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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03302/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione resa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro nei confronti di Michienzi Francesco per il reato di omicidio (art.575 c.p.) e reati connessi, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e sostenendo che tali dichiarazioni avrebbero valore confessorio tale da consentire la sua condanna, senza necessità di riscontri esterni; si deduceva inoltre l'esistenza di una partecipazione alla cosca Anello e di contributi materiali e post delictum (es.: ritiro e occultamento indumenti) idonei a configurare concorso in omicidio (art.110 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, dunque, ha confermato l'assoluzione di Michienzi Francesco. Il Supremo Collegio ha ritenuto che il ricorso dell'accusa consistesse in un impermissibile sindacato di merito sulla valutazione probatoria compiuta dalle corti territoriali; ha condiviso la valutazione della Corte di rinvio secondo cui le dichiarazioni del Michienzi non avevano valore confessorio pieno (mancava la prova che egli avesse avuto, prima o durante gli appostamenti, la consapevolezza della finalità omicidiaria) e che non sussistevano riscontri oggettivi idonei a dimostrare la sua responsabilità concorrente nell'omicidio. Pertanto le censure dell'accusa sono state ritenute inammissibili.

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha richiesto prova della consapevolezza e del contributo consapevole dell'agente alla realizzazione dell'evento criminoso per configurare il concorso in omicidio.

  • art.575 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di omicidio, ossia il fatto materiale considerato dal giudizio; è il reato di riferimento per la valutazione della partecipazione dell'imputato.

  • art.192 cod. proc. pen. (comma 1)

    Secondo la disciplina, le dichiarazioni confessorie dell'imputato rilevano anche senza riscontri esterni; la Corte ha comunque constatato che le dichiarazioni del Michienzi non avevano valore confessorio pieno perché mancava la prova della sua consapevolezza della finalità omicidiaria al momento degli appostamenti.

  • art.192 cod. proc. pen. (comma 3)

    Le dichiarazioni che accusano terzi o correi richiedono riscontri esterni per essere ritenute valide ai fini della condanna; la Corte ha ricordato la necessità di riscontri oggettivi quando si attribuisce la partecipazione a coimputati.

  • art.7 legge 203/1991

    Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione originario; la presenza dell'aggravante è parte del quadro contestatorio ma non ha inciso sulla decisione di annullamento dell'accusa verso Michienzi per mancanza di prova del concorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021

    Principio richiamato circa i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riesaminare il materiale probatorio né sostituirsi alla valutazione di merito, salvo errori di diritto o motivazione illogica manifesta.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il merito e a rivedere la valutazione di attendibilità e la comparazione delle prove effettuata dal giudice di merito; i ricorsi che mirano a una diversa valutazione fattuale sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato possono avere valore confessorio senza riscontri esterni (art.192, comma 1 c.p.p.), ma ciò dipende dalla loro natura e dalla prova che l'imputato aveva consapevolezza della portata del fatto al momento dell'azione; se tale consapevolezza manca, la dichiarazione può non avere valore decisivo.
  • Le dichiarazioni che attribuiscono responsabilità a terzi o a correi richiedono riscontri esterni (art.192, comma 3 c.p.p.) prima di poter determinare la condanna di altri soggetti.
  • Per configurare il concorso in reato è necessario provare non solo la presenza fisica o l'effettuazione di comportamenti collegati all'evento, ma anche la consapevolezza e la volontà di partecipare al progetto criminoso prima o durante l'esecuzione del fatto.
  • Comportamenti post delictum (es. ritiro o occultamento di indumenti) possono essere indizi utili ma non sono automaticamente idonei a dimostrare concorso nell'azione originaria: devono essere provati e inseriti in un quadro probatorio coerente e non contraddittorio.
  • Nelle ipotesi con dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare la coerenza, costanza e riscontri oggettivi; lacune o progressivi arricchimenti non corroborati possono rendere inattendibile la testimonianza e impedire la condanna.

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