Sentenza del 25/11/2015 n. 24016 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento, emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ha dedotto sei motivi: irregolarità della comunicazione dell'avviso di trattazione; nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per mancata garanzia della conoscibilità dell'atto; omessa indicazione del responsabile del procedimento e della relativa firma nella cartella; mancata comunicazione di un preventivo avviso di pagamento; carenza di motivazione sui termini di consegna e notificazione della cartella; tardività della notificazione e decadenza dell'Amministrazione dall'azione accertatrice.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i sei motivi nel merito. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era stato notificato mediante consegna diretta all'impiegato dell'Agenzia delle Entrate, modalità prevista per i ricorsi nei gradi di merito ma non applicabile al ricorso per cassazione. Quest'ultimo deve essere notificato secondo le forme del codice di procedura civile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.700 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3
Consente la notifica mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
La modalità di consegna diretta all'ufficio è ammessa per la notificazione degli atti nel contenzioso tributario nei gradi di merito, ma non si estende automaticamente al giudizio di cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile, ove compatibili.
Il giudizio tributario di cassazione segue le regole processuali proprie del ricorso per cassazione civile, comprese quelle relative alla notificazione.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti
Il ricorso per cassazione deve essere notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile, non mediante la semplice consegna all'impiegato dell'ufficio resistente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31 e 16
Sono state invocate dal ricorrente in relazione alla regolarità della comunicazione dell'avviso di trattazione, ma la Corte non ha esaminato la censura per l'inammissibilità preliminare del ricorso.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La CTR aveva ritenuto pienamente rispettata la procedura di notificazione a mezzo posta, ma la questione non è stata esaminata dalla Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Il ricorrente aveva dedotto la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e della sua firma; la censura non è stata valutata nel merito.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Il ricorrente aveva sostenuto che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta da un obbligatorio avviso di pagamento; anche questa questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17 e 25
Sono state richiamate in tema di termini per la consegna all'esattore e per la notificazione della cartella, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza delle relative doglianze.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione tributaria il rispetto della forma di notificazione è una condizione preliminare essenziale: una modalità valida nei gradi di merito può essere inammissibile in Cassazione.
- La consegna diretta del ricorso all'impiegato dell'ufficio dell'Amministrazione, anche se accompagnata dal rilascio di una ricevuta, non sostituisce la notificazione effettuata secondo le forme del codice di procedura civile.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio processuale preliminare, la Corte può non esaminare nessuna delle censure sostanziali relative alla cartella, all'accertamento o ai termini di decadenza.
- Prima di discutere il merito di una controversia tributaria è necessario verificare il corretto mezzo di impugnazione, il termine e le modalità di notificazione applicabili allo specifico grado di giudizio.
- La parte soccombente per inammissibilità del ricorso può essere condannata al pagamento delle spese, anche se le questioni sostanziali prospettate non vengono valutate.
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