuto solo per i 7 giorni anteriori alla data di presentazione. In caso di omissione o tardività che comporti perdita totale o parziale del diritto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la prestazione a proprio carico, con relativo obbligo contributivo.
La circolare disciplina anche il computo del termine, escludendo il giorno iniziale, prevedendo la proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo e, in caso di chiusura dell’ufficio competente nell’ultimo giorno utile, la proroga al primo giorno di apertura successivo, da certificarsi dall’ufficio stesso.
Le domande relative a sospensioni già iniziate ma non concluse possono essere accolte anche per il periodo successivo alla domanda, se il protrarsi della sospensione è ragionevolmente prevedibile; in tal caso l’impresa deve confermare alla fine del periodo l’effettivo protrarsi della sospensione e le giornate realmente verificatesi. Non sono invece ammissibili domande per sospensioni non ancora iniziate.
Decisione della Commissione e pagamento
Ricevuta la domanda dall’Ufficio provinciale competente, la Sede verifica la completezza della documentazione, la regolarità formale della domanda e le giornate di integrazione già liquidate nell’anno ai medesimi lavoratori, così da evitare il superamento del tetto di 90 giornate. Per le domande fondate su avversità atmosferiche è sempre necessario acquisire i bollettini meteorologici.
La domanda è quindi sottoposta alla Commissione provinciale, che deve decidere entro 20 giorni dalla data di presentazione a suo esame; trascorso il termine, la domanda si intende accolta. La decisione deve essere comunicata al datore di lavoro e ai lavoratori.
Il trattamento va pagato direttamente ai lavoratori entro 60 giorni dalla deliberazione della Commissione provinciale ai sensi della legge n. 457/1972. La circolare richiama anche l’accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, in base al quale la liquidazione va effettuata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della Sede, purché la documentazione sia completa e regolare; in caso contrario il termine resta sospeso fino alla regolarizzazione.
Il pagamento è sempre effettuato con riserva di recupero qualora, a seguito della verifica finale, manchi il requisito delle 181 giornate. In caso di indebito, il recupero è richiesto sia nei confronti del lavoratore, per restituzione dell’indebito oggettivo, sia nei confronti del datore di lavoro quando l’indebito derivi da comportamento doloso o colposo o da omissioni e comunicazioni inesatte che egli era tenuto a rendere.
Ricorsi
Contro i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Il ricorso è proponibile anche quando siano decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza deliberazione della Commissione.
Il ricorso può essere presentato dal datore di lavoro, dai lavoratori interessati e anche dai membri della Commissione che abbiano formalizzato il proprio dissenso a verbale. Il rappresentante dell’Istituto deve formulare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e trasmetterlo alla Sede centrale, con comunicazione agli interessati e possibilità di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti.
Le decisioni del Comitato amministratore sono impugnabili davanti all’autorità giudiziaria; in ogni caso, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza pronuncia, l’interessato può agire in giudizio.
Adempimenti successivi e controlli contributivi
Dopo le decisioni della Commissione, le Sedi devono trasmettere entro il mese di maggio dell’anno successivo copia dei modelli I.S.Agr. 4 relativi agli operai, da cui risultano le giornate di integrazione accolte e respinte. Contestualmente devono chiedere agli U.Pro.C.A.U. di segnalare i lavoratori che non abbiano raggiunto il requisito occupazionale, verificare permanenza nella categoria e nella qualifica e comunicare eventuali variazioni utili alle rettifiche.
Le Sedi devono inoltre controllare l’esattezza delle prestazioni erogate sulla base delle certificazioni SCAU (mod. L-OTI), che consentono di riscontrare la retribuzione di riferimento e le giornate retribuite o non retribuite, con conseguente spettanza o meno dell’integrazione. Se emergono indebite erogazioni, si procede al recupero delle somme e degli eventuali assegni per il nucleo familiare non dovuti, con annotazione delle integrazioni risultate indebite sui modelli I.S.Agr. 4.
Trattamenti speciali per eccezionali calamità o avversità atmosferiche
L’art. 21, commi 4, 5, 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223 disciplina un trattamento specifico per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi per eccezionali calamità o avversità atmosferiche. La prestazione, a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, può essere erogata dal 1991 per un periodo non superiore a 90 giorni.
Il trattamento spetta ai lavoratori alle dipendenze dell’impresa da oltre un anno al momento della sospensione e prescinde dal requisito delle 181 giornate. Le giornate fruite non si computano nel limite delle 90 giornate ordinarie e sono equiparate a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale. La circolare prevede la possibilità di convertire, su domanda, giornate di trattamento ordinario in questa forma speciale, se le condizioni di legge sono soddisfatte.
Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Le aziende devono presentare apposita domanda con mod. I.S.Agr. 1 e I.S.Agr. 1 bis, indicazione della normativa invocata e, per i territori solo parzialmente colpiti, dichiarazione dell’autorità comunale attestante che l’azienda è situata in area dichiarata colpita. Il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione decorre, per le sospensioni anteriori al decreto ministeriale di eccezionalità, dalla pubblicazione del decreto stesso.
Trattamento per afta epizootica
Per l’art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, agli operai agricoli a tempo indeterminato con almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, sospesi per effetto di misure sanitarie disposte con decreto ministeriale o ordinanza sindacale, possono essere riconosciute integrazioni salariali per le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi ai provvedimenti.
Non si considerano, ai fini del semestre, le giornate lavorate per abbattimento dei capi infetti, disinfezione delle stalle e manutenzione finalizzata al ripristino dell’allevamento. Non sono inoltre integrabili ferie, festività e riposi compensativi. Sono esclusi impiegati e quadri, gli operai delle imprese diretto-coltivatrici non soggette al contributo e i dipendenti delle cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
Le aziende devono presentare domanda entro 15 giorni dall’inizio della sospensione con mod. I.S.Agr. 1 recante la specifica normativa, i mod. I.S.Agr. 1 bis, copia autenticata dell’ordinanza di abbattimento e dichiarazione del datore di lavoro sulla data di assunzione e sulle ferie già godute. Per questa provvidenza non opera il silenzio-assenso. Durante il periodo di fruizione non può essere concessa per i medesimi motivi l’integrazione salariale ordinaria.
Per i periodi non ancora conclusi, l’impresa deve confermare il protrarsi della sospensione prima della liquidazione; nei casi di sospensione lunga, i dati richiesti possono essere comunicati mensilmente per agevolare la liquidazione tempestiva.
Circolari richiamate e allegati
La circolare contiene un ampio elenco di circolari ancora vigenti e di circolari non più attuali, utile per la consultazione storica e operativa. Viene inoltre richiamata la presenza di un allegato con le disposizioni legislative che disciplinano la concessione delle integrazioni salariali, utile per l’approfondimento normativo.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare fornisce una sintesi delle disposizioni vigenti in materia di integrazione salariale per i lavoratori agricoli, con rinvio alle circolari pregresse ancora attuali e alle norme legislative di riferimento. La disciplina origina dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, successivamente integrata soprattutto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, che ha esteso la tutela anche a impiegati e quadri e ha previsto interventi speciali per riconversione, ristrutturazione e calamità.
Aziende e lavoratori beneficiari
La normativa riguarda le aziende agricole e quelle assimilate o comunque ricomprese in specifiche fattispecie: amministrazioni pubbliche con aziende agricole o lavori forestali, imprese forestali appaltatrici o concessionarie, consorzi di irrigazione e bonifica per determinate attività, imprese di cura della fauna selvatica, raccolta prodotti agricoli e acquacoltura con requisiti di prevalenza reddituale. I beneficiari sono operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato che abbiano svolto almeno 181 giornate di effettivo lavoro annuo presso la stessa azienda; sono inclusi i soci di cooperative di lavoro retribuiti per conto della cooperativa.
Cause di sospensione ammissibili
Le cause devono essere non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, effettive e temporanee. Sono espressamente richiamate le intemperie stagionali e altre cause come precipitazioni nevose, gelo, pioggia consistente, siccità in presenza di effettivo impatto sulla lavorazione, fenomeni infettivi, attacchi parassitari, perdita consistente del prodotto, brevi stasi stagionali e, in casi eccezionali e documentati, mancanza di materie prime. Sono invece normalmente escluse le cause economiche, salvo il caso delle amministrazioni regionali nelle particolari condizioni indicate dalla circolare.
Durata massima, giornate integrabili e giornate escluse
L’integrazione salariale ordinaria può essere concessa fino a 90 giornate per anno solare, con lo stesso limite riferito anche a periodi annuali diversi quando la verifica occupazionale non coincida con l’anno solare. La prestazione spetta solo per giornate intere di sospensione e non per riduzioni dell’orario giornaliero. Sono escluse varie assenze non retribuite o incompatibili con la prestazione, e la circolare precisa il trattamento delle festività, ferie, riposi compensativi, assenze per malattia, infortunio, maternità, sciopero, servizio militare e della "settimana corta". Deve comunque essere rispettato il tetto complessivo di 312/313 giornate annue tra lavoro, integrazione e altre giornate retribuite o assimilate.
Requisito occupazionale e verifiche
Per il diritto alla prestazione è necessario il raggiungimento di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso la medesima azienda. La circolare consente l’erogazione iniziale sulla base dell’impegno del datore di lavoro, ma impone una verifica successiva a fine anno, con possibilità di recupero delle somme indebite se il requisito non risulta soddisfatto. In alcune ipotesi particolari, come inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno o assenze non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, la verifica si effettua su periodi di 12 mesi precedenti o successivi. È richiesto il supporto documentale del datore di lavoro.
Misura del trattamento e limiti economici
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera del mese precedente alla sospensione, calcolata secondo criteri indicati dalla circolare e con esclusione di arretrati, voci non soggette a contribuzione e altre componenti specifiche. La retribuzione del mese va integrata con i ratei di 13ª e 14ª mensilità se non corrisposti per intero. Per i lavoratori agricoli si applica anche il massimale mensile previsto per le integrazioni salariali straordinarie, con eccezioni per i primi sei mesi consecutivi di integrazione ordinaria e per le intemperie stagionali. L’importo è ridotto nella misura dei contributi a carico degli apprendisti ed è assoggettato a ritenuta IRPEF con le modalità indicate.
Domande, termini e procedimento amministrativo
La domanda va presentata dal datore di lavoro con mod. I.S.Agr. 1 tramite la Sezione dell’Ufficio del lavoro, corredata dai moduli I.S.Agr. 1 bis e, per impiegati e quadri, da dichiarazioni aggiuntive sulla qualifica, sul requisito occupazionale, sull’eventuale pensione e sulle detrazioni fiscali. Il termine ordinario è di 15 giorni dall’inizio della sospensione; se tardiva, la prestazione può essere riconosciuta solo per i 7 giorni precedenti la presentazione. La Commissione provinciale deve decidere entro 20 giorni dalla data di sottoposizione della domanda; decorso tale termine la domanda si intende accolta. Il pagamento avviene normalmente entro 60 giorni dalla deliberazione, ma la circolare richiama anche il termine operativo di 90 giorni dall’arrivo della domanda alla Sede, con sospensione in caso di documentazione incompleta.
Ricorsi e controlli successivi
Contro i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, anche in caso di inerzia della Commissione oltre 60 giorni. Il ricorso può essere presentato dal datore di lavoro, dai lavoratori interessati e dai componenti della Commissione che abbiano espresso dissenso verbalizzato; successivamente è possibile il ricorso all’autorità giudiziaria. Dopo la liquidazione, le Sedi trasmettono agli U.Pro.C.A.U. la documentazione necessaria per il controllo contributivo e occupazionale; ove emergano indebite erogazioni, si procede al recupero delle somme e, se del caso, degli assegni per il nucleo familiare non spettanti.
Disciplina speciale per calamità e afta epizootica
Per le eccezionali calamità o avversità atmosferiche l’art. 21 della legge n. 223/1991 prevede un trattamento per impiegati, quadri e operai a tempo indeterminato, fino a 90 giorni, a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Il trattamento non incide sul limite delle 90 giornate ordinarie e può, in taluni casi, sostituire giornate di trattamento ordinario non spettanti. Per l’afta epizootica, l’art. 9 della legge n. 218/1988 riconosce un trattamento agli operai agricoli a tempo indeterminato con almeno sei mesi di anzianità, per le giornate non lavorate nei sei mesi successivi ai provvedimenti sanitari. In tale fattispecie sono esclusi impiegati e quadri, nonché alcune tipologie di imprese, e non opera il silenzio-assenso.
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