Sentenza del 26/01/2018 n. 759 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - ricezione da soggetto diverso dal destinatario - non sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva l'inesistenza o l'irregolarità della notifica perché il plico era stato ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario, nella specie una persona legata al destinatario da un rapporto familiare o lavorativo, quale il guardiano. Sosteneva inoltre che, dopo la consegna a tale soggetto, fosse necessaria un'ulteriore raccomandata informativa al destinatario ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico presso il domicilio del destinatario alla persona legittimata a riceverlo e con la relativa sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento. Quando il plico è ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario, ma collegato a quest'ultimo da rapporti familiari o lavorativi, non è necessaria la successiva spedizione di una raccomandata informativa, poiché la procedura è compiutamente disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001. La notifica è quindi stata ritenuta valida.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina specificamente la notificazione delle cartelle di pagamento e costituisce la normativa speciale applicabile alla consegna a mezzo posta.
Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
Prevedono che, ai fini del perfezionamento della notificazione postale, sia sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario a una persona legittimata alla ricezione, con la sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento.
Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina relativa all'invio di una successiva raccomandata informativa non si applica alla notificazione delle cartelle esattoriali quando trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Massime di principio
- Per le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta, la consegna presso il domicilio del destinatario a un soggetto legittimato, come un familiare o un guardiano, può essere sufficiente a perfezionare la notifica.
- La validità della notificazione dipende dalla corretta individuazione del consegnatario e dalla sua sottoscrizione nei documenti postali, non necessariamente dalla consegna personale al destinatario.
- Quando esiste una disciplina speciale per la notificazione delle cartelle esattoriali, essa prevale sulla disciplina generale prevista per gli atti tributari.
- La mancata ricezione diretta da parte del destinatario non rende automaticamente nulla la notifica; occorre dimostrare che il soggetto ricevente non fosse legittimato o che siano state violate le formalità previste.
- L'ulteriore raccomandata informativa non è sempre necessaria: va verificato quale specifica procedura normativa disciplini il tipo di atto notificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2018Sentenza del 26/01/2018 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 gen 2018Sentenza del 26/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 gen 2018Sentenza del 26/01/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 26 gen 2018Sentenza del 26/01/2018 n. 289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 26 gen 2018Sentenza del 26/01/2018 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 26 gen 2018Sentenza del 26/01/2018 n. 316 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →