Direttiva 2018/912
Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per rendere permanente l’obbligo per gli Stati membri di applicare un’aliquota normale IVA non inferiore al 15%. L’intervento mira a garantire il corretto funzionamento del sistema comune dell’IVA e si limita a fissare un risultato minimo vincolante, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità di recepimento. Il termine di trasposizione è fissato al 1° settembre 2018.
Mantenimento permanente dell’aliquota normale minima IVA al 15% modificando la direttiva 2006/112/CE
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Incide esclusivamente sulla disciplina dell’aliquota normale minima prevista dall’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE, senza intervenire su altre aliquote o su altri profili del tributo. La direttiva richiede recepimento nell’ordinamento nazionale entro il 1° settembre 2018.
Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio: aliquota normale minima IVA al 15%
La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA, con l’obiettivo di rendere permanente il livello minimo dell’aliquota normale pari al 15%. Il legislatore dell’Unione richiama l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del sistema comune dell’IVA e giustifica l’intervento in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Obiettivo normativo
Il nucleo dell’atto è la stabilizzazione di una regola già temporaneamente vigente: l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE prevedeva che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, l’aliquota normale non potesse essere inferiore al 15%. Con la presente direttiva, tale soglia minima viene confermata senza termine finale, divenendo permanente.
Modifica della direttiva 2006/112/CE
L’articolo 1 della direttiva sostituisce integralmente l’articolo 97 della direttiva IVA, che passa a recitare: «L’aliquota normale non è inferiore al 15 %». La direttiva non disciplina le aliquote ridotte, eventuali deroghe o altri aspetti del regime IVA, ma si limita a fissare un obbligo di risultato sul livello minimo dell’aliquota normale.
Ambito di applicazione e portata dell’obbligo
La disciplina riguarda tutti gli Stati membri, in quanto destinatari della direttiva. L’effetto pratico è quello di impedire che un ordinamento nazionale preveda un’aliquota normale IVA inferiore al 15%. Resta invece nella discrezionalità degli Stati membri la determinazione dell’aliquota ordinaria concreta, purché non scenda sotto la soglia minima stabilita dal diritto dell’Unione.
Recepimento e obblighi procedurali
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° settembre 2018. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e quello delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore interessato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori norme transitorie o derogatorie nel testo fornito.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 97 della direttiva IVA
L’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito: l’aliquota normale IVA non può essere inferiore al 15%. La soglia minima, già prevista temporaneamente fino al 31 dicembre 2017, viene quindi confermata e resa permanente.
Obiettivo e base giuridica dell’intervento
La direttiva è adottata ai sensi dell’articolo 113 TFUE e mira a garantire il funzionamento corretto del sistema comune dell’IVA. I considerando richiamano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità, giustificando l’intervento dell’Unione per la fissazione di un livello minimo uniforme.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
Gli Stati membri devono adottare entro il 1° settembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
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