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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Ici - Imu - Catasto - Dichiarazione valore catastale dell'immobile da parte del contribuente- Obbligatorietà - Anche in presenza di rendita errata - Imposte e Tasse - Catasto - Atti attributivi o modificativi di rendita - Effetti - Imposte e Tasse - Catasto - Rendita - Iscrizione catastale della rendita da parte dell'ufficio- Ha valenza provvisoria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente riteneva di non essere obbligato a dichiarare il valore catastale dell'immobile, sostenendo che la rendita catastale iscritta fosse errata e non gli fosse stata validamente comunicata o notificata. La controversia riguardava quindi l'efficacia della rendita catastale, l'obbligo di utilizzare comunque il dato catastale ai fini dell'imposta e le modalità per contestare una rendita ritenuta inesatta.

La decisione

La contestazione non è stata accolta nella parte relativa all'obbligo dichiarativo: il contribuente deve indicare il valore catastale risultante dagli atti, anche se ritiene errata la rendita. L'errore deve essere fatto valere con gli strumenti previsti dalla legge, come una formale istanza di rimborso o l'impugnazione dell'atto impositivo. Gli atti attributivi o modificativi della rendita emessi autonomamente dal 1° gennaio 2000 sono immediatamente operativi anche senza preventiva comunicazione o notificazione, pur potendo essere impugnati insieme all'avviso di liquidazione. La rendita iscritta dall'ufficio conserva natura provvisoria fino alla definitività della decisione del giudice tributario; la rendita giudizialmente determinata produce effetti retroattivi dal momento dell'iscrizione provvisoria.

Norme richiamate

  • Disciplina catastale e tributaria sulla determinazione della rendita catastale

    Il contribuente deve fare riferimento alla rendita catastale risultante dagli atti al momento della dichiarazione e del pagamento dell'imposta, anche quando la ritenga errata.

  • Norme sull'impugnazione degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale

    Gli atti emessi autonomamente dal 1° gennaio 2000 sono immediatamente efficaci senza necessità di comunicazione o notificazione preventiva, ma la rendita può essere contestata unitamente all'avviso di liquidazione.

  • Norme processuali tributarie sugli effetti della sentenza passata in giudicato

    La rendita definitivamente stabilita dal giudice tributario costituisce il dato valido per il calcolo dell'imposta e produce effetti sin dalla data dell'iscrizione provvisoria della rendita da parte dell'ufficio.

Massime di principio

  • Una rendita catastale ritenuta errata non autorizza il contribuente a omettere la dichiarazione o a ignorare il dato catastale ufficiale: occorre dichiarare il valore risultante dagli atti e contestarlo con gli strumenti previsti.
  • L'assenza di comunicazione o notificazione della rendita non ne esclude automaticamente l'efficacia, soprattutto per gli atti autonomamente emessi dal 1° gennaio 2000.
  • La rendita può essere contestata anche insieme all'avviso di liquidazione dell'imposta, senza che sia sempre necessario un precedente ricorso autonomo contro l'atto catastale.
  • Quando il giudice ridetermina definitivamente la rendita, il nuovo valore può incidere retroattivamente sul calcolo dell'imposta dal momento dell'iscrizione provvisoria, con eventuale riliquidazione o rimborso delle somme dovute.

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