Ordinanza n. 2651/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie uniche nazionali per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 e atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali che disciplinano il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli ulteriori atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'ammissione al corso ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Ha contestato, tra l'altro, la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.M. n. 1115/2025, che ha consentito l'inserimento in graduatoria anche ai candidati privi di tutte le sufficienze nel semestre filtro e ha attribuito rilievo a votazioni inizialmente rifiutate; la modifica delle regole della procedura e la lesione dell'affidamento, della par condicio e della ragionevolezza; l'assenza di cautele idonee a garantire anonimato e parità di trattamento durante le prove; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti mediante ulteriori scorrimenti; la trasparenza e le modalità di correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, gli elenchi dei sinonimi ammessi, il funzionamento del sistema informatico e i criteri di valutazione; la difficoltà e la sproporzione delle prove rispetto al tempo concesso e la disomogeneità della didattica tra gli atenei; l'assenza di un'adeguata istruttoria sul potenziale formativo disponibile; la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega; nonché questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. e all'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata inserita in graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta, ma non aveva dimostrato che l'applicazione delle regole originarie o l'eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile, mancando la prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che le censure non presentassero, allo stato della sommaria cognizione, una prognosi favorevole. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca un sistema graduato per sezioni e fasce, con bonus differenziati, idoneo a bilanciare la copertura dei posti e del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale con l'affidamento dei candidati che avevano seguito le regole originarie. I candidati con tre sufficienze restano preferiti rispetto a quelli ammessi per effetto della disciplina sopravvenuta; il recupero dei voti rifiutati soltanto in caso di esito negativo del secondo appello è stato ritenuto coerente con la natura degli esami di profitto. Il mutamento ha inciso sulla successiva formazione della graduatoria, non sui programmi, sulle prove o sulle condizioni di svolgimento della selezione, svoltesi secondo regole uniformi. La posizione della ricorrente è stata ritenuta espressiva della funzione ampliativa della nuova disciplina, poiché senza di essa non avrebbe avuto accesso alla graduatoria. Le censure sul mutamento delle regole e sulla possibile diversa preparazione sono state giudicate ipotetiche e controfattuali; quelle sulla mancata prosecuzione degli scorrimenti sono state ritenute prima facie non manifestamente irragionevoli, in ragione dell'esigenza di definire tempestivamente le immatricolazioni e garantire la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le questioni relative alla correzione delle prove e al sistema informatico sono state ritenute bisognose di approfondimento istruttorio: il Ministero, il Cineca e le università sono stati onerati di fornire documentati chiarimenti entro 40 giorni su risposte corrette, sinonimi, procedure e verbali di correzione, criteri di valutazione e funzionamento del sistema informatico. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali. Sono state inoltre ritenute prive di sufficiente fumus le questioni di legittimità costituzionale e non è stata disposta la rimessione alla Corte costituzionale, anche per difetto di adeguata rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, con termini e modalità indicati in motivazione, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in euro 500, oltre accessori se dovuti; spese compensate nei confronti delle università di Modena e Reggio Emilia e Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha rigettato l'istanza per mancanza di una prognosi favorevole sulle censure.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e condanna all'adozione del provvedimento di ammissione, non accolta in sede cautelare.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso ai corsi interessati; il TAR ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 attui la delega senza alterare i presupposti sostanziali stabiliti dal legislatore.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di sufficiente fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce un sistema articolato di sezioni e fasce della graduatoria nazionale, ammettendo anche candidati privi di tutte le sufficienze e attribuendo bonus differenziati; il sistema è stato ritenuto prima facie ragionevole e coerente con il d.lgs. n. 71/2025.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria dell'accesso alla graduatoria, subordinato al conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro; è utilizzato come parametro di confronto con la disciplina sopravvenuta.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e della programmazione dei posti.
art. 3 Cost.
Il TAR ha escluso, allo stato, una violazione del principio di eguaglianza, ritenendo oggettivi e non discriminatori i criteri di selezione e giustificata la differenziazione transitoria tra diverse categorie di atenei e corsi.
art. 34 Cost.
Il TAR ha ritenuto non leso il diritto all'accesso all'istruzione, in ragione dell'ampia discrezionalità legislativa nella disciplina dei corsi a numero programmato.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni tipologia di corso e ateneo.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione non è stata ritenuta sufficientemente specificata né concretamente riferita alla posizione della ricorrente.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Richiamato indirettamente quale fondamento della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica dei criteri di formazione di una graduatoria nazionale intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non è di per sé illegittima se non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento e di valutazione degli esami, e se il nuovo sistema tutela l'affidamento mediante una graduazione delle posizioni che mantiene preferiti i candidati conformatisi alle regole originarie.
- È compatibile con i principi di par condicio e ragionevolezza un sistema di graduatoria articolato in sezioni o fasce, con punteggi aggiuntivi differenziati, quando l'ordinamento delle fasce rifletta la maggiore o minore prossimità dei candidati alle condizioni originariamente richieste e impedisca che chi beneficia maggiormente della disciplina sopravvenuta sopravanzI chi aveva rispettato le regole iniziali.
- La censura contro i criteri di una graduatoria non può essere accolta, neppure in sede cautelare, senza la prova di resistenza: il candidato deve indicare in concreto come l'eliminazione del vizio denunciato o l'applicazione di criteri diversi avrebbe determinato una posizione utile per l'ammissione.
- La scelta di limitare il recupero di una votazione rifiutata al caso di esito negativo del secondo appello può essere ritenuta coerente con la natura degli esami universitari di profitto, nei quali l'esito positivo successivo sostituisce la valutazione precedentemente conseguita e non accettata.
- In un sistema nel quale gli studenti sono già iscritti e impegnati nel primo semestre, la definizione tempestiva delle immatricolazioni e la limitazione degli scorrimenti successivi possono essere ritenute non manifestamente irragionevoli se funzionali alla continuità didattica del secondo semestre e se i posti residui possono essere destinati ad altri utilizzi coerenti con la programmazione universitaria.
- Le contestazioni sulle modalità di correzione, sui criteri di valutazione e sul funzionamento dei sistemi informatici possono giustificare un ordine istruttorio nella fase cautelare quando richiedano verifiche documentali incompatibili con la cognizione sommaria, senza comportare per ciò solo la concessione della sospensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →