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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26839/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1996 con cui era recuperata ai fini ILOR una somma correlata al diniego dell’esenzione decennale prevista per taluni investimenti in stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno. La contribuente aveva ottenuto inizialmente l’accoglimento in primo grado, mentre in appello la CTR aveva rigettato la pretesa della società e accolto l’appello dell’ufficio sul punto del diniego di esenzione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con i primi due ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 e dell’art. 101 T.U. finanze/trib. 1978, sostenendo che l’agevolazione spettasse perché gli investimenti erano stati effettuati entro il 31 dicembre 1993 e che la CTR avesse erroneamente escluso il requisito; con il terzo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella relazione UTE di Bari del 2000 che, secondo la ricorrente, avrebbe attestato l’installazione dei macchinari nel 1993; con il quarto motivo ha riproposto sostanzialmente la medesima doglianza sull’omesso esame della relazione UTE.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, e ha considerato il quarto motivo sostanzialmente ripetitivo del terzo, quindi assorbito dal rigetto di quest’ultimo. Ha affermato che per beneficiare dell’esenzione occorre che lo stabilimento sia "divenuto atto all’uso", cioè pronto alla produzione, entro il 31 dicembre 1993; nella specie il giudice di merito aveva accertato che tale requisito mancava, essendo stati realizzati solo sbancamento, fondazioni e recinzione, mentre i macchinari non erano ancora collaudati e lo stabilimento non era ancora idoneo alla custodia e alla produzione. La relazione UTE del 2000 è stata ritenuta non decisiva e comunque generica. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32

    "divenuti atti all’uso" entro il 31 dicembre 1993

    L’agevolazione ILOR per gli investimenti nel Mezzogiorno spetta solo se lo stabilimento è divenuto atto all’uso entro la data stabilita; il requisito non coincide con il solo compimento di investimenti, ma con la concreta idoneità alla produzione.

  • art. 101 T.U. n. 218/1978

    La norma agevolativa, essendo derogatoria dell’obbligo fiscale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre il suo dato letterale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto dedotto non sia decisivo o la censura miri in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata in relazione alla definizione agevolata della lite, poi non coltivata dalla controricorrente.

  • art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata per l’istanza di sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono agevolazioni fiscali di favore sono di stretta interpretazione: il contribuente deve dimostrare l’integrale ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge, senza possibilità di estensione analogica o interpretazione ampliativa.
  • Quando la legge subordina il beneficio alla circostanza che uno stabilimento sia "atto all’uso", il requisito va inteso come concreta idoneità alla produzione e non come semplice esistenza di investimenti, opere preliminari o acquisto di macchinari non ancora installati e collaudati.
  • L’accertamento in fatto del giudice di merito sulla mancanza del requisito agevolativo non è riesaminabile in cassazione, salvo deduzioni specifiche nei limiti del vizio denunciabile.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non è sufficiente indicare un elemento probatorio generico o risalente se non è dimostrata la sua reale decisività rispetto al fatto costitutivo controverso.
  • La reiterazione in cassazione di una censura sostanzialmente coincidente con una precedente, già infondata, non introduce un autonomo motivo idoneo a superare il rigetto dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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