Sentenza n. 1115/2026 - Bari, Sezione 3
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Puglia, sez. III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificata il 24 aprile 2024, inerente la necessità di adozione di provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Puglia che aveva annullato il diniego comunale di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, notificata il 24 aprile 2024, che aveva annullato il diniego del Comune di Cerignola e ordinato all’ente, dichiarata impossibile la restituzione del bene, di adottare un provvedimento motivato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. La sentenza era stata notificata con formula esecutiva e, dopo il decorso infruttuoso dell’ulteriore termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il Comune non aveva provveduto. ARCA Capitanata si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa. Il Comune, pur intimato, non si è costituito né ha adempiuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non risultava intervenuto l’adempimento al giudicato. Ha ordinato al Comune di Cerignola di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, disponendo il pagamento ai ricorrenti delle somme da quantificare ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. La pronuncia ottemperanda riguarda il mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, di cui era responsabile il Comune, e lascia impregiudicate le eventuali questioni tra il Comune e ARCA Capitanata. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine assegnato al Comune. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 4.000, oltre accessori; compensate quelle relative ad ARCA Capitanata. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti della Puglia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato, per quanto di seguito.
Il rimedio di ottemperanza è accolto in presenza della mancata esecuzione del giudicato, con ordine all’amministrazione di conformarsi alla sentenza e previsione di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Va ordinato al Comune di Cerignola di dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Puglia, sez. III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, nei limiti di quanto ivi statuito, e, quindi, di pagare le somme, che quantificherà, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, in favore dei ricorrenti, nella qualità in atti, oltre ai relativi interessi legali fino al soddisfo, entro il termine di n. 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
In esecuzione del giudicato che impone l’adozione del provvedimento ex art. 42-bis, il Comune deve quantificare e pagare ai proprietari le somme previste dalla norma, con gli interessi legali fino al soddisfo, entro il termine assegnato dal giudice.
art. 14 d.l. 669/1996
Tale provvedimento giurisdizionale risulta notificato, con formula esecutiva, all’Amministrazione resistente ed è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine, pari a n. 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30.
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione era decorso senza adempimento; il giudice ha quindi proceduto all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non dà esecuzione a un giudicato entro il termine previsto per l’esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un nuovo termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il giudicato, accertata l’impossibilità di restituire un bene occupato senza perfezionamento dell’espropriazione, impone all’ente responsabile di adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l’esecuzione comprende la quantificazione e il pagamento delle somme spettanti al proprietario, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ambito dell’intervento esecutivo è delimitato da quanto stabilito nel giudicato; le eventuali questioni tra l’amministrazione responsabile dell’espropriazione e un altro ente coinvolto nella vicenda restano impregiudicate se non sono state definite dalla pronuncia da eseguire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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