Sentenza del 17/07/2015 n. 15003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva riconosciuto il diritto al rimborso IRPEF richiesto da F.M. per gli anni 1989-1997, relativamente alle ritenute effettuate sulla pensione erogata dalla previdenza sociale lussemburghese. I motivi principali riguardavano: l'omessa pronuncia sull'intervenuto condono fiscale per gli anni 1989-1995; l'irripetibilità delle somme versate in sede di condono; l'insufficiente motivazione sulla prova della doppia imposizione; nonché la corretta applicazione della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha stabilito che, per gli anni oggetto di condono, non è consentita la restituzione delle somme versate dal contribuente, e che tale questione poteva essere sollevata dall'Amministrazione anche per la prima volta in appello. Inoltre, ha rilevato che il semplice fatto che la pensione fosse tassata in Lussemburgo non dimostrava automaticamente l'esistenza di una doppia imposizione effettiva in Italia: il contribuente doveva provare che la stessa somma era stata assoggettata a prelievo in entrambi gli Stati. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il termine per presentare l'istanza di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate. La Corte non ha però ritenuto sufficiente il rispetto del termine per riconoscere il rimborso, poiché occorreva considerare anche il condono e la prova della doppia imposizione.
L. n. 140 del 1997, art. 9-bis
Richiamata in relazione agli effetti del condono fiscale. L'adesione al condono crea un nuovo titolo giuridico che definisce i rapporti tra contribuente e Fisco e impedisce, per gli stessi anni, la restituzione delle somme versate.
L. n. 747 del 1982, art. 18, paragrafi 1 e 2
Ratifica la Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni. La pensione di vecchiaia erogata dall'istituto lussemburghese rientra nella nozione ampia di sicurezza sociale e può essere sottoposta a imposizione in entrambi gli Stati secondo le rispettive normative.
L. n. 747 del 1982, art. 24
Impone allo Stato di residenza di prevedere strumenti per evitare concretamente il doppio prelievo, ma non comporta automaticamente il diritto al rimborso: il contribuente deve dimostrare l'effettiva tassazione della stessa somma in entrambi gli ordinamenti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15
Richiamato dall'Agenzia in relazione al meccanismo del credito d'imposta quale possibile strumento per neutralizzare la doppia imposizione, anziché tramite restituzione automatica dell'imposta italiana.
Codice di procedura civile, art. 112
La CTR aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa al condono e all'irripetibilità delle somme versate; tale omissione ha determinato l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale normalmente definisce in modo stabile il rapporto tributario per gli anni interessati: le somme versate in esecuzione del condono non possono essere successivamente chieste a rimborso per gli stessi periodi.
- In una controversia avente a oggetto il rimborso, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'effettiva tassazione della stessa somma in entrambi gli Stati.
- La mera tassazione di un reddito nello Stato estero non dimostra automaticamente una doppia imposizione illegittima: occorrono documenti che provino sia il prelievo estero sia quello italiano e la riferibilità di entrambi alle medesime somme.
- Le questioni relative agli effetti impeditivi del condono possono essere sollevate dall'Amministrazione finanziaria anche in appello e possono essere rilevate d'ufficio, purché incidano concretamente sul diritto al rimborso.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono attribuire potestà impositiva concorrente ai due Stati; in tal caso il rimedio deve essere individuato secondo la convenzione, spesso mediante credito d'imposta o altro meccanismo di neutralizzazione, non necessariamente mediante rimborso integrale dell'imposta nazionale.
- Una sentenza tributaria che riconosce il rimborso deve indicare con precisione le prove documentali della doppia imposizione e non può fondarsi su formule generiche come il semplice rinvio agli atti di causa.
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