Circolare numero 114 del 29-11-2018
Si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 ottobre 2018 tra INPS e S.I.A.L.E. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e conservazione, la disciplina di revoca, la misura del contributo, gli scambi dati tramite applicazione dedicata, i profili economici e contabili, nonché le clausole di salvaguardia, recesso e risoluzione. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta PEC dell’organizzazione entro sei mesi dalla scadenza.
Convenzione INPS-S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.) per la riscossione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Il documento disciplina soggetti ammessi, modalità di delega, revoca, importi, flussi informativi, aspetti economici e contabili, nonché le clausole di salvaguardia e le ipotesi di recesso o risoluzione.
Ambito della convenzione e durata
La convenzione è stata sottoscritta il 13 ottobre 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Essa resta efficace fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale, da inviare all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di produrre effetti e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali, senza ulteriori comunicazioni.
Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere dal negozio giuridico mediante apposita comunicazione scritta inoltrata all’altra parte via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono manifestare la volontà di versare il contributo associativo mediante delega personale volontaria i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS dell’apposita delega. La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto e deve riportare espressamente:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, la delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta ed essere inserita nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per le prestazioni temporanee di durata superiore all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo alla domanda di prestazione, secondo le specifiche modalità fissate dall’Istituto, allegando comunque copia del documento d’identità valido del delegante.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire:
- identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
- integrità e immodificabilità del documento;
- leggibilità;
- certezza della data;
- rispetto delle norme di sicurezza.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe e la conservazione della documentazione competono al datore di lavoro.
Revoca della delega
La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale, sicché ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.
L’associato può però comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della richiesta e alla comunicazione all’organizzazione competente.
Se perviene una nuova delega relativa a una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve riportare l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante.
L’organizzazione che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, secondo le regole richiamate per la conservazione documentale.
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione dei dati all’INPS e alla conservazione degli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è stabilito in misura percentuale sull’importo lordo della prestazione:
- 3% per NASpI;
- 3% per DIS-COLL;
- 3% per CIG;
- 3% per gli altri trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Flussi informativi, dati e fatture
L’INPS rende disponibile all’organizzazione sindacale, attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese previste dall’articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati l’anno, nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- ottobre;
- dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, è previsto un costo di 0,45 euro per la gestione della delega.
Restano a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese espressamente previste, ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie concernenti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS; la quantificazione avviene secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente quando sorgano contestazioni su:
- uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione;
- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione.
Prima del recesso unilaterale, l’Istituto deve comunicare all’organizzazione, con adeguata motivazione, la volontà di recedere. L’organizzazione ha 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, anche documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso motivato oppure, accogliendo le osservazioni, la decisione di non procedere.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS 10 18.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore del S.I.A.L.E. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25679, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto del S.I.A.L.E.;
- GPA35679, per l’accreditamento all’organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11679, per la rilevazione del debito verso il S.I.A.L.E.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24042.
Le rimesse a favore del sindacato vengono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti sopra indicati.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione tra INPS e S.I.A.L.E., firmata il 13 ottobre 2018, disciplina la riscossione dei contributi sindacali degli associati titolari di prestazioni temporanee. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata su richiesta dell’organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, il servizio cessa automaticamente alla scadenza. Rimane in ogni caso possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, che deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega va sottoscritta dal titolare della prestazione e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Nella delega deve essere indicata la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria; essa è contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione. Per prestazioni temporanee di durata superiore all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla domanda, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, allegando copia del documento d’identità valido del delegante.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità secondo le regole della conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, è il datore di lavoro a comunicare i dati delle deleghe e a conservare la documentazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicando direttamente all’INPS la volontà di revoca, con indicazione dell’organizzazione sindacale revocata e degli estremi di un documento di identità valido. L’INPS elabora la richiesta e ne dà comunicazione all’organizzazione competente. Se una nuova delega arriva su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. L’organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve conservare gli originali e la copia del documento. Nei casi di integrazione salariale con pagamento diretto, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’INPS e conserva gli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato in percentuale sull’importo lordo della prestazione: 3% per NASpI, 3% per DIS-COLL, 3% per CIG e 3% per i restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Fornitura dati e comunicazioni
Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" disponibile nei servizi online, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per cui è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della stessa. Attraverso la medesima applicazione vengono trasmesse anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Aspetti finanziari, spese e rimesse
Il versamento delle quote associative e le spese per il servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa le trattenute all’organizzazione con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre, dedotte le spese e gli eventuali importi già versati ma non dovuti. Il costo del servizio di riscossione è stato fissato con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per questa convenzione è previsto, dal 1° gennaio 2018, un costo di 0,45 euro per la gestione della delega. Restano a carico dell’organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo; nelle controversie sul valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture associate. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS sulla base di nota specifica e secondo la normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti per stipulare la convenzione, oppure se sopravvengono norme che impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare le ragioni all’organizzazione; quest’ultima ha 30 giorni per presentare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso oppure il mancato esercizio dello stesso. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 18. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti all’organizzazione sono istituiti i conti GPA25679, GPA35679 e GPA11679; il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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