Direttiva 2018/957
Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2018/957 modifica la direttiva 96/71/CE per adeguare la disciplina del distacco dei lavoratori al principio di parità di trattamento e rafforzare la tutela dei distaccati, specie nei distacchi di lunga durata. Introduce regole più precise su retribuzione, rimborsi spese, condizioni di alloggio, lavoro tramite agenzia interinale, cooperazione tra autorità e contrasto agli abusi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 luglio 2020, con applicazione generale da tale data, salvo il settore del trasporto su strada per cui è prevista una disciplina differita.
Modifica della disciplina sul distacco dei lavoratori per rafforzare la tutela dei lavoratori distaccati e armonizzare le condizioni di lavoro applicabili nell’ambito della prestazione transnazionale di servizi.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori distaccati temporaneamente nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di una prestazione di servizi, incluse le ipotesi di distacco tramite imprese di lavoro temporaneo o imprese che effettuano la fornitura di lavoratori presso un’impresa utilizzatrice. Incide sulla direttiva 96/71/CE come modificata, con applicazione generale dal 30 luglio 2020; per il settore del trasporto su strada la direttiva si applica solo dalla data di applicazione di un successivo atto legislativo che modifichi la direttiva 2006/22/CE e stabilisca norme specifiche sul distacco dei conducenti. Restano impregiudicati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e i diritti fondamentali, compreso il diritto di sciopero e la contrattazione/azione collettiva.
Direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori
La direttiva interviene sulla direttiva 96/71/CE per riequilibrare la libertà di prestazione dei servizi con una più intensa tutela dei lavoratori distaccati. Il legislatore UE pone al centro la parità di trattamento, la trasparenza delle condizioni applicabili, il contrasto agli abusi e una maggiore chiarezza su retribuzione, rimborsi spese e distacchi di lunga durata.
Finalità e principi di fondo
La direttiva afferma che il distacco ha natura temporanea, ma che la protezione dei lavoratori deve essere adeguata anche quando il distacco si protrae nel tempo. Nella lettura del legislatore, l’intervento deve garantire condizioni eque per le imprese, prevenire il dumping sociale e lasciare impregiudicati i diritti fondamentali, inclusi sciopero, azione collettiva e autonomia delle parti sociali.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i lavoratori distaccati in uno Stato membro nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, compresi i lavoratori inviati tramite imprese di lavoro temporaneo o imprese di fornitura di lavoratori. Per tali ipotesi è espressamente chiarito il meccanismo di imputazione del distacco e l’obbligo di informazione in capo all’impresa utilizzatrice. La direttiva non incide sui regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sul coordinamento della sicurezza sociale.
Nucleo di condizioni di lavoro da garantire
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare ai lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legge applicabile al rapporto di lavoro, un nucleo minimo di condizioni di lavoro e occupazione stabilite dallo Stato ospitante. Tra queste figurano:
- periodi massimi di lavoro e riposi minimi;
- ferie annuali retribuite minime;
- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare tramite agenzia;
- sicurezza, salute e igiene;
- tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento e non discriminazione;
- condizioni di alloggio quando il datore di lavoro lo fornisca;
- indennità o rimborso per viaggio, vitto e alloggio in specifici casi di mobilità.
La nozione di retribuzione è rimessa al diritto e/o alle prassi nazionali dello Stato in cui il lavoratore è distaccato e comprende tutti gli elementi costitutivi resi obbligatori da fonti legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi/arbitrati applicabili.
Trasparenza delle informazioni e pubblicazione sul sito nazionale unico
La direttiva rafforza l’obbligo di trasparenza: gli Stati membri devono pubblicare senza indebito ritardo, in modo chiaro e accessibile, le informazioni sulle condizioni di lavoro e occupazione sull’unico sito web ufficiale nazionale previsto dalla direttiva 2014/67/UE. Le informazioni devono includere anche gli elementi costitutivi della retribuzione e le condizioni ulteriori applicabili nei distacchi di lunga durata. La Commissione pubblica sul proprio sito gli indirizzi di tali siti nazionali.
Distacchi superiori a 12 mesi e proroga a 18 mesi
Uno degli snodi centrali della riforma è la disciplina dei distacchi di lunga durata. Quando la durata effettiva supera 12 mesi, lo Stato ospitante deve imporre al prestatore di servizi il rispetto di tutte le condizioni di lavoro e occupazione applicabili nel suo territorio, oltre al nucleo minimo previsto dal paragrafo 1. Restano escluse solo:
- le procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, incluse le clausole di non concorrenza;
- i regimi pensionistici integrativi di categoria.
Il termine di 12 mesi può essere esteso a 18 mesi se il prestatore presenta una notifica motivata. Inoltre, se il lavoratore distaccato è sostituito da un altro lavoratore che svolge le stesse mansioni nello stesso luogo, i periodi si sommano ai fini del calcolo della durata. Il criterio delle "stesse mansioni nello stesso luogo" va valutato considerando, tra l’altro, natura del servizio, lavoro da eseguire e indirizzo del luogo di lavoro.
Lavoro tramite agenzia interinale
La direttiva estende la protezione ai lavoratori distaccati tramite imprese di lavoro temporaneo o imprese di fornitura di lavoratori. In tali casi, devono essere garantite le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano, nello Stato in cui il lavoro è svolto, ai lavoratori interinali assunti da agenzie stabilite in quello Stato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE.
L’impresa utilizzatrice deve informare l’impresa di lavoro temporaneo o di fornitura circa le condizioni applicabili in materia di lavoro e retribuzione, nei limiti previsti dalla nuova disciplina. Gli Stati membri possono, in presenza di condizioni legittime, prevedere ulteriori obblighi o, nei casi consentiti dalla direttiva 2008/104/CE, deroghe ai principi di parità di trattamento e parità di retribuzione.
Retribuzione, indennità di distacco e rimborso spese
La direttiva distingue con maggiore precisione tra retribuzione e rimborso spese. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione solo se non servono a rimborsare spese effettive sostenute a causa del distacco, come viaggio, vitto e alloggio. Se le fonti applicabili non chiariscono la destinazione delle varie componenti dell’indennità, l’intera indennità si presume rimborsatoria.
Resta fermo che il datore di lavoro deve rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa e/o prassi nazionali applicabili. La direttiva mira così a evitare incertezze interpretative e a prevenire il doppio pagamento o l’artificiosa qualificazione delle somme corrisposte.
Contrattazione collettiva, parità di trattamento e ordine pubblico
La direttiva consente agli Stati membri, in assenza di sistemi di applicazione generale dei contratti collettivi, di avvalersi di contratti collettivi o arbitrati generalmente applicabili a imprese simili nel territorio e nel settore interessato, oppure di contratti collettivi nazionali conclusi dalle organizzazioni più rappresentative. Condizione essenziale è che l’applicazione assicuri la parità di trattamento tra imprese distaccanti e imprese nazionali in situazione analoga.
È inoltre espressamente affermato che la direttiva non impedisce l’applicazione di condizioni più favorevoli ai lavoratori. Rimane altresì possibile, nel rispetto dei trattati, applicare sulla base della parità di trattamento condizioni di lavoro e occupazione relative a materie ulteriori rispetto al nucleo minimo quando si tratti di disposizioni di ordine pubblico.
Cooperazione amministrativa, controlli e repressione delle frodi
La riforma rafforza la cooperazione tra autorità e organismi competenti, anche a livello dell’Unione, per verificare la genuinità del distacco e contrastare abusi quali lavoro non dichiarato e lavoro autonomo fittizio. Le autorità dello Stato di origine, se non dispongono delle informazioni richieste dallo Stato ospitante, devono attivarsi presso altre autorità nazionali. In caso di ritardi persistenti, la Commissione deve essere informata e adottare misure adeguate.
Il nuovo articolo 5 attribuisce sia allo Stato membro ospitante sia a quello di origine la responsabilità di monitoraggio, controllo ed esecuzione. Gli Stati membri devono definire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e assicurare adeguati rimedi e procedure per lavoratori e rappresentanti dei lavoratori.
Abusi, subcontraenza e tutela del lavoratore
La direttiva insiste sulla lotta agli abusi, anche nelle situazioni di subcontraenza. Il legislatore richiama la necessità di misure adeguate ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2014/67/UE per assicurare la responsabilità di subcontratto. Inoltre, se una valutazione generale ai sensi della direttiva 2014/67/UE evidenzia che un’impresa ha simulato in modo scorretto o fraudolento l’applicabilità del regime del distacco, il lavoratore deve beneficiare della normativa e della prassi pertinenti e non può essere assoggettato a condizioni meno favorevoli.
Settore del trasporto su strada e riesame
Per il trasporto internazionale su strada, la direttiva riconosce l’esistenza di difficoltà specifiche e rinvia a norme specifiche del futuro pacchetto sulla mobilità. La disciplina del distacco in tale settore si applicherà solo dalla data di applicazione dell’atto legislativo che modificherà la direttiva 2006/22/CE e introdurrà regole specifiche per i conducenti.
La Commissione deve riesaminare applicazione e attuazione della direttiva e presentare una relazione entro il 30 luglio 2023, con eventuali proposte di modifica della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, valutando anche ulteriori misure per subcontraenza e trasporto su strada.
Recepimento, decorrenza ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 luglio 2020 e applicarle dalla stessa data. Fino a quel momento resta applicabile la direttiva 96/71/CE nella sua formulazione precedente.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e salvaguardia dei diritti fondamentali
L’articolo 1 della direttiva 96/71/CE, come modificato, chiarisce che la disciplina mira a garantire la protezione dei lavoratori distaccati durante il distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, mediante disposizioni obbligatorie su condizioni di lavoro e tutela della sicurezza e salute. È espressamente stabilito che la direttiva non pregiudica i diritti fondamentali riconosciuti a livello nazionale e UE, incluso il diritto o la libertà di sciopero e di altre azioni collettive, né il diritto di negoziare e concludere accordi collettivi.
Distacco tramite imprese di lavoro temporaneo e imprese di fornitura di lavoratori
È chiarito che il lavoratore fornito da un’agenzia o da un’impresa di fornitura, se chiamato a lavorare in un altro Stato membro nel quadro di una prestazione transnazionale, è considerato distaccato da tale impresa, con obbligo di piena osservanza della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE. L’impresa utilizzatrice deve informare tempestivamente l’agenzia o l’impresa fornitrice prima dell’inizio del lavoro.
Nucleo di condizioni di lavoro applicabili e nozione di retribuzione
L’articolo 3, paragrafo 1, ribadisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire ai lavoratori distaccati, sulla base della parità di trattamento, le condizioni di lavoro e occupazione elencate: orari massimi e riposi minimi, ferie annuali retribuite minime, retribuzione comprensiva degli straordinari, condizioni di fornitura dei lavoratori, sicurezza e salute, tutela di gestanti/puerpere/bambini/giovani, parità di trattamento e non discriminazione, alloggio fornito dal datore di lavoro, indennità o rimborso per viaggio/vitto/alloggio. La direttiva precisa che la retribuzione è determinata dal diritto e/o prassi nazionali dello Stato ospitante e comprende tutti gli elementi resi obbligatori da fonti nazionali o contratti collettivi/arbitrati applicabili; gli Stati membri devono pubblicare tali informazioni sull’unico sito web ufficiale nazionale, in modo accurato e aggiornato.
Distacchi di lunga durata: regime esteso oltre 12 mesi
Se la durata effettiva del distacco supera 12 mesi, gli Stati membri devono garantire ai lavoratori distaccati tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato ospitante, oltre al nucleo di cui al paragrafo 1, con esclusione solo delle procedure di conclusione e cessazione del contratto di lavoro, incluse le clausole di non concorrenza, e dei regimi pensionistici integrativi di categoria. Il termine può essere esteso a 18 mesi in caso di notifica motivata del prestatore di servizi. In caso di sostituzione di un lavoratore distaccato con un altro per le stesse mansioni nello stesso luogo, la durata si cumula ai fini del calcolo del superamento della soglia.
Parità di trattamento per i lavoratori tramite agenzia interinale distaccati
Gli Stati membri devono garantire ai lavoratori distaccati da imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), le condizioni di lavoro e di occupazione previste dall’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE per i lavoratori assunti tramite agenzia interinale nello Stato membro di svolgimento del lavoro. L’impresa utilizzatrice deve informare l’agenzia delle condizioni applicabili in materia di lavoro e retribuzione, salvo i casi in cui operi una deroga nazionale ammessa dalla direttiva 2008/104/CE.
Indennità specifiche per il distacco e rimborso spese
Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, salvo che siano corrisposte a titolo di rimborso di spese effettive sostenute a causa del distacco, come viaggio, vitto e alloggio. Se la disciplina applicabile non distingue chiaramente quali elementi dell’indennità siano rimborso e quali retribuzione, l’intera indennità si presume rimborso. Il datore di lavoro deve rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa e/o prassi nazionali, e il doppio rimborso va evitato.
Contratti collettivi applicabili e parità di trattamento
In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale, gli Stati membri possono scegliere di applicare anche contratti collettivi o arbitrati generalmente applicabili a tutte le imprese simili nel territorio e nel settore interessato, oppure contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni più rappresentative e applicati in tutto il territorio nazionale, purché assicurino parità di trattamento rispetto alle imprese nazionali in situazione analoga.
Altre condizioni per il lavoro tramite agenzia e ordine pubblico
Gli Stati membri possono esigere, per i lavoratori di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), ulteriori condizioni di lavoro e occupazione oltre a quelle previste per i lavoratori interinali nello Stato membro di esecuzione. La direttiva non impedisce inoltre l’applicazione, nel rispetto dei trattati e sulla base della parità di trattamento, di condizioni diverse da quelle del nucleo minimo quando si tratti di disposizioni di ordine pubblico.
Cooperazione amministrativa e contrasto agli abusi
L’articolo 4, paragrafo 2, rafforza la cooperazione tra autorità e organismi competenti, anche a livello UE, includendo il dovere di rispondere alle richieste motivate di informazioni e di combattere abusi e attività transnazionali illegali, come lavoro non dichiarato e lavoro autonomo fittizio. In caso di ritardi persistenti nella trasmissione delle informazioni, la Commissione deve essere informata e adottare misure adeguate.
Monitoraggio, controlli, sanzioni e tutela effettiva
Il nuovo articolo 5 attribuisce allo Stato membro ospitante e a quello di origine la responsabilità del monitoraggio, controllo ed esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva e dalla direttiva 2014/67/UE. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, garantire procedure adeguate per lavoratori e rappresentanti, e assicurare che i lavoratori non siano trattati in modo meno favorevole. Se un’impresa simula fraudolentemente che la situazione rientri nella direttiva, il lavoratore beneficia della normativa e della prassi pertinenti.
Subcontraenza e settore edilizio
Tra i considerando si sottolinea la necessità di misure adeguate per garantire la responsabilità nella subcontraenza, in linea con l’articolo 12 della direttiva 2014/67/UE. L’allegato chiarisce che le attività del settore edilizio comprendono realizzazione, riattamento, manutenzione, modifica o eliminazione di edifici.
Riesame della Commissione
Entro il 30 luglio 2023 la Commissione deve riesaminare applicazione e attuazione della direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, proponendo se del caso modifiche alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE. La relazione deve valutare ulteriori misure per garantire parità di condizioni e tutela dei lavoratori in caso di subcontraenza e in relazione al futuro assetto del distacco nel trasporto su strada.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 luglio 2020 e applicarle da tale data. Fino al 30 luglio 2020 continua ad applicarsi la direttiva 96/71/CE nella versione previgente. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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