Ordinanza n. 864/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 2312 del 5.12.2025 del Comune di Monza, avente ad oggetto la aggiudicazione all’operatore economico SODEXO ITALIA S.P.A. della procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, di fornitura derrate alimentari per la durata di 36 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi ed eventuale opzione di proroga di 12 mesi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (doc. 1), comunicata in data 9.12.2025 (doc. 2); - di ogni altro atto connesso ai precedenti per presupposizione o consequenzialità, tra cui, per quanto qui di interesse, della proposta di aggiudicazione (doc. 3), dei verbali di gara (doc. 4), della relazione del RUP in data 17.11.2025 avente ad oggetto la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria (doc. 5); - per quanto occorrer possa: del Disciplinare (doc. 6) e del Capitolato (doc. 7); - del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dalle parti; - del sostanziale diniego (parziale) del 16.12.2025 (doc. 8) alla completa ostensione della documentazione presentata in gara dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.a.; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente Euroristorazione S.r.l. e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d’appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato o per equivalente; Nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimo parziale diniego alla completa consegna della documentazione di gara prodotta nel corso della procedura dall’aggiudicataria Sodexo Italia S.p.a. e per la conseguente condanna dell’Ente alla ostensione completa di suddetta documentazione, con particolare riferimento agli atti e alle parti di atti non consegnati e/o oscurati, come elencati nel presente ricorso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SODEXO ITALIA S.P.A. il 16\2\2026: - della Determinazione n. 2312 del 5.12.2025 del Comune di Monza, avente ad oggetto l’aggiudicazione all’operatore economico SODEXO ITALIA S.P.A. della procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, di fornitura derrate alimentari per la durata di 36 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi ed eventuale opzione di proroga di 12 mesi da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica a favore di altro operatore economico e parziale diniego di ostensione della documentazione di gara dell'aggiudicataria
Esito
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Monza a favore dell'aggiudicataria, nonché gli atti della procedura e, per quanto occorrente, il disciplinare e il capitolato. Ha inoltre proposto domanda di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del parziale diniego opposto dal Comune alla completa ostensione della documentazione di gara prodotta dall'aggiudicataria, con particolare riferimento alle parti oscurate o non consegnate. È stata altresì formulata domanda risarcitoria, in forma specifica mediante aggiudicazione della gara e caducazione o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ovvero per equivalente. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro la medesima aggiudicazione. L'ordinanza esamina esclusivamente la questione processuale relativa al rito applicabile alla domanda di accesso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda di annullamento dell'aggiudicazione né quella di accesso. Ha ritenuto che il rito super accelerato previsto dall'art. 36 d.lgs. n. 36/2023 si applichi soltanto quando siano contestate specifiche determinazioni dell'amministrazione in materia di oscuramento della documentazione di gara. Nel caso concreto, né la comunicazione dell'aggiudicazione del 9 dicembre 2025 né il successivo riscontro del 16 dicembre 2025 davano conto di determinazioni espresse del Comune sulle richieste di oscuramento. La mera trasmissione di documentazione oscurata non è stata ritenuta una decisione implicita contestabile nel termine speciale, poiché tale effetto non è previsto dalla norma e il rito, avente natura eccezionale, non può essere esteso in via interpretativa. La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026 per la trattazione della domanda ex art. 116 c.p.a., nel rispetto dei relativi termini processuali.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 36/2023
Il rito super accelerato previsto all’art. 36, d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione unicamente laddove vengano contestate determinazioni specifiche assunte su eventuali richieste di oscuramento.
La disposizione introduce un rito speciale applicabile solo in presenza di una specifica determinazione amministrativa sull'oscuramento della documentazione di gara; non è sufficiente la mera trasmissione di documenti con parti oscurate, in assenza di una decisione espressa.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
termine previsto all’art. 36, c. 4, d.lgs. n. 36/2023
Il termine processuale speciale non si applica quando l'amministrazione non abbia adottato una specifica determinazione sull'oscuramento; la natura eccezionale del rito impedisce un'interpretazione estensiva.
art. 116 c.p.a.
domanda ex art. 116 cod.proc.amm.
In assenza dei presupposti per il rito speciale degli appalti in materia di oscuramento, la domanda di accesso è trattata con il rito ordinario previsto dall'art. 116 c.p.a., nel rispetto dei relativi termini processuali.
Massime di principio
- Il rito super accelerato previsto dall'art. 36 d.lgs. n. 36/2023 è applicabile esclusivamente quando l'impugnazione riguardi una specifica determinazione dell'amministrazione su una richiesta di oscuramento della documentazione di gara.
- La mera trasmissione di documentazione di gara con parti oscurate non equivale, in assenza di una determinazione espressa dell'amministrazione, a una decisione implicita sull'oscuramento contestabile mediante il rito speciale e nel relativo termine decadenziale.
- Poiché il rito speciale in materia di oscuramento ha natura eccezionale, i suoi presupposti non possono essere ampliati in via interpretativa oltre le ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Quando non risulti adottata una specifica determinazione sull'oscuramento della documentazione di gara, la domanda di accesso deve essere trattata secondo il rito di cui all'art. 116 c.p.a., con osservanza dei relativi termini processuali.
Come è indicizzato
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