Sentenza n. 1622/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Bologna del 26 aprile 2023, notificato il 3 maggio 2023, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE a tempo indeterminato. Il provvedimento richiamava due condanne per reati in materia di stupefacenti: una del 2016, alla pena di quattro anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e a una multa di 16.000 euro, e una del 2022, alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione; il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari. La Questura aveva ravvisato una pericolosità sociale sulla base della reiterazione e gravità dei reati, delle modalità di commissione e dell’assenza di attività lavorativa recente, dando conto anche del soggiorno in Italia sin dall’età di tredici anni e dei precedenti rapporti lavorativi. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo ha dedotto travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la revoca fosse fondata su un automatismo derivante dalle condanne e che non fosse stata adeguatamente valutata la sua situazione familiare e lavorativa.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Il primo è infondato perché l’art. 10-bis l. 241/1990 si applica ai procedimenti avviati a istanza di parte, mentre la revoca è stata adottata d’ufficio; inoltre, il provvedimento attestava l’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento e l’esame delle memorie difensive, circostanze non contestate dal ricorrente. Il secondo è infondato: la Questura non si è limitata a un automatismo connesso alle condanne, ma ha formulato un giudizio di pericolosità sociale considerando la gravità e le modalità dei reati, le pene inflitte, la durata del soggiorno e gli elementi relativi all’inserimento familiare e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non illogica né irragionevole la prevalenza attribuita alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica rispetto a tali elementi personali. Ricorso respinto; il ricorrente è stato condannato a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
A quest’ultimo riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’art. 10-bis L. 241/1990 è «applicabile solo ed esclusivamente nei procedimenti ad istanza di parte, mentre, nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato adottato di ufficio, senza alcuna revoca o annullamento della precedente autorizzazione»
Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis riguarda i procedimenti a istanza di parte e non è applicabile alla revoca adottata d’ufficio.
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un giudizio individualizzato di pericolosità sociale, fondato sulla complessiva personalità e condotta di vita; le condanne possono concorrere a tale giudizio, ma non determinano automaticamente la revoca. Vanno considerati anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 7 l. 241/1990
Nel provvedimento impugnato, invero, si dà atto espressamente che «al prevenuto è stata data rituale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 notificata in data 04.04.2023 da personale del Commissariato P.S. Lambrate (MI) e che lette le memorie difensive qui fatte pervenire, nulla è emerso al fine di una positiva rivalutazione in merito alla revoca» e tale affermazione non è stata contestata dall’odierno ricorrente, che lamenta invece l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Nel caso deciso, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e l’esame delle memorie difensive risultavano dal provvedimento e non erano stati contestati; la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto non dimostrava quindi una violazione delle garanzie partecipative.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di condanne penali: richiede un giudizio concreto e individualizzato di pericolosità sociale, motivato sulla base della complessiva personalità e condotta di vita dell’interessato.
- Nel valutare la pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso UE di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; può tuttavia attribuire prevalenza alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica quando la gravità, la reiterazione e le modalità dei reati rendano non irragionevole tale bilanciamento.
- Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 è previsto per i procedimenti a istanza di parte e non si applica ai procedimenti avviati d’ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →